Cass. pen., sez. I, 19/02/2026 (ud. 19/02/2026, dep. 9/04/2026), n. 13118 (Pres. Casa, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’elencazione di cui all’art. 159 cod. proc. pen.[1] non è da ritenersi perentoria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza del condannato di annullamento di un provvedimento con cui il pubblico ministero, preso atto della mancata presentazione istanze di misure alternative, aveva disposto la revoca della sospensione dell’esecuzione di un ordine di esecuzione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge perché l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione non era stato notificato al condannato, dichiarato irreperibile sulla base di ricerche incomplete, non effettuate nel luogo di residenza anagrafica (che, ancorché meramente fittizia, costituiva luogo in cui il ricorrente disponeva di un recapito), e non effettuate nel luogo di nascita (perché l’informazione che egli se ne era allontanato già in epoca risalente senza più farvi ritorno era stata acquisita dal giudice solo successivamente).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “l’elencazione di cui all’art. 159 cod. proc. pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati” (Sez. 5, n. 51737 del 22/09/2023), perché “il principio di effettività delle ricerche deve essere calibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte” (Sez. 1, n. 42162 del 20/05/2023, omissis, n.m.).
I risvolti applicativi
L’elencazione ex art. 159 c.p.p. non è tassativa ove circostanze concrete attestino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati.
[1]Ai sensi del quale: “1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13118 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 19/02/2026
Data Deposito: 09/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T. M. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 13/10/2025 del TRIBUNALE di Bergamo
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. G. C., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato M. T. di annullamento del provvedimento del 23 giugno 2025 con cui il pubblico ministero, preso atto della mancata presentazione istanze di misure alternative, ha disposto la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’ordine di esecuzione del 14 aprile 2025, emesso nei suoi confronti per la espiazione della condanna a 6 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 ottobre 2024.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perché l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione non era stato notificato al condannato, dichiarato irreperibile sulla base di ricerche incomplete, non effettuate nel luogo di residenza anagrafica (che, ancorchè meramente fittizia, costituiva luogo in cui il ricorrente disponeva di un recapito), e non effettuate nel luogo di nascita (perché l’informazione che egli se ne era allontanato già in epoca risalente senza più farvi ritorno è stata acquisita dal giudice solo successivamente).
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché, trattandosi di ordine di esecuzione in relazione al quale non era stata presentata istanza di misure alternative, l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso nuovamente ex l. n. 199 del 2010 prima di metterlo in esecuzione.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Antonio Balsamo, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. G. C., ha insistito per l’accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo deduce, anzitutto, che l’ordine di esecuzione è stato notificato sulla base di un decreto di irreperibilità illegittimo, perché non preceduto da ricerche nel “luogo di recapito” del condannato.
Il luogo di “recapito” sarebbe costituito dal luogo di fittizia residenza anagrafica del ricorrente, che è quello attribuito ex officio, per motivi statistici e di organizzazione dei servizi, alle persone senza fissa dimora che sono censite vivere nel territorio del Comune di Modena.
Il ricorso deduce che il ricorrente non vive all’indirizzo indicato, che, però, costituisce pur sempre un “recapito”, per le comunicazioni, che avrebbe dovuto essere considerato nelle ricerche finalizzate a dichiararne l’irreperibilità.
L’argomento è infondato, perché l’art. 159 cod. proc. pen. non contempla il luogo di recapito tra quelli in cui devono essere effettuate ricerche della persona non reperibile.
Il ricorso deduce che non sono state effettuate ricerche neanche nel “luogo di nascita” del ricorrente (che è il Comune di Fano, da cui lo stesso si è allontanato da epoca risalente, per ammissione dello stesso ricorrente, che, però, come nota il ricorso, è stata effettuata solo successivamente).
L’argomento è infondato.
Sulla scia della giurisprudenza convenzionale (sentenza Sejdovic c. Italia – Grande Camera, 1° marzo 2006) il sistema processuale delle notifiche deputato a portare a conoscenza degli interessati i provvedimenti emessi dal giudice ha, infatti, progressivamenteabbandonato il modello impostato sul rispetto di adempimenti di tipo formale, ed ha adottatoprocedure che garantiscono in modo sostanziale che il metodo della notificazione di un attoporti alla conoscenza effettiva dell’atto da notificare.
Anche la interpretazione della norma dell’art. 159 cod. proc. pen. è stata coinvolta da questo processo, ed è stato, pertanto, ritenuto da un lato che essa impone di effettuare ricerche anche in luoghi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma se emergano elementi per ritenere che in essi si possa rinvenire l’imputato (v. Corte cost. n. 399 del 10 dicembre 1998, secondo cui “non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l’avverbio “particolarmente”, poiché è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l’indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati”),
dall’altro lato, però, che, per il rispetto della procedura di dichiarazione dell’irreperibilità, non è necessario effettuare ricerche in luoghi in cui la presenza dell’imputato non è più attuale.
Espressione di questo orientamento sono le pronunce che hanno affermato che “pur avendo questa Corte di legittimità più volte chiarito la necessità che le ricerche di cui all’art. 159 citato siano svolte cumulativamente e non alternativamente, il principio va correttamente calibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte” (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, omissis, Rv. 281977 – 01, in motivazione, relativa ad un caso in cui gli imputati appartenevano a comunità nomade stanziata presso un campo in Desenzano del Garda, dove avevano la residenza anagrafica, ed in cui sono state ritenute non necessarie le ricerche presso i comuni di nascita; v., anche, con riferimento ad un caso di dichiarazione di latitanza, Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, omissis, Rv. 245415).
Il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice nel ritenere superflue le ricerche in alcuno dei luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen. è stato affermato anche in ulteriori pronunce in cui sono state ritenute non necessarie le ricerche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva (Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 276037, in motivazione) o non necessarie le ricerche in una ultima residenza anagrafica, risalente, però, a più di dieci anni prima (Sez. 5, n. 36445 del 03/04/2023, omissis, n.m.).
Il collegio ritiene, pertanto, in definitiva, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “l’elencazione di cui all’art. 159 cod. proc. pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati” (Sez. 5, n. 51737 del 22/09/2023, omissis, n.m.), perché “il principio di effettività delle ricerche deve essere calibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l’esaustività o meno delle indagini svolte” (Sez. 1, n. 42162 del 20/05/2023, omissis, n.m.).
Occorre, pertanto ribadire che il decreto di irreperibilità è un atto formale che contiene una “valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell’imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose” (v., in modo conforme, sentenze T. e O. cit.).
Nel caso in esame, in cui pacificamente il soggetto gravitava nel territorio del Comune di Modena, tanto da essere stato addirittura iscritto all’anagrafe comunale, pur non avendo un preciso domicilio, il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nel ritenere esaustive le ricerche propedeutiche all’emissione del decreto di irreperibilità, nonostante le mancate ricerche in Fano, è stato correttamente esercitato.
Il primo motivo è, pertanto, infondato.
2. Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il collegio ha effettuato d’iniziativa una ricerca nella banca dati dell’amministrazione penitenziaria ed ha potuto constatare che con provvedimento del 27 novembre 2025 del magistrato di sorveglianza di Modena il ricorrente ha ottenuto la detenzione domiciliare ex l. n. 199 del 2010, ossia proprio la misura di cui aveva lamentato la mancata applicazione con il secondo motivo.
Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediante successivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso la proposizione del secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del motivo, interesse che è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, omissis, Rv. 250578 – 01).
3. Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Al rigetto del ricorso non consegue, però, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, in quanto, stante l’esito del secondo motivo di ricorso, esso non comporta soccombenza totale della parte (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, omissis, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272308).
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 19/02/2026






