Cass. pen., sez. III, 27/02/2026 (ud. 27/02/2026, dep. 30/04/2026), n. 15702 (Pres. Di Stasi, Rel. Zunica)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel giudizio conseguente a rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p., il pubblico ministero rimettente sia legittimato a presentare memorie.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il G.I.P. del Tribunale di Imperia convalidava un fermo e, contestualmente, applicava nei confronti dei fermati la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziati di più episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori di fiducia.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel dichiarare inammissibili i ricorsi suesposti, riteneva come, ad ogni modo, non potesse essere presa in considerazione la memoria trasmessa dal P.M. della Procura della Repubblica di Imperia.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, anche nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore Generale presso la Suprema Corte, e ciò anche in ragione del ruolo di supporto di tale Ufficio, unitariamente inteso, alla funzione nomofilattica (Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025).
I risvolti applicativi
Nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.[1], il pubblico ministero presso il giudice rimettente non è legittimato a depositare memorie ex art. 121 c.p.p.[2], essendo parte del procedimento esclusivamente il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, e ciò pure in ragione della funzione di supporto nomofilattico attribuita a tale Ufficio.
[1]Ai sensi del quale: “1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori. 3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. 4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. 6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento”.
[2]Secondo cui: “1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge,, entro quindici giorni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15702 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 27/02/2026
Data Deposito: 30/04/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
T. L., nato a … il …,
B. E., nato in … il …,
avverso l’ordinanza del 31-10-2025 del G.I.P. del Tribunale di Imperia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Cinzia Parasporto, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Imperia convalidava il fermo di L. T. e di E. B. eseguito in data 28 ottobre 2025 e, contestualmente, applicava nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziati di più episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 2 ascritti a entrambi, capi 4 e 5 ascritti unicamente a T.); fatti commessi in Sanremo, Imperia e altri luoghi in un arco temporale compreso tra il 15 marzo e il 29 giugno 2025.
2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. ligure, T. e B., tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto un comune ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 247, comma 1 bis, 352, comma 1 bis, 191, 178, comma 1 punto terzo, 365 e 360 cod. proc. pen.
Si evidenzia al riguardo che il giudizio di gravità indiziaria si è fondato in maniera decisiva sulle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria operante e sul relativo verbale in cui si dava atto di alcune conversazioni intrattenute da T. con tale “G.”; tale operazione, eseguita in assenza di avviso al difensore, presenterebbe profili di illegittimità, venendo in rilievo un vero e proprio atto di indagine che, oltre a richiedere specifiche garanzie, deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dovendosi evitare, come accaduto nel caso di specie, attività meramente esplorative. Le modalità di acquisizione delle conversazioni non ne consentirebbero l’utilizzabilità in sede processuale, non essendovi stata una legittima perquisizione informatica e non avendo avuto esito positivo la nomina di un consulente tecnico al fine di estrapolare la c.d. copia forense. Nel caso di specie non ha trovato applicazione la previsione di cui all’art. 352, comma 1 bis, cod. proc. pen., posto che la conservazione del contenuto del device non è stata assicurata con le dovute accortezze tecniche, per cui agli atti risulta non il database digitale originale, ma solo una sua parziale
rappresentazione visiva creata unilateralmente al di fuori di ogni contraddittorio.
A ciò si aggiunge che il conferimento dell’incarico per l’estrazione della copia forense integra un accertamento tecnico non ripetibile per il quale sarebbe stato necessario avvisare l’indagato della facoltà di nominare un proprio consulente tecnico. L’omissione di tale avviso costituirebbe una nullità di ordine generale, essendo stata impedita l’assistenza del difensore a un atto cruciale per la formazione della prova, tanto più ove si consideri che la distruzione della copia originaria, avvenuta tramite la forzatura della richiesta di password, ha impedito in modo definitivo ogni verifica sulla genuinità delle chat, delle quali resi solamente le fotografie scattate unilateralmente dalla P.G., fotografie che integrano un surrogato inattendibile e comunque processualmente viziato.
Con il secondo motivo, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 266, 267 e 271 cod. proc. pen., rilevandosi che parimenti inutilizzabili sarebbero le risultanze delle intercettazioni ambientali disposte successivamente tramite captatore informatico (“troian”). Dall’ordinanza impugnata si desume, infatti, che il decreto autorizzativo del “troian” è stato emesso proprio sulla base degli elementi indiziari emersi dalle chat videoriprese, per cui se le chat in questione, per le modalità con le quali sono pervenute agli atti, sono inutilizzabili come precedentemente esposto, verrebbe meno di conseguenza il presupposto genetico su cui si è fondato il decreto di autorizzazione all’intercettazione a mezzo captatore informatico.
Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come secondo), la difesa invoca l’erronea applicazione dell’art. 384 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, essendo stato quest’ultimo desunto da elementi generici, congetturali e risalenti nel tempo, per cui difetterebbe nel caso di specie il requisito dell’attualità.
3. In data 30 dicembre 2025, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ha fatto pervenire una memoria con cui ha rimarcato l’infondatezza dei ricorsi.
4. In data 25 febbraio 2026, i difensori di fiducia dei due ricorrenti, muniti di procura speciale, hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia a entrambi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, ritiene il Collegio che, a prescindere da ogni valutazione sul merito dei ricorsi, non può essere presa in considerazione la memoria trasmessa dal P.M. della Procura della Repubblica di Imperia.
Ed invero deve precisarsi che, nel giudizio di legittimità, la parte pubblica che può interloquire con la Corte di cassazione, secondo la regola generale stabilita dall’art. 51, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è esclusivamente la Procura generale presso la Corte di cassazione, dovendosi ritenere pertanto irricevibili eventuali memorie provenienti dalle singole articolazioni territoriali degli Uffici di Procura.
Ciò vale peraltro anche quando sia ricorrente una Procura della Repubblica territoriale, dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato in altro precedente di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254036), che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, riconosciuta dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. all’Ufficio del pubblico ministero non vale a fargli acquisire la qualità di “parte” del giudizio di cassazione, da cui discende la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall’art. 121 del codice di rito. È stato infatti condivisibilmente chiarito più di recente (cfr. Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Rv. 285983) che, semmai così fosse, non troverebbe giustificazione razionale, per il P.M. territoriale, una sua legitimatio ad processum limitata, diversamente che per le altre parti, alla presentazione di memorie e non anche alla partecipazione all’udienza. In realtà, la “parte” del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è quest’ultima, bensì la Procura generale presso la Corte di cassazione. È quest’ultima, dunque, l’esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione. Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all’assurda situazione di tanti Uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbe per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti. Su questa stessa falsariga è stato altresì affermato da ultimo (cfr. Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025, Rv. 288865) che anche nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore Generale presso la Suprema Corte, e ciò anche in ragione del ruolo di supporto di tale Ufficio, unitariamente inteso, alla funzione nomofilattica.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve quindi ribadirsi che la memoria trasmessa dal P.M. di Imperia in questo giudizio non può essere considerata ricevibile.
2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, alla luce delle rituali rinunce trasmesse il 25 febbraio 2026 dai rispettivi difensori di fiducia, nonché procuratori speciali, i ricorsi proposti nell’interesse di L. T. ed E. B. devono essere dichiarati inammissibili, scaturendo da ciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, liquidata in via equitativa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026





