L’atto di querela privo dei requisiti di validità può essere successivamente sanato?

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Cass. pen., sez. V, 20/01/2026 (ud. 20/01/2026, dep. 7/05/2026), n. 16542 (Pres. Pezzullo, Rel. Frau)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’atto di querela, privo dei requisiti di validità, possa essere sanato con atto successivo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 612-bis cod. pen., aggravato dalla sussistenza di una relazione affettiva (capo A) e al delitto di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen, (capo B), fermo restando che, da un lato, la pena finale era stata calcolata, previo riconoscimento di recidiva qualificata e di circostanze attenuanti generiche equivalenti, sulla pena base di anni due di reclusione per il più grave delitto di cui al capo A, cui erano stati aggiunti, in continuazione, mesi 3 di reclusione sul capo B, dall’altro, la pena era stata poi ridotta a quella finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ragione del rito abbreviato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, prospettava la ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazione al capo A, con riferimento alla quale si deduceva, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett. c), la mancata assunzione di una prova decisiva di cui alla lett. d) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale una querela priva dei requisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per la presentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto “ex tunc“, della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente (Sez. 2, n. 35023 del 09/10/2020).

I risvolti applicativi

Una querela originariamente invalida può essere sanata mediante un successivo atto tempestivo di ratifica, atteso che siffatto atto comporta il pieno recepimento con efficacia ex tunc della volontà di procedere già espressa nell’atto originario.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16542 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA

Data Udienza: 20/01/2026

Data Deposito: 07/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Bertolini che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza del 22 novembre 2023, che aveva condannato G. M. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 612-bis cod. pen., aggravato dalla sussistenza di una relazione affettiva e commesso tra gennaio 2019 e aprile 2021 (capo A) e al delitto di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen, commesso il 5 luglio 2020 (capo B); la pena finale era stata calcolata, previo riconoscimento di recidiva qualificata e di circostanze attenuanti generiche equivalenti, sulla pena base di anni due di reclusione per il più grave delitto di cui al capo A, cui erano stati aggiunti, in continuazione, mesi 3 di reclusione sul capo B; la pena era stata poi ridotta a quella finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ragione del rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. M. per mezzo del difensore di fiducia, Avv. F. C., deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo riguarda la ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazione al capo A, con riferimento alla quale si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett. c), la mancata assunzione di una prova decisiva di cui alla lett. d) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare, il ricorrente evidenzia come, nella formale querela del 12 aprile 2021, la persona offesa si sia limitata ad esprimere la richiesta punitiva con riferimento «ai maltrattamenti e agli atti persecutori» perpetrati in suo danno da G. M., indicandone il luogo e il periodo; solo il giorno successivo, su delega del magistrato, rendeva delle sommarie informazioni con le quali descriveva dettagliatamente i fatti. Investita della questione, la Corte di appello aveva ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità, atteso che tali atti si integrano reciprocamente, manifestando la chiara volontà della persona offesa di procedere penalmente nei confronti di G. M..

Nel ricorso si lamenta che la Corte di appello avrebbe creato una condizione di procedibilità ibrida, in violazione di legge.

2.2. Il secondo motivo attiene alla mancata contestazione dell’ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 614 cod.pen. di cui al capo B e alla relativa procedibilità d’ufficio, con riferimento alla quale si lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett. c) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare, il ricorrente lamenta che nella rubrica dell’imputazione viene indicato il comma quarto dell’art.614 cod. pen., il quale contiene l’elencazione delle ipotesi aggravate per le quali si procede d’ufficio. Nel corpo dell’imputazione, peraltro, viene esplicitata un’altra aggravante, non appartenente a tale elenco, ovvero quella di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo A, prevista dall’art.61 n.2 cod. pen.

Poiché non era stata contestata alcuna delle aggravanti che rendono la fattispecie procedibile d’ufficio, il reato doveva ritenersi improcedibile, in quanto la querela era stata resa per altri fatti e, comunque, tardivamente rispetto al presente.

Investita della questione, la Corte di appello aveva ritenuto che l’aggravante della violenza alla persona potesse ritenersi correttamente contestata, in ragione del rinvio operato al capo quarto dell’art.614 cod.pen. nella rubrica dell’imputazione. Con riferimento a tale valutazione venivano dedotti i vizi anzidetti.

2.3. Il terzo motivo attiene alla motivazione sugli elementi costitutivi della fattispecie di stalking contestata al capo A, con riferimento alla quale si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare circa l’attendibilità della persona offesa, la cui credibilità era stata contestata con specifico motivo di appello, in ragione di molteplici circostanze di fatto.

A seguire si riportavano una sequela di circostanze di fatto, asseritamente emergenti dalle annotazioni delle forze di polizia e dalla documentazione sanitaria, dalle quali emergerebbe una situazione di conflittualità reciproca tra le parti; la Corte di appello avrebbe operato un travisamento della prova, non tenendo in considerazione tali circostanze di fatto, per trarre un convincimento incompatibile con le stesse.

Quale conseguenza del travisamento della prova, la Corte sarebbe incorsa nell’ulteriore vizio della erronea applicazione della legge penale, sussumendo i fatti nella fattispecie delittuosa di cui all’art.612 bis cod.pen., della quale invece non sussistevano gli elementi costitutivi, attesa la situazione di reciprocità delle liti e l’assenza di una posizione di assoggettamento della vittima.

2.4. Il quarto motivo attiene alla valutazione operata dal giudice in ordine alla sussistenza della fattispecie di violazione di domicilio cui al capo B, in relazione alla quale si contesta, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

In particolare, mentre nel percorso valutativo sotteso al capo A la Corte aveva maggiormente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, in relazione al capo B aveva invece dato prevalenza alle annotazioni della p.g. Tale motivazione sarebbe contraddittoria e illogica, poiché farebbe prevalere ora l’una ora l’altra, tra due fonti di prova che risultano in contrasto tra loro.

2.5. Il quinto motivo attiene al calcolo della pena, con riferimento alla quale si lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b), l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c), e il vizio di motivazione di cui alla lett. e). In particolare la parte, con specifico motivo di appello, aveva lamentato che la pena base era eccessiva, che la contestazione della recidiva era errata, che era errato il bilanciamento delle circostanze e che era eccessivo l’aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte di appello avrebbe omesso di dare risposta rispetto a tale motivo di appello.

3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata sollecitata una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.

4. Il 13 gennaio è pervenuta una memoria di replica del difensore del ricorrente con la quale, confutando le argomentazioni del Sostituto Procuratore generale, si insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo n.2 , per il resto è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.

2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti cinque punti, si osserva quanto segue:

2.1 Il primo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza e idoneità della querela in relazione al capo A (art. 612- bis cod.pen.), deve essere rigettato.

Nel primo atto di querela del 12 aprile 2021, la persona offesa aveva chiesto che si procedesse per i delitti «di maltrattamenti e atti persecutori posti in essere da M. G.”, indicando altresì il luogo e il tempo; il giorno successivo integrava l’atto con la descrizione dettagliata delle condotte. La Corte di appello motivava esaustivamente circa la possibilità che la formale richiesta punitiva espressa in data 12 aprile 2021, con riferimento a condotte generiche ma riconducibili a fattispecie delittuose, venisse integrata il giorno successivo attraverso la dettagliata esposizione dei fatti.

Con l’atto di querela la parte, ex art.336 cod. proc. pen., manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la querela deve contenere gli elementi di fatto essenziali, a prescindere dalla qualificazione giuridica, oltre che la manifestazione inequivoca della volontà di punire il colpevole che non necessita di essere reiterata nell’integrazione di querela, avente ad oggetto la successiva specificazione delle modalità, attraverso un’informativa ulteriore del querelante; contenuto necessario e sufficiente per la sua validità, è che l’interessato manifesti l’istanza di punizione in ordine ad  un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Sez. 3, n. 49789 del26/06/2019, A., Rv. 278270).

Qualora l’atto di querela non contenga neppure tali contenuti minimi, lo stesso può essere integrato successivamente, purché ciò avvenga entro i termini previsti per la relativa proposizione. La Corte ha ribadito più volte il principio secondo il quale una querela priva dei requisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per la presentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto “ex tunc”, della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente (Sez. 2, n. 35023 del 09/10/2020, n.m.).

Deve dunque ritenersi ritualmente proposta la querela che si articoli in due atti dichiarativi, contenenti l’uno la volontà punitiva con riferimento generico ai fatti e l’altro la descrizione dettagliata di questi ultimi, purché entrambi siano resi entro il termine fissato dalla norma per la proposizione dell’atto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata contestazione dell’ipotesi aggravata della violazione di domicilio di cui all’art. 614 commi 3 e 4 cod.pen., (contestata al capo B) e alla relativa procedibilità d’ufficio, deve essere accolta sotto il profilo del difetto di motivazione di cui alla lettera e) dell’art.606 cod. proc. pen.

Nella rubrica dell’imputazione viene contestato il delitto di cui all’art.614 «comma 4» cod.  pen.; nel testo si esplicita che il fatto è aggravato in quanto commesso per eseguire il reato di stalkingdi cui al capo A.Nel corpo dell’imputazione non era dunque contestata espressamente alcuna delle circostanze aggravanti elencate ai commi 3 e 4 dell’art.614 cod.pen., la cui presenza rende la fattispecie procedibile d’ufficio.

La querela in atti era stata resa oltre nove mesi dopo rispetto al fatto, e dovrebbe pertanto considerarsi tardiva se la fattispecie si ritenesse soggetta a condizione di procedibilità.

La Corte di appello riteneva che l’aggravante «della violenza contro la persona» dovesse considerarsi implicitamente contestata nell’imputazione, attraverso il richiamo operato al comma 4 dell’art.614 cod.pen., il quale contiene l’elencazione di specifiche aggravanti che la rendono procedibile d’ufficio e, tra queste, l’esercizio di violenza sulla persona.

Orbene, l’art. 417 cod. proc. pen. richiede che, nella richiesta di rinvio a giudizio, l’enunciazione dell’addebito debba essere resa in forma chiara e precisa. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa (Sez. 3 n. 9314 del16/11/2023, P., Rv. 286023).

Si è altresì affermato più volte che anche il mero richiamo di una norma che preveda una specifica aggravante, possa consentire alla parte di difendersi adeguatamente, seppure le circostanze di fatto non siano esplicitate nel corpo dell’imputazione.

Nel presente caso, peraltro, il Pubblico ministero si era limitato a richiamare il comma 4 dell’art.614 cod. pen., il quale contiene non una, ma un’elencazione di aggravanti, senza fornire ulteriori indicazioni che consentissero di individuare quale, tra le ipotesi elencate, fosse stata richiamata.

Orbene, il mero riferimento ad una norma che contenga un’elencazione d’ipotesi, senza ulteriori indicazioni che consentano di individuare quale, tra le ipotesi elencate, sia stata richiamata, non consente alla parte un pieno esercizio del diritto di difesa, in quanto non la pone nelle condizioni di comprendere quale sia la condotta contestata. Ciò vale sia con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, sia con riferimento ad eventuali circostanze aggravanti.

Vero è che nell’imputazione si esplicitava che la violazione di domicilio era stata operata al fine di commettere il delitto di stalking di cui al capo A; se tale richiamo venisse interpretato come implicito richiamo ad atti di violenza alla persona, integrativi della fattispecie precedente, potrebbe ritenersi correttamente contestata l’aggravante della violenza alla persona.

Si osserva peraltro che la Corte di appello aveva rigettato il motivo di appello con altra motivazione, non condivisibile in quanto fondata su un’errata interpretazione della norma processuale di cui all’art.417 cod. proc. pen.

Sullo specifico punto, dunque, il ricorso deve essere accolto. L’annullamento va disposto con rinvio, perché il giudice dell’appello possa correttamente rivalutare e motivare sulla presenza o meno dell’aggravante nel corpo della contestazione.

Tale valutazione costituisce presupposto logico rispetto a quella che riguarda la procedibilità del delitto contestato al capo B dell’imputazione.

Qualora difettasse una corretta contestazione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 614 cod. pen., la fattispecie in esame dovrebbe considerarsi quella di cui al comma 1 dell’art. 614 cod. pen., procedibile a querela di parte. In tale ipotesi difetterebbe la condizione di procedibilità, atteso che la querela interveniva ad oltre nove mesi di distanza dallo specifico fatto.

2.3. In relazione al terzo motivo, attinente agli elementi costitutivi della fattispecie di stalking contestata al capo A, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alla motivazione sulla attendibilità della persona offesa, la Corte di appello richiamava e faceva propria la valutazione espressa dal giudice di primo grado, rilevando inoltre come gli elementi estrinseci (certificati medici e annotazioni della p.g.) offrissero plurimi riscontri rispetto a tale versione dei fatti, mentre gli elementi valorizzati dalla difesa potevano, al più, risultare neutri sotto tale profilo.

Si tratta di una tecnica redazionale ben ammissibile, nella misura in cui il giudice del secondo grado dia atto di avere effettivamente valutato e fatto proprie le argomentazioni già espresse dal giudice che lo ha preceduto, senza eludere la risposta allo specifico motivo di appello. Nel caso di specie, la Corte ripercorreva gli elementi addotti dalla difesa per scardinare il giudizio sulla attendibilità della persona offesa e li confutava.

In particolare, la Corte esaminava i molteplici elementi di fatto addotti dalla Difesa per sostenere una diversa ricostruzione e, per ciascuno, evidenziava come fosse stata offerta una lettura parziale e fuorviante; la lettura integrale degli atti menzionati dalla difesa, consentiva invece di raccogliere riscontri al narrato della persona offesa o, al più, aggiungevano elementi ulteriori che non smentivano la versione resa, restando a tal fine neutri. La Corte, dunque, non incorreva in un vizio di travisamento della prova, atteso che non trascurava alcuno degli elementi di fatto valorizzati dalla Difesa ma, rileggendo i medesimi nel più ampio quadro probatorio, perveniva a conclusioni di segno opposto.

Le ulteriori doglianze della Difesa attengono prettamente al merito del giudizio, atteso che si lamenta che il giudice abbia tratto dai fatti «un convincimento diverso dallo id quod plerumque accidit».

Non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale il giudice avrebbe commesso un errore di diritto, ritenendo la sussistenza della fattispecie di stalking pur in presenza di una situazione di litigiosità reciproca ed in assenza dell’evento della fattispecie.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi di prova, le opposte dichiarazioni delle parti e la coincidenza dei riscontri con la versione offerta dalla persona offesa, la Corte perveniva al convincimento che sussistessero sia la condotta aggressiva e molesta da parte dell’imputato, sia l’evento di danno in capo alla vittima. Tale percorso valutativo, compiutamente e logicamente motivato, non può essere sindacato nella presente sede.

2.4. In relazione al quarto motivo, attinente alla motivazione sulla sussistenza della fattispecie di violazione di domicilio contestata al capo B, deve essere rigettato.

La Corte ha chiarito che non sussiste alcun contrasto tra quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto emerge dalle annotazioni della p.g. e dai certificati medici, potendosi anzi le due fonti di prova integrare reciprocamente.

Per tale motivo non è illogica la motivazione che faccia maggiormente riferimento ora all’una ora all’altra delle fonti di prova.

2.5. In relazione al quinto motivo, attinente al calcolo della pena e all’omessa pronuncia della Corte di appello sui relativi motivi, deve essere rigettato.

Investita della questione, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla quantificazione della pena, ritenendola adeguatamente parametrata ai criteri di cui all’art.133 cod. pen. e alle circostanze del caso concreto, sì come ha ritenuto presente la recidiva sulla base non solo dei precedenti, ma anche sul concreto giudizio relativo alla pericolosità sociale. La doglianza relativa al quantum di pena applicato per la continuazione, attiene esclusivamente al merito del giudizio e non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.

Resta salva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui dovesse essere escluso il reato di cui al capo B).

Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di procedibilità del reato di violazione di domicilio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 20/01/2026

Ritenuto che sussistano legittimi motivi di tutela della riservatezza ex art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la sentenza deve essere oscurata.

Così è deciso, 20/01/2026

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