Cass. pen., sez. I, 13/02/2026 (ud. 13/02/2026, dep. 7/05/2026), n. 16526 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando lo stato di tossicodipendenza del condannato è irrilevante ai fini della continuazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza presentata diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a cinque sentenze esecutive riguardanti plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell’interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).
I risvolti applicativi
Non incorre in vizio di motivazione il giudice che ometta di valutare lo stato di tossicodipendenza del condannato ai fini della decisione, qualora tale condizione sia stata dedotta in modo generico, priva di riscontri idonei a renderla plausibile e non emergente dagli atti o dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.p.[1].
[1]Ai sensi del quale: “1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16526 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 13/02/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che chiede il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXi, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a cinque sentenze esecutive riguardanti plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.
Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie (delitti in materia di stupefacenti), la loro contiguità temporale e spaziale e, infine, la loro consumazione in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato.
Rileva che del tutto illogico è il mancato riconoscimento dell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso fra l’episodio del 31 ottobre 2017 e l’attività di spaccio del febbraio 2018, successiva di pochi mesi solo, riguardante la detenzione del medesimo tipo di sostanza stupefacente, commessa nel medesimo ambito territoriale da persona che in seguito sarà dichiarata tossicodipendente; e che altrettanto illogico è il mancato riconoscimento della continuazione tra l’attività di spaccio del 2018 e quella svolta in seguito che ha determinato l’arresto del 7 maggio 2020, avendo avuto modo il ricorrente, dopo solo poco tempo in custodia cautelare in carcere per il primo fatto, di proseguire agli arresti domiciliari l’attività di spaccio fino alla data in ultimo indicata.
Si duole dell’omessa valorizzazione dello status di tossicodipendente di B., riconosciuto con certificazione rilasciata dal Sert carcerario, e dell’illogicità dell’affermazione secondo cui non deve ritenersi provata la tossicodipendenza per epoca precedente al 2020, considerato che, detta condizione era accertata nel 2024 quale frutto di un prolungato abuso di sostanze stupefacenti, senza dubbio iniziato già all’epoca delle condotte delittuose.
Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
– il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, omissis, Rv. 270074);
– in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, omissis, Rv. 284970);
– per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, omissis, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, omissis, Rv. 275451);
– quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto stato deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490);
– non viola, però, l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell’interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.
Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : – la condotta posta in essere in data 17 agosto 2018, oggetto della sentenza di patteggiamento sub 2), per la quale XXXXi era tratto in arresto, altro non era che l’ultimo segmento di un’attività di spaccio condotta in via continuativa dallo stesso a partire dal febbraio 2018, come emerso dall’attività captativa e dalle s.i.t. degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, costituendo l’arresto per spaccio del 17 agosto 2018 il riscontro dell’attività intercettativa in atto e il fatto finale- conclusivo della medesima attività di indagine della sentenza sub 3), tanto che con detta pronuncia veniva riconosciuta in sede cognitiva la continuazione con il fatto sub 2); – nessun collegamento è emerso, invece, con riguardo al fatto posto in essere il 31 ottobre 2017, di cui alla sentenza sub 1), che risulta essere un fatto isolato, commesso quattro mesi prima dei fatti oggetto delle sentenze sub 2) e 3) e con riguardo al quale non può ritenersi raggiunta la prova di una preventiva ed unitaria preordinazione di fondo coinvolgente anche i fatti successivamente commessi; – né può essere riconosciuto il vincolo della continuazione con (e tra) i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 4) e 5), data l’evidente distanza temporale tra i fatti unificati di cui ai punti 2) e 3) e il fatto commesso il 7 maggio 2020, di cui alla sentenza sub 4), e tra lo stesso e il fatto posto in essere in data 9 marzo 2022, di cui alla sentenza sub 5), e anche considerati i diversi arresti e periodi di detenzione subita, che hanno certamente interrotto l’attività delinquenziale di XXXXX; – non risulta, poi, provato che le condotte di spaccio oggetto delle succitate sentenze siano state commesse a causa dello stato di tossicodipendenza del condannato, non emergendo dalle sentenze di condanna oggetto di richiesta di unificazione che detto stato sia mai stato dedotto o allegato, ma al contrario che l’attività di spaccio fosse esercitata dal suddetto per procurarsi i mezzi di sussistenza tout court, dato il suo stato di disoccupazione; – detto stato risulta dalla documentazione allegata dalla difesa certificato alla data del 13 marzo 2024 con riferimento alla data dell’ingresso in carcere del suddetto e quindi al febbraio 2023, e non emerge nessun pregresso trattamento o presa in carico al Sert né presso comunità terapeuticoriabilitative né sono prodotti precedenti certificati di tossicodipendenza, risultando il primo accertamento strumentale datato il 14 maggio 2020 (positività nei metaboliti urinari per THC, negatività per la cocaina); – è stata, quindi, accertata nel marzo 2023 una dipendenza da cocaina e cannabinoidi ma non di grado elevato e, comunque, con accertamenti strumentali comprovanti una dipendenza temporale non antecedente al dicembre 2021 (per la cocaina) e al maggio 2020 (per il THC); – non può ritenersi comprovato lo stato di tossicodipendenza antecedente a detta ultima data; – con riguardo, poi, al periodo successivo (dal maggio 2020 all’ingresso in carcere di XXXXX del febbraio 2023), pur sussistendo una condizione di tossicodipendenza, la elevata distanza temporale (ben due anni) tra i fatti (agosto 2018 – maggio 2020 – marzo 2022) non consente di ritenere che le condotte siano frutto della medesima preordinazione criminosa.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata
considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e il mancato approfondimento della condizione di tossicodipendenza, invece approfondita, si rivela infondato.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/02/2026






