Quando si configura il travisamento della prova per omissione?

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Cass. pen., sez. IV, 27/05/2026 (ud. 27/05/2026, dep. 23/09/2026), n. 34310 (Pres. Serrao, Rel. Dawan)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il vizio di travisamento della prova per omissione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale nei confronti di imputati per i reati agli stessi ascritti (capo 1: artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; capo 2: artt. 81 cpv., 110 e 648 cod. pen., in relazione ad armi e parti di armi clandestine, provento di delitto; capo 3: artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 23, commi 3 e 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; per il solo V. capo 4: art. 697 cod. pen.).

Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.

In particolare, uno di essi, tra i motivi ivi addotti, deduceva travisamento della prova per omissione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. del 05/02/2020).

I risvolti applicativi

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale[1], si configura qualora il provvedimento impugnato risulti totalmente privo di motivazione in merito alla valutazione di un elemento probatorio legittimamente acquisito agli atti del procedimento e dotato di potenziale idoneità decisiva sulla deliberazione finale.

[1]Ai sensi del quale: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: (…) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 34310

Anno 2026

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udienza: 27/05/2026 

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: V. A. nato in … il … e C. L. nato in … il …

avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d’appello di Bari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di V. A. e il rigetto del ricorso di C. L..

RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 16/12/2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale nei confronti di V. A. e C. L. per i reati agli stessi ascritti (capo 1: artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; capo 2: artt. 81 cpv., 110 e 648 cod. pen., in relazione ad armi e parti di armi clandestine, provento di delitto; capo 3: artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 23, commi 3 e 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; per il solo V. capo 4: art. 697 cod. pen.).

2.Avverso la sentenza di appello propongono ricorso gli imputi, con atti distinti e a mezzo del medesimo difensore.

3.Il ricorso del V. consta di tre motivi con cui si deducono:

3.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, travisamento della prova per omissione in riferimento al memoriale depositato dal ricorrente all’udienza del 16/12/2024 nonché alle dichiarazioni del V. con riguardo al contributo all’attività illecita reso dal coimputato C.. La sentenza impugnata non si confronterebbe con le doglianze espresse nell’atto di appello in relazione all’apporto confessorio dell’imputato. La motivazione sarebbe poi carente e manifestamente illogica laddove, nel valutare la donazione di euro 1.000,00 effettuata dall’imputato alla Onlus Opera S. M. di B., apoditticamente ritiene tale contributo quasi un’elemosina rispetto al valore commerciale delle circa 30.000 dosi di eroina, senza motivare sulle effettive condizioni economiche del V., sul fatto che la sostanza stupefacente non è stata effettivamente venduta e che dunque il ricorrente non è entrato in possesso dell’imponente cifra ipotizzata dalla Corte territoriale. La motivazione sarebbe altresì viziata per avere la Corte di appello omesso di valutare il memoriale depositato dall’imputato dal quale emergevano il luogo esatto dove era avvenuto il contatto con il soggetto denominato F., che gli aveva proposto di prendere a credito una partita di eroina pari a poco più di 6 Kg, nonché informazioni sullo stesso. Travisamento della prova per omissione vi sarebbe anche rispetto alle dichiarazioni del V. rispetto al coimputato C., atteso che, nel menzionato memoriale, il ricorrente lungi dall’esonerare connazionale dalle proprie responsabilità aveva dato conto del contributo di questi a spostare la merce;

3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla individuazione della pena base nel minimo edittale e al devoluto. Non vi sarebbe motivazione in ordine alla invocata rideterminazione della pena nel minimo edittale,

anche in considerazione della valorizzazione del dato numerico delle dosi di stupefacente;

3.3. Mancanza di motivazione, e motivazione apparente, con riferimento all’aumento disposto a titolo di continuazione interna.

4.Il ricorso del C. consta di cinque motivi, in parte analoghi a quelli del V., con cui si deducono:

4.1.Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione sul devoluto in relazione alla richiesta di assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica. A fronte di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, la sentenza si caratterizza proprio per l’assenza grafica di motivazione al riguardo;

4.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe assolto al riguardo all’onere motivazionale cui era tenuta. Sul punto, la motivazione sarebbe anche manifestamente illogica laddove effettua un inconferente parallelismo tra il contributo dato dall’imputato nel trasporto dello stupefacente e il ruolo di “palo” nella rapina;

4.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe omesso anche graficamente di confrontarsi con le doglianze argomentate nei motivi di appello ove si illustravano gli elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, rievocati nel presente ricorso. Quanto alla donazione di euro 1.000,00, effettuata dall’imputato alla Onlus Opera Santi Medici di Bitonto, la doglianza è analoga a quella espressa dal coimputato V. nel primo motivo di ricorso;

4.4.Violazione di legge per carenza motivazionale sulla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale; motivazione omessa rispetto al devoluto, in cui si illustravano i plurimi elementi favorevoli all’imputato;

4.5.Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’aumento disposto a titolo di continuazione interna, nonché motivazione apparente.

5.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso del V. sia dichiarato inammissibile e che il ricorso del C. sia rigettato.

6.É pervenuta memoria di replica da parte del comune difensore degli imputati, avv. N. Q., nell’interesse di entrambi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso di L. C. è meritevole di accoglimento limitatamente ai reati di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 2) e all’art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 3). Il ricorso di V. A. è inammissibile.

2.Quanto al ricorso del V.. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza delle dichiarazioni “confessorie” dell’imputato, evidenziando che esse si limitavano ad una ammissione della responsabilità per la detenzione dello stupefacente resa in flagranza di reato, non avendo l’imputato apportato alcun significativo contributo alle indagini, a fronte, peraltro, della gravità della complessiva contestazione e dell’esiguo valore del contributo versato alla ONLUS, reputato non indicativo di resipiscenza. Il motivo di ricorso non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, omissis, Rv. 260054). Sul punto, il ricorso si risolve, peraltro, nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi già sottoposti al Giudice di merito.

Con riguardo al dedotto travisamento della prova per omissione (nei suoi duplici profili più sopra richiamati), premesso che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. del 05/02/2020, P., Rv. 278457), il Collegio ricorda che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, omissis, Rv. 250900). Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame, allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione, non è necessario che il giudice di merito elabori, nella motivazione, una specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere il ricorrere del vizio di mancanza di motivazione, che il discorso giustificativo segua un itinerario argomentativo che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, omissis, Rv. 233187). Nel caso di specie, la Corte territoriale, rispondendo all’atto di appello, con cui si invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche e, in subordine, la riduzione della pena irrogata, ha escluso il riconoscimento delle prime e confermato la pena in considerazione, tra l’altro, dell’ingente quantitativo di eroina rinvenuto e della disponibilità della pistola con matricola abrasa, completa di caricatore e munizionamento. Nel presente ricorso, peraltro, le deduzioni concernenti il contenuto del memoriale — relative al luogo dell’incontro con il soggetto denominato Franco, alle modalità dell’approvvigionamento della sostanza stupefacente e al contributo del coimputato C. — non evidenziano affatto un travisamento della prova nei termini deducibili in questa sede, ma si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di elementi che il ricorrente assume favorevoli alla propria posizione. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Giova ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguendone che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, omissis, Rv. 281217, in motivazione). Nel caso in esame, la doglianza non individua una radicale carenza della motivazione, ma si risolve nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi valutati ai fini della quantificazione della pena e, in particolare, della rilevante quantità di sostanza stupefacente.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, giacché la Corte territoriale ha diffusamente motivato sull’entità degli aumenti di pena per i reati satelliti in continuazione – peraltro, ritenendoli in difetto per quantità -, valorizzando, al riguardo, la disponibilità della pistola clandestina in un contesto malavitoso afferente il traffico di notevoli quantitativi di eroina, con possibilità di utilizzo della stessa anche per recupero crediti o dirimere questioni relative allo spaccio, con considerevole incremento della pericolosità sociale e dell’allarme sociale conseguente.

In conclusione, il ricorso del V. è inammissibile.

3. Quanto al ricorso del C.. Il primo motivo è fondato. Il vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 257967). Alle medesime conclusioni si è pervenuti nel caso di doppia conforme: l’assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l’esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado senza soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra in ogni caso il vizio di mancanza di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5. n. 52619 del 05/10/2016, omissis, Rv. 268859).

Nel caso in esame, la Corte di appello, pur investita con specifico motivo della richiesta di assoluzione del C. in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione 2) e 3), non ha fornito alcuna risposta. L’omissione assume carattere decisivo, poiché il motivo di appello concerneva direttamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato per due distinti reati e sollecitava una pronuncia liberatoria su tali specifici capi di imputazione. L’elusione dell’obbligo di motivazione radica, per l’effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal C., afferenti tutti al trattamento sanzionatorio e la cui concreta determinazione è subordinata all’esito del nuovo giudizio sui reati di cui ai capi 2) e 3).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di C. L. limitatamente ai reati di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 2) e all’art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975 (capo 3) con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso di V. A. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. L. limitatamente ai reati di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 2) e all’art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975 (capo 3) con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di V. A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2026

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