Cass. pen., sez. III, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 24/03/2026), n. 11053 (Pres. Liberati, Rel. Liberati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen.[1], possa revocare una prova testimoniale già ammessa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di L’Aquila rigettava un’impugnazione proposta nei confronti di una sentenza del del Tribunale di Chieti, con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a) e b) e di quello di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo c), con la conseguente condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tali reati, pari a complessivi 891.087,25 euro.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 190e 495, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla riduzione della propria lista testi, che non era stata giustificata né dal Tribunale né dalla Corte d’Appello, e aveva pregiudicato, a suo avviso, il diritto di difesa della ricorrente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020).
I risvolti applicativi
Ai sensi dell’art. 495, comma 4, c.p.p., il giudice può revocare una prova testimoniale già ammessa se essa risulta non decisiva rispetto al materiale probatorio acquisito o non più utile in relazione al principio di ragionevole durata del processo.
[1]Ai sensi del quale: “Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse”.





