Riparazione per ingiusta detenzione: quando la connivenza passiva integra la colpa grave ostativa?

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Cass. pen., sez. IV, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 24/09/2026), n. 34313 (Pres. Dovere, Rel. Branda)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, rileva la connivenza passiva ai fini della colpa grave ostativa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari rigettava una domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, censurava il richiamo alla figura della cosiddetta connivenza passiva che, a suo avviso, può integrare colpa grave ostativa solo quando l’atteggiamento rafforzi oggettivamente l’altrui volontà criminosa o si traduca in una consapevole contiguità ad ambienti criminali.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale rileva la connivenza passiva, ai fini della colpa grave ostativa, non in ragione della mera inerzia, ma soltanto quando l’atteggiamento omissivo si concentri nel venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale, nella tolleranza della consumazione del reato in presenza di una posizione di garanzia, ovvero nell’oggettivo rafforzamento dell’altrui volontà criminosa, sempre che risulti positivamente provata la conoscenza dell’attività illecita altrui (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015).

I risvolti applicativi

Ai fini della sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la connivenza passiva non rileva in forza della mera inerzia, bensì esclusivamente qualora la condotta omissiva si traduca nell’inosservanza di elementari doveri di solidarietà sociale, nella tolleranza della consumazione del reato da parte del titolare di una posizione di garanzia, ovvero nell’oggettivo rafforzamento dell’altrui risoluzione criminosa, fermo restando il necessario accertamento probatorio circa la consapevolezza dell’altrui attività illecita.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 34313

Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI

Data Udienza: 02/07/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. E. nata in … il …

avverso l’ordinanza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;

letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di D. E..

Nel ricostruire la vicenda cautelare, la Corte territoriale ha dato atto che l’istante era stata tratta in arresto il 19 dicembre 2022, insieme al marito D. P., nella flagranza del reato previsto dall’art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Convalidato l’arresto, entrambi gli indagati erano stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, misura poi convertita per la sola D. negli arresti domiciliari. All’esito del giudizio abbreviato la donna era stata assolta con sentenza divenuta irrevocabile il 29 luglio 2023.

La Corte territoriale ha affermato la sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, ravvisando nella condotta dell’istante un contributo colposo causalmente collegato all’adozione della misura. Ha valorizzato la partecipazione della donna al trasporto di sostanza stupefacente — un chilogrammo di cocaina —, reputando inverosimile l’estraneità della medesima rispetto al trasporto in corso e richiamando, quale massima d’esperienza, il dato per cui viaggiare in coppia consente di sottrarsi più agevolmente ai controlli di polizia.

Il giudice della riparazione ha ritenuto che il provvedimento restrittivo avesse correttamente apprezzato i gravi indizi di colpevolezza, muovendo dal rilievo che la nozione di indizio dell’art. 273 cod. proc. pen. si distacca dalla definizione di prova indiziaria dettata dall’art. 192 cod. proc. pen., poiché in sede cautelare non occorre il requisito della precisione e concordanza, ma soltanto quello della gravità, idoneo a lasciar desumere con elevato grado di probabilità l’attribuibilità del fatto all’indagato. In proposito, ha osservato che la gravità indiziaria richiesta per la misura integra un minus rispetto a quella necessaria per la condanna, sicché gli elementi raccolti, pur non approdati a una pronuncia definitiva di colpevolezza, avevano nondimeno sorretto adeguatamente la cautela nella fase iniziale del procedimento.

Ha quindi concluso che la riparazione viene meno ove il soggetto sottoposto a misura ponga in essere, con dolo o colpa grave, una condotta sinergica all’applicazione della stessa, dovendo il giudice dell’equo indennizzo apprezzare il comportamento dell’interessato in chiave di violazione del dovere inderogabile di buona fede e di solidarietà cui i cittadini sono tenuti.

In definitiva, l’atteggiamento della ricorrente, consistito nell’aver colposamente collaborato al trasporto dello stupefacente in sequestro, è stato ritenuto concausa dell’applicazione della custodia, avendo di fatto fuorviato gli inquirenti e rafforzato il convincimento circa la sua ragionevole colpevolezza.

2. D. E. affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1. Denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento perviene ad affermare la sussistenza del dolo o della colpa grave attraverso un percorso argomentativo svincolato dagli esiti del giudizio di merito.

Osserva come l’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe colposamente collaborato al trasporto risulti smentito dalla stessa sentenza di proscioglimento, ove si dà atto che il marito, già in sede di interrogatorio di convalida, aveva confessato la riferibilità esclusiva a sé del trasporto e della cessione, riconoscendo di aver tratto in inganno la moglie con la richiesta di accompagnarlo da un amico prima di imbarcarsi per l’Albania, così lasciandola all’oscuro delle reali ragioni della sosta.

A conferma, rileva che lo stupefacente venne rinvenuto in un doppio fondo appositamente ricavato nel veicolo e non visibile dall’esterno, tanto da rendere necessaria una perquisizione presso la rimessa della Guardia di finanza, e che la donna, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva spontaneamente dichiarato di ignorare il trasporto di droga.

Lamenta altresì che la Corte di appello, pur richiamando gli arresti consolidati in materia di indennizzo, non si sia confrontata con gli stessi, rendendo una motivazione manifestamente illogica perché svincolata dalle risultanze del giudizio di cognizione, le quali non consentono di rilevare alcuna condotta dolosa o colposa nella produzione dell’evento limitativo della libertà personale. Pur dando atto che il giudice della riparazione ben può rivalutare gli elementi di fatto emersi nel processo per verificare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, anche in senso ostativo, deduce che siffatta valutazione è stata operata in maniera contraddittoria, sia perché si adombra il sospetto che la donna non fosse del tutto ignara del trasporto — così travalicando i limiti del proprio sindacato — sia perché il diniego viene fondato su elementi non ravvisabili nel caso di specie o quantomeno travisati.

Contesta la sussumibilità della vicenda nello schema ostativo, difettando in capo all’istante un atteggiamento macroscopicamente imprudente e non rinvenendosi negli atti, né nella pronuncia di proscioglimento, menzione alcuna di una condotta imprudente o irrispettosa delle leggi.

2.2. Inoltre, censura il richiamo alla figura della cosiddetta connivenza passiva, che può integrare colpa grave ostativa, quando l’atteggiamento rafforzi oggettivamente l’altrui volontà criminosa o si traduca in una consapevole contiguità ad ambienti criminali. Sostiene che anche questa ipotesi risulti smentita dagli atti richiamati dalla stessa ordinanza, posto che nella sentenza di proscioglimento si attesta la totale assenza di qualsivoglia contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, essendo la donna rimasta sostanzialmente inerme, priva di ogni contiguità o vicinanza con gli ambienti frequentati dal marito.

Deduce inoltre che gli elementi valorizzati dallo stesso giudice del merito erano emersi già all’interrogatorio di garanzia in sede di convalida, sicché il giudice cautelare, pur convalidando il fermo, ben avrebbe potuto applicare una misura non coercitiva senza privarla illegittimamente della libertà personale.

Rileva infine, per completezza, come il provvedimento affronti il tema dei gravi indizi richiamando elementi fattuali riferibili a un “L. a.”, figura mai emersa nella vicenda dell’istante e verosimilmente frutto di un refuso relativo ad altro procedimento, con conseguente confusione argomentativa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, chiedendo di accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso e di respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, di accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, di respingerlo unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.
  2. La questione rimessa al Collegio concerne l’esatta delimitazione della causa ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, individuata dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nella condotta con cui l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
  3. Occorre muovere dalla ricostruzione operata in sede di cognizione, ove D. E. è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, con pronuncia divenuta irrevocabile. La sentenza assolutoria, a pagina 7, ha espressamente affermato che le risultanze processuali non consentono di inquadrare la condotta dell’imputata neppure nell’alveo della cosiddetta connivenza non punibile, non essendo stata in alcun modo accertata la consapevolezza della donna riguardo al trasporto in atto, alla cessione programmata e ai propositi criminosi del marito.

2.1 L’ordinanza impugnata ha nondimeno ravvisato in capo all’istante una condotta gravemente colposa, individuata nell’aver collaborato al trasporto dello stupefacente in sequestro, così da aver fuorviato gli inquirenti e rafforzato il convincimento sulla sua ragionevole colpevolezza. L’affermazione si pone in frontale contrasto con il dato accertato in cognizione, muovendo dal presupposto di una consapevole collaborazione che la pronuncia di proscioglimento ha invece radicalmente escluso.

2.2 Su questo terreno deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01).

Invero, sebbene il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione sia autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, tuttavia, non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 – 01).

2.3. Con riferimento al caso di specie, ove si consideri che la sentenza assolutoria ha escluso ogni consapevolezza dell’istante in ordine al trasporto dello stupefacente e ai propositi criminosi del marito, viene meno il presupposto fattuale sul quale l’ordinanza ha costruito il giudizio di rimproverabilità. Non è, infatti, consentito fondare la causa ostativa su una collaborazione colposa meramente postulata, quando l’accertamento irrevocabile abbia escluso che la condotta dell’istante fosse sorretta dalla conoscenza, o anche soltanto dalla concreta percepibilità, dell’attività illecita altrui.

Ne discende che la motivazione resa a sostegno del rigetto risulta intrinsecamente contraddittoria, poiché àncora il diniego a un presupposto di fatto incompatibile con la pronuncia assolutoria e, al tempo stesso, omette di individuare una diversa condotta, autonoma rispetto al fatto-reato escluso, connotata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza causalmente incidente sull’adozione o sul mantenimento della misura.

Occorre aggiungere che questa Corte ammette la rilevanza della connivenza passiva, ai fini della colpa grave ostativa, non in ragione della mera inerzia, ma soltanto quando l’atteggiamento omissivo si concentri nel venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale, nella tolleranza della consumazione del reato in presenza di una posizione di garanzia, ovvero nell’oggettivo rafforzamento dell’altrui volontà criminosa, sempre che risulti positivamente provata la conoscenza dell’attività illecita altrui (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01).

Nel caso di specie, il dato della consapevolezza dell’altrui attività illecita, che costituisce il cardine della categoria, è stato escluso in sede di cognizione; l’ordinanza ha quindi applicato lo schema della connivenza passiva al di fuori dei suoi presupposti, valorizzando un sospetto già dissolto dalla pronuncia di merito e privo di autonoma capacità dimostrativa ai fini del giudizio riparatorio.

2.4. Sotto altro profilo, risulta fondata la doglianza relativa all’erronea sovrapposizione tra il giudizio cautelare e il giudizio di riparazione.

L’ordinanza dedica ampio spazio a dimostrare la corretta sussistenza, in sede genetica, dei gravi indizi di colpevolezza, indugiando sulla distinzione tra il concetto di indizio rilevante ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. e la prova indiziaria di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e sul rilievo che la gravità indiziaria integrerebbe un minus rispetto a quella necessaria per la condanna.

Deve rilevarsi come i due procedimenti rispondano a logiche autonome e non sovrapponibili. Il vaglio cautelare guarda al quadro indiziario così come si presentava ex ante all’autorità procedente; il giudizio di riparazione, di contro, non ripercorre la correttezza di quella delibazione, bensì verifica se la persona che ha patito la detenzione poi rivelatasi ingiusta vi abbia dato o concorso a dare causa con un proprio comportamento doloso o gravemente colposo.

In questa prospettiva, il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, omissis, Rv. 222263; nell’occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante”, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto).

Alla luce di tali argomentazioni, l’aver concentrato il ragionamento sulla tenuta degli indizi cautelari, anziché sulla condotta accertata in cognizione, orienta indebitamente la motivazione verso un profilo estraneo all’oggetto proprio del giudizio riparatorio.

3. Resta assorbito, alla luce dell’accoglimento dei profili centrali di ricorso, il rilievo difensivo concernente il riferimento, contenuto nell’ordinanza, a un “L. a.” del tutto estraneo alla vicenda dell’istante; tale riferimento è verosimilmente riconducibile a mero errore materiale e peraltro non assume autonoma incidenza decisiva.

4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così è deciso, 02/07/2026

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