Quando l’insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. è rilevabile in Cassazione?

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Cass. pen., sez. V, 28/01/2026 (ud. 28/01/2026, dep. 5/03/2026), n. 8760 (Pres. Miccoli, Rel. Giordano)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.[1] sia rilevabile in Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Palermo, in riforma di una decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, annullava un provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624-bis, 625 n. 2 e n. 5, 56 cod. pen., ritenendo non sussistente il presupposto del pericolo di fuga che aveva giustificato l’applicazione della predetta misura senza il previo espletamento dell’interrogatorio.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex aliis, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995).

I risvolti applicativi

L’insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. è sindacabile in Cassazione solo ove si traduca in violazione di legge, ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.

[1]Ai sensi del quale: “1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8760 Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 28/01/2026

Data Deposito: 05/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

nel procedimento a carico di:

N. B. (…) nato a … il …

avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo, in riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, ha annullato il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624-bis, 625 n. 2 e n. 5, 56 cod. pen. ritenendo che non sussisteva il presupposto del pericolo di fuga che aveva giustificato l’applicazione della predetta misura senza il previo espletamento dell’interrogatorio.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico motivo, il quale assume che non è adeguatamente motivata poiché ha omesso di considerare elementi oggettivi emergenti ex actis che depongono nel senso della sussistenza in concreto del pericolo di fuga (id sunt: l’indagato è un nomade di incerta nazionalità e data nascita, non ha una precisa residenza nel nostro paese, è privo di lavoro e, quindi, non ha alcun riferimento stabile con una determinata realtà territoriale). Dacché, secondo la prospettazione del ricorrente, è probabile che l’indagato stesso si sottrarrà al processo e all’esecuzione pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.

2. Come noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, «prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Nel caso in esame, la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo all’applicazione della misura cautelare personale è stata giustificata dall’ordinanza genetica sul presupposto della sussistenza del pericolo di fuga, mentre il provvedimento impugnato ha ritenuto, accogliendo il ricorso dell’indagato, che non sussistesse tale periculum, dichiarando di conseguenza la nullità della misura disposta.

3. Le valutazioni a tal fine compiute dal Tribunale del Riesame sono congruamente argomentate e con esse il Pubblico Ministero non si confronta in maniera adeguata.

Invero, la decisione censurata ha evidenziato che l’ordinanza applicativa della misura ha desunto il pericolo di fuga dalla condotta di resistenza a pubblico ufficiale che, pur in sé grave, non era volta a far ritenere che il N. intendesse così sottrarsi in via definitiva all’esecuzione della pena bensì, piuttosto, a evitare nell’immediatezza il controllo di Polizia Giudiziaria.

La stessa pronuncia impugnata ha sottolineato che l’indagato ha indicato in sede di giudizio direttissimo il suo indirizzo di residenza anche ai fini dell’esecuzione della misura custodiale domiciliare, così smentendo la prospettazione per la quale sarebbe privo di fissa dimora.

Il Tribunale del Riesame ha altresì sottolineato, con logico incedere, che, anche in considerazione del reato ascritto, è solo congetturale la prospettazione per la quale l’indagato godrebbe di una rete di protezione e appoggi, o opererebbe in un contesto associativo.

D’altra parte, ha soggiunto la medesima ordinanza impugnata che la modestia condizioni di vita esclude che l’indagato possa disporre delle ingenti risorse necessarie per finanziare una latitanza.

4. A fronte di tale logica motivazione è allora precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex aliis, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, omissis, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, omissis, Rv. 201177). Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell’interrogatorio preventivo per la sussistenza dei pericula di fuga, di inquinamento probatorio (e di reiterazione dei reati), atteso l’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’art. 274 del medesimo codice.

5. Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così è deciso, 28/01/2026

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