Quando l’autorità giudiziaria può assolvere l’obbligo di trasmissione degli atti al riesame mediante richiamo a precedenti trasmissioni?

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Cass. pen., sez. IV, 4/03/2026 (ud. 4/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17542 (Pres. Di Salvo, Rel. Fallarino)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in materia di misure cautelari personali, l’obbligo per l’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva di una misura cautelare può ritenersi adempiuto, anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Cagliari rigettava un’istanza di riesame proposta avverso un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che, dal canto suo, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa dell’indagato la quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di misure cautelari personali, l’obbligo per l’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l’agevole individuazione e consultazione (così: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000).

I risvolti applicativi

In materia di misure cautelari personali, l’obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame può essere assolto mediante richiamo a precedenti trasmissioni relative a procedimenti connessi, purché siano indicati gli estremi delle procedure e gli atti siano ancora disponibili e agevolmente consultabili.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 17542

Anno 2026

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: FALLARINO DANIELA

Data Udienza: 04/03/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di Cagliari

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da C. M. avverso l’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 23 settembre 2025, che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 2), 18) e 19).

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

Si afferma che, a seguito di deposito dell’istanza di riesame, avvenuto in data 15 ottobre 2025, nonostante la richiesta degli atti inviata dalla Cancelleria del Tribunale del riesame (in data 16 ottobre 2025), nessun atto era stato tra-smesso dalla Procura, nel termine previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., a nulla rilevando che tali atti fossero stati trasmessi in occasione del riesame pro-posto da altri coindagati, in assenza di una comunicazione del Pubblico Ministero che attestasse che gli stessi dovevano essere riferiti anche alla posizione del M..

Si rileva, censurando, anche per questi motivi, il rigetto dell’eccezione da parte del Tribunale sardo, che gli unici atti pervenuti, in data 21 ottobre 2025, peraltro, dopo la scadenza del termine stabilito a pena di inefficacia della misura (decorrente dalla data di deposito dell’istanza di riesame e scaduto, quindi, nel caso di specie, il 20 ottobre 2025), erano stati trasmessi dalla Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari e riguardavano l’esecuzione della misura e l’inter-rogatorio di garanzia del M..

Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria di inefficacia della misura.

3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.

2. Le censure proposte dal ricorrente risultano, invero, del tutto generiche, presentando anche profili di manifesta infondatezza.

2.1. Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è più volte affermato che l’obbligo per l’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l’agevole individuazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, omissis, Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, omissis, Rv. 246007 – 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, omissis, Rv, 218443 – 01).

Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, omissis, Rv. 212965 – 01), sicché l’art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l’autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra-smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, omissis, Rv. 217010 – 01).

2.2. Quanto alla decorrenza del termine, stabilito a pena di inefficacia dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., costituisce principio consolidato che il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, omissis, Rv. 202901 – 01). Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, omissis, Rv. 274682 – 01; Sez. 4, n. 6849 del 22/01/2004, omissis, Rv. 227919 – 01; Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001, omissis, Rv. 220579 – 01;) come l’orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l’orario di servizio e l’orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l’orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all’ufficio giudiziario. Si è aggiunto che dopo il termine dell’orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato, né può essere fatta alcuna dichiarazione, né compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell’orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio.

2.3. Ciò precisato in ordine alle coordinate ermeneutiche di riferimento, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha rigettato, con motivazione del tutto conforme ai principi sopra esposti, l’eccezione sollevata dalla difesa, dando atto (pag. 23 dell’ordinanza impugnata) che la Procura aveva comunicato l’avvenuta trasmissione degli atti in relazione ad altre procedure di riesame e che, essendo pervenuti in data 21 ottobre 2025 ulteriori atti riguardanti la posizione del M. (atti relativi all’esecuzione della misura e interrogatorio di garanzia), tale doveva ritenersi il dies a quo in relazione al termine di cui all’art. 310 cod. proc. pen., con scadenza il 31 ottobre 2025.

Lo stesso ricorrente non nega che il Tribunale del riesame fosse già in possesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame da parte di altri coindagati (rimarcandone, anzi, l’illegittimo uso da parte del Collegio), né deduce di non averli potuti consultare, limitando la propria doglianza alla mancanza di una comunicazione formale, che, per tali ragioni, non integra una mancata trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

2.4. Generica e manifestamente infondata risulta anche la censura relativa alla tardiva trasmissione degli atti relativi alla esecuzione della misura da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Come si evince dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura dell’eccezione, l’istanza di riesame è stata depositata al portale deposito atti penali alle ore 18:43 e, quindi, correttamente, registrata il giorno successivo, quando la Cancelleria del Tribunale del riesame ha inviato richiesta di trasmissione di copia degli atti per il M..

In data 21 ottobre 2025 (nel rispetto del termine, decorrente dal 16 ottobre, con applicazione della regola generale dies a quo non computatur) la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari ha trasmesso gli atti relativi alla esecuzione della misura e all’interrogatorio di garanzia del M. come previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

È indubbio, quindi, che da tale data decorra il termine per la decisione per il Tribunale del riesame, correttamente rispettato con il deposito del dispositivo in data 30 ottobre 2025.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (C. Cost., n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 4 marzo 2026.

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