Quale nullità deriva dal mancato rispetto del termine a comparire ex art. 601, comma 3, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. III, 1/04/2026 (ud. 1/04/2026, dep. 30/04/2026), n. 15683 (Pres. Liberati, Rel. Calabretta)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale nullità integri il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari confermava una decisione emessa dal giudice di primo grado recante statuizione di condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, Dpr n. 309/90.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la nullità del giudizio di appello per inosservanza del termine a comparire ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024).

I risvolti applicativi

Il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 601, comma 3, c.p.p.[1] integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto attinente all’intervento dell’imputato, è deducibile nei termini di cui all’art. 180 c.p.p.[2] e comunque prima della deliberazione della sentenza di appello.

[1]Ai sensi del quale: “Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni”.

[2]Secondo cui: “1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15683 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA

Data Udienza: 01/04/2026

Data Deposito: 30/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: M. C. D. nato a … il …

avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;

lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari.

RITENUTO IN FATTO

L’imputato M. C. D. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari, di conferma di quella del giudice di primo grado recante statuizione di condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, Dpr n. 309/90.

Il ricorso articola un unico motivo con cui deduce la nullità del giudizio di appello per inosservanza del termine a comparire ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen.: il difensore evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato alla data 1 aprile 2024, sia stato notificato all’imputato in data 26 marzo 2024, con conseguente violazione del termine a comparire, peraltro segnalata con pec alla Corte territoriale, che ometteva ogni provvedimento sul punto e pronunciava,

comunque, la sentenza.

La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Occorre anzitutto premettere che l’unico motivo di ricorso concerne una questione processuale, di talché questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01).

Ebbene, dagli atti risulta che l’atto di citazione in appello, per l’udienza da tenersi in data 1 aprile 2025, sia stato notificato all’imputato, detenuto per altra causa, in data 26 marzo 2025, a mani, tramite l’ufficio matricola, quindi senza rispetto del termine a comparire che, in ragione della data di proposizione dell’appello (5 giugno 2023) era pari a giorni venti – non essendo, invece applicabile la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, omissis, Rv. 287096 01).

Tuttavia, benché dagli atti risulti che il difensore, con comunicazione inviata con pec alla Corte territoriale, abbia eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, risulta, altresì, che in data successiva alla notifica dell’atto di appello, precisamente con verbale in data 31 marzo 2025, redatto presso gli uffici della casa Circondariale di Foggia, l’imputato abbia rinunciato a comparire, come del resto, emerge anche dalla intestazione della sentenza di appello, che dà atto del fatto che l’imputato fosse detenuto per altro e assente per rinuncia.

Questa Corte, con la medesima pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, omissis, Rv. 287096 – 02): peraltro, trattandosi di nullità a regime intermedio, nel caso di specie trova applicazione la diposizione di cui all’art. 184 cod. proc. pen., come pure affermato da questa Corte, per la quale la rinuncia a comparire dell’imputato sana la nullità determinata dall’inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l’art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell’interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore. (Sez. 2, n. 27550 del 17/05/2019, G., Rv. 276110 – 01).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 01/04/2026

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