Cass. pen., sez. IV, 8/09/2026 (ud. 8/09/2026, dep. 16/09/2026), n. 33671 (Pres. Vignale, Rel. Arena)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il Tribunale del riesame può e deve integrare le carenze motivazionali dell’ordinanza applicativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Genova parzialmente confermava un provvedimento con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva accolto, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., una richiesta di rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. del Tribunale di Milano nei confronti di una persona in relazione a cinque condotte di furto pluriaggravato commesse con il medesimo modus operandi.
Orbene, a fronte di ciò, la difesa proponeva riesame, il quale veniva solo parzialmente accolto, essendo annullato il provvedimento impugnato per taluni episodi di furto per carenza di gravi indizi
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il Tribunale del riesame può e deve integrare le carenze motivazionali dell’ordinanza applicativa quando questa esprima, sia pure sinteticamente, un’adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve invece annullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico, poiché difetta il presupposto stesso del contraddittorio (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017).
I risvolti applicativi
Il Tribunale del riesame esercita un potere-dovere di integrazione motivazionale dell’ordinanza cautelare solo in presenza di un’adesione, pur sintetica, alle richieste del P.M., mentre sussiste l’obbligo di annullamento del provvedimento qualora la totale assenza di vaglio critico determini un deficit strutturale del contraddittorio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33671 Anno 2026
Presidente: VIGNALE LUCIA
Relatore: ARENA MARIA TERESA
Data Udienza: 08/09/2026
Data Deposito: 16/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S. A. (alias …) nato in … il …
avverso l’ordinanza del 08/06/2026 del Tribunale di Genova.
Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova ha parzialmente confermato il provvedimento con il quale, il 21 maggio 2026, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva accolto, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. del Tribunale di Milano nei confronti di A. S. alias A. S. in relazione a cinque condotte di furto pluriaggravato commesse con il medesimo modus operandi all’interno di abitazioni site a …, … . Detta misura era stata emessa in esito alla convalida del fermo di indiziato di delitto nei confronti dello S. e del coindagato D. B.,
con contestuale declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova poiché il primo dei furti in abitazione si è verificato in detta città.
2. Secondo l’incolpazione provvisoria, il ricorrente avrebbe fatto parte, insieme ai coindagati K. S., C. E. e D. B. di un gruppo dedito ai furti in abitazione in diverse città del nord Italia. L’operatività del gruppo è stata ricostruita mediante il monitoraggio GPS dell’autovettura … con targhe clonate nella disponibilità dei suddetti cittadini albanesi poi sostituita con una … anch’essa con targhe clonate, servizi di osservazione e controllo, immagini tratte da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.
3. La difesa aveva proposto richiesta di riesame, deducendo, in via preliminare, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione e genericità della motivazione dell’ordinanza custodiale; nel merito, aveva contestato la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i singoli episodi, evidenziando le criticità del procedimento identificativo posto a fondamento dell’accusa. In subordine era stata chiesta la sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un cugino dell’indagato anche eventualmente con l’applicazione dei mezzi di controllo elettronico di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen.
4. Il Tribunale del riesame ha accolto solo in parte le deduzioni difensive, annullando l’ordinanza limitatamente al furto commesso a … in data … in via dei … (capo a) e quello in … il … in via … (capo b), per carenza di gravi indizi con riguardo alla partecipazione dello S., confermandola nel resto quanto ai capi c) d) ed e). Si tratta in particolare dei furti commessi a … il …, a … il … e a … il ….
5. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse di S. articolato in cinque motivi.
4.1. Con il primo si deduce la violazione degli artt. 125, 292 e 309 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Era stato contestato il difetto di autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del G.i.p. del Tribunale di Genova, l’omessa risposta alle specifiche censure devolute al Tribunale del riesame e il carattere meramente integrativo e sostitutivo della motivazione rispetto al percorso argomentativo mancante nel provvedimento genetico.
Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il G.i.p. aveva autonomamente valutato il materiale investigativo, valorizzando la presenza di paragrafi dedicati ai singoli episodi e il richiamo al verbale di esecuzione del fermo e alle risultanze investigative. La difesa aveva, tuttavia, censurato l’impossibilità di ricostruire, dal provvedimento genetico, l’iter motivazionale concretamente seguito dal giudice e, quindi, di verificare se il compendio indiziario fosse stato sottoposto a un vaglio realmente autonomo e critico oppure se fossero state recepite le conclusioni investigative. Il Tribunale, invece, nel tentativo di confutare la censura difensiva è stato “costretto” a ricostruire il contenuto delle annotazioni di p.g., dei servizi di osservazione e delle risultanze investigative, in maniera molto più articolata. Un simile modo di procedere conferma il vizio denunciato poiché finisce con integrare e sostituire il percorso motivazionale mancante.
4.2. Con il secondo motivo si deducono il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e l’omesso esame delle specifiche censure difensive relative al procedimento di identificazione del ricorrente e alla valenza individualizzante degli elementi valorizzati dal Tribunale. La difesa aveva rilevato le discrasie interne del percorso identificativo posto a fondamento dell’attribuzione dei fatti allo S.. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse uno dei soggetti «prelevati» a … il … e successivamente presenti nella trasferta a …, sulla base della ricostruzione investigativa. Il provvedimento,
tuttavia, non si confronta con la specifica censura relativa all’intrinseca contraddittorietà di tale ricostruzione. Nell’annotazione dell’ispettore B., infatti, il presunto quarto componente del gruppo è identificato nel soggetto che, il .., sarebbe stato prelevato in …, a …, descritto come un uomo di circa quaranta-cinquanta anni, di corporatura robusta e con capelli a spazzola. La successiva attività investigativa individua, invece, il ricorrente nel soggetto osservato a M., negli appartamenti sovrastanti il ristorante «…», e fotografato il …, dunque dopo i fatti contestati. Il provvedimento non chiarisce il rapporto tra le due annotazioni, né se esse si riferiscano alla medesima persona, né per quali ragioni il soggetto prelevato in via C. debba coincidere con quello osservato a M..
4.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione con specifico riferimento alle censure difensive concernenti l’assenza di elementi individualizzanti a carico del ricorrente e la valenza dimostrativa dei fotogrammi richiamati dal Tribunale del riesame. I fatti di cui ai capi d) ed e), riferiti alla trasferta del 19 aprile 2026, nei comuni di … e … sono stati trattati con unico impianto motivazionale. La censura difensiva era volta a sollecitare non una diversa lettura delle risultanze investigative, ma la tenuta logica della motivazione dato che S. non è stato ripreso nei pressi dell’abitazione sita in Pesaro dove è stato perpetrato il furto né è stato identificato come uno dei tre soggetti che si erano dati alla fuga lungo la via …; non è stato ripreso nei pressi dell’abitazione depredata sita a … né è stato immortalato presso l’area di servizio …st. Il ricorrente, inoltre, non è mai stato direttamente osservato in compagnia dei coindagati nel corso della trasferta, tant’è che lo stesso Tribunale del riesame fonda la gravità indiziaria sull’unico elemento rappresentato dal presunto riconoscimento del ricorrente tra i soggetti scesi dalla … al rientro a … dopo i furti perpetrati nella notte tra il 19 e il 20 aprile 2026. Ciò benché la difesa avesse dedotto che i fotogrammi richiamati dagli investigatori non fossero idonei a consentire un effettivo riconoscimento del soggetto ripreso e come non emergesse dagli atti alcuna immagine idonea ad apprezzare i tratti fisionomici del ricorrente. Sul punto manca la risposta da parte del Tribunale.
4.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale non spiega le ragioni per le quali le medesime criticità indiziarie ritenute decisive ai fini dell’annullamento dei reati ascritti ai capi a) e b) – rispetto ai quali si è ritenuta la mancanza di elementi idonei a dimostrare la sua presenza a bordo della … – sarebbero state superate in relazione ai capi c), d) ed e). Lo stesso Tribunale ha riconosciuto che il mero dato della sosta della … nel territorio di M., non consentiva di ritenere provata la presenza del ricorrente in tale località e la successiva individuazione presso l’immobile sito sopra il ristorante «…» non costituiva di per sé elemento sufficiente a fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordine ai fatti delittuosi contestati. Non è spiegato perché la stessa valutazione non sia stata operata per i restanti capi.
4.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 275, commi 1, 2 e 3, 275-bis e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo. La difesa aveva chiesto, in subordine, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei cugini del ricorrente con applicazione dei mezzi elettronici di controllo.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta richiamando le argomentazioni del G.i.p. di Genova e valorizzando la sistematicità delle condotte contestate, i precedenti del ricorrente, l’assenza di fonti lecite di reddito e il pericolo di fuga, desunto dal mancato radicamento sul territorio. Non avrebbe, tuttavia, spiegato perché neppure il presidio domiciliare, rafforzato dal controllo elettronico, fosse idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. È manifestamente infondato il motivo relativo al difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. L’autonomia riguarda il giudizio, non l’originalità espositiva. È quindi ammissibile la motivazione per relationem o mediante incorporazione della richiesta del pubblico ministero, purché dal provvedimento emerga un vaglio critico degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive, e non il loro acritico recepimento (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265951; Sez. 5, n. 36917 del 20/06/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, omissis, Rv. 273429). L’obbligo motivazionale è assolto anche mediante il richiamo agli elementi indicati dal pubblico ministero, purché il giudice ne dia conto criticamente e ne illustri l’idoneità a giustificare la misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, omissis, Rv. 268113). L’autonoma valutazione non esige, pertanto, conclusioni difformi: il richiamo al provvedimento o alla richiesta è legittimo quando risultino la conoscenza degli atti e, ove necessaria, la loro rielaborazione critica (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275339-01).
La mera coincidenza lessicale o espositiva con la richiesta del pubblico ministero non determina, di per sé, la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., ma costituisce soltanto uno degli indici utili a verificare l’effettività del vaglio giudiziale (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, omissis, Rv. 280581).
In tale quadro, il Tribunale del riesame può e deve integrare le carenze motivazionali dell’ordinanza applicativa quando questa esprima, sia pure sinteticamente, un’adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve invece annullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico, poiché difetta il
presupposto stesso del contraddittorio (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272596-01).
Va inoltre ribadito che chi deduce in cassazione la nullità dell’ordinanza cautelare, o di quella che la conferma, per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari deve indicare gli specifici profili rispetto ai quali l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, idonei a condurre a una diversa decisione (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, omissis, Rv. 277496-01).
Il ricorrente è dunque tenuto alla cosiddetta prova di resistenza, indicando la concreta utilità giuridicamente apprezzabile che sarebbe derivata dall’esame autonomo delle specifiche censure. Nella specie, tale onere non è stato assolto.
Lo stesso ricorrente riconosce, del resto, che il Tribunale del riesame ha colmato le asserite lacune dell’ordinanza genetica. Tale profilo non coincide con la dedotta mancanza di autonoma valutazione: l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. attribuisce al Tribunale del riesame una cognizione piena, corrispondente a quella del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. Esso può quindi confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato o poste a fondamento della richiesta, nonché sulla base di elementi sopravvenuti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2018, omissis, Rv. 272596-01).
3. Le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono infondate. Vale la pena ricordare che, quando il ricorso investe la motivazione sulla consistenza dei gravi indizi, la Corte può verificare soltanto la conformità delle ragioni esposte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi che regolano la valutazione delle risultanze probatorie. Non è invece consentito sollecitare, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, una diversa lettura delle circostanze già esaminate dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460).
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. è deducibile in cassazione soltanto quando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge oppure nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, costituiscono gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., gli elementi di natura logica o rappresentativa che, pur non provando oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’indagato, presentano consistenza tale da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza e da consentire di prevedere che ulteriori acquisizioni potranno dimostrarla (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687). Il controllo di legittimità è pertanto circoscritto alla verifica dell’adeguatezza del ragionamento seguito nel provvedimento impugnato, che deve esporre con chiarezza l’argomentazione critica posta a fondamento della ricostruzione dei fatti, considerando gli elementi sia a carico sia a favore dell’indagato (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Rv. 256262).
Nel caso di specie, a fronte di una motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai principi richiamati, il ricorrente propone censure di merito volte a ottenere una nuova lettura delle risultanze investigative e una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dal Tribunale del riesame che non soffrono i profili di contraddittorietà dedotti tra l’annullamento della ordinanza in relazione ai capi a) e b) e la sua conferma quanto ai capi c), d) ed e), poiché le rispettive contestazioni risultano fondate su quadri indiziari differenti.
Quanto al capo a), il Tribunale ha rilevato che, nonostante i passaggi dell’autista del gruppo da M. nei giorni compresi tra il 9 e 12 aprile 2026, pur considerando gli esiti delle indagini svolte dopo il 12 aprile, non era possibile stabilire univocamente quali soggetti fossero saliti sull’autovettura a M. all’andata e quanti ne fossero discesi al ritorno.
Con riferimento al capo b), il Tribunale ha evidenziato che, il 16 aprile 2026, giorno del furto commesso a …, il conducente della …era stato raggiunto a M. da un solo uomo, vestito con jeans, berretto e giubbotto verde, successivamente identificato nel B.. Ha pertanto escluso la presenza di elementi idonei ad attestare la partecipazione dello S..
Il ricorso non si confronta, invece, con la motivazione relativa al furto commesso a … il … (capo c). Il Tribunale ha richiamato il servizio di osservazione e controllo predisposto dalla polizia giudiziaria, nel corso del quale, all’arrivo della … a M., erano stati notati altri tre soggetti.
Uno di essi corrispondeva alla persona già prelevata in precedenti occasioni in via …, a …, secondo l’individuazione compiuta dal vice ispettore B. della Squadra Mobile di Milano nell’annotazione a pagina 9. Tale soggetto, descritto come un uomo robusto, di circa quarantacinque anni, di media altezza e con capelli a spazzola, era stato identificato dagli operanti, al momento del fermo, nell’odierno ricorrente A. S..
Anche rispetto agli episodi di cui ai capi d) ed e), il ricorrente non si confronta con gli argomenti sviluppati dal Tribunale del riesame.
Il giudice cautelare ha ricostruito, mediante il tracciato GPS, gli spostamenti della …: il passaggio in via … a M., il successivo trasferimento dapprima a … e poi a … e le soste nei pressi delle abitazioni prese di mira dagli autori dei furti.
Al rientro dell’autovettura a M., alle ore 01.15, le telecamere installate dagli operanti all’ingresso di via … avevano ripreso tre soggetti che scendevano dal veicolo e si dirigevano verso il vicolo. Uno di essi era stato identificato nello S. sulla base dei fotogrammi estratti dalle riprese.
Il giorno successivo, …, nel corso di un ulteriore servizio di osservazione e controllo, gli operanti avevano inoltre osservato e fotografato S. e B. mentre uscivano da via ….
Il rintraccio del ricorrente nell’abitazione sovrastante il ristorante «…» a M., unitamente alla localizzazione dell’autovettura, agli esiti dell’attività di osservazione della polizia giudiziaria e alle immagini delle telecamere che lo individuavano quale componente dell’equipaggio della …, è stato pertanto ritenuto idoneo a conferire concretezza alla sua identificazione. Va ricordato in proposito che, per giurisprudenza costante, il riconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria sulla base della visione diretta o della visione di filmati registrati da telecamere, ben può integrare un indizio grave e preciso a carico dell’indagato e la valutazione della attendibilità di questo riconoscimento è rimessa al giudice di merito (cfr.: Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, omissis, Rv. 277013; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, omissis, Rv. 277635 – 01; Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 – 01).
Le deduzioni difensive si risolvono, dunque, nella richiesta di una rivalutazione del materiale investigativo, non consentita nel giudizio di legittimità.
5. Sono manifestamente infondate, infine, le censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della sola custodia in carcere. Il giudice della cautela ha correttamente applicato i principi elaborati dalla Corte di cassazione, valorizzando, in particolare, la reiterazione delle condotte criminose in un ristretto arco temporale e l’accertata professionalità nel delinquere. Tali elementi sorreggono, con motivazione congrua, il giudizio di inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il pericolo cautelare.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice deve motivare specificamente sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni soluzione astrattamente prospettabile, quando dalla motivazione risultino comprensibili le ragioni dell’inidoneità delle alternative. Va inoltre ribadito che il cosiddetto
braccialetto elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma, ma una modalità di controllo degli arresti domiciliari (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, omissis, Rv. 266650-01). Ne consegue che la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari implica, di regola, anche quella del relativo controllo elettronico (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, omissis, Rv. 286343-01).
Il giudizio di inidoneità delle misure diverse da quella intramuraria a contenere il pericolo di reiterazione comprende, implicitamente, anche la valutazione negativa sull’impiego degli strumenti di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G., Rv. 290109-01).
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso l’8 settembre 2026.







