Cass. pen., sez. I, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31012 (Pres. Casa, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, quando il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base, possa farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, parzialmente accoglieva un’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione del quantum della pena irrogata a fronte della riconosciuta continuazione, parametrata nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, senza l’analitica indicazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti operati ai sensi dell’art. 81 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, quando – operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
I risvolti applicativi
Una volta individuata la pena base ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., il giudice dell’esecuzione può confermare gli aumenti già determinati in sede cognitiva per i reati satellite mediante motivazione per relationem, richiamando le ragioni poste a fondamento della precedente dosimetria.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31012 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 14/05/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 08/01/2026 della Corte d’appello di Lecce
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXX intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenze di cui ai nn. 2), 3), e 5) del certificato del casellario giudiziale in
atti.
Riconosciuta la continuazione solo in relazione alle sentenze di cui ai nn. 3) e 5) del certificato del casellario, ha rideterminato la pena unica complessiva in ventidue anni e otto mesi di reclusione.
A ragione del diniego parziale ha posto l’eterogeneità dei reati giudicati, trattandosi, da un canto, del reato di rapina e, dall’altro, del delitto di partecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico e dei relativi reati-fine; ha, inoltre, escluso il dedotto stato di tossicodipendenza quale elemento unificatore, poiché la relativa certificazione era risalente nel tempo e non coerente con l’epoca di commissione dei reati oggetto dell’istanza.
2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. R., e deduce tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, avendo l’ordinanza impugnata omesso di valutare la pur richiesta applicazione della disciplina della continuazione relativamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 30 novembre 2011. Avverte, infatti, il ricorrente che l’incidente di esecuzione riguardava non solo le sentenze inserite nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 124/2025, ma anche la sentenza da ultimo citata, contenuta in una seconda e separata istanza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia come illogica la motivazione in relazione alla rideterminazione del quantum della pena irrogata a fronte della riconosciuta continuazione, parametrata nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, senza l’analitica indicazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti operati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
2.3. Con l’ultimo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe – quanto al rigetto parziale dell’istanza – disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente avuto riguardo all’identità dell’arco temporale di commissione e alla circostanza che l’operatività della condotta associativa si estendeva anche al luogo di consumazione dei reati di rapina e sequestro, peraltro commessi a causa dello stato di tossicomania, accertato documentalmente come risalente nel tempo.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo (per mero lapsus calami indicato come terzo).
In data 1° maggio 2926 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Il primo motivo è fondato.
Risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, omissis, Rv. 220092), che l’istanza originaria di applicazione della disciplina della continuazione era stata formulata limitatamente alle sentenze ricomprese nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce in data 4 marzo 2025. Successivamente, con un’ulteriore istanza ritualmente depositata al giudice dell’esecuzione, la difesa aveva integrato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 30.11.2011, irrevocabile il 12.1.2012, di condanna per il reato dicui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27.7.2010 in Vernole, indicata al n. 1) del certificato del casellario giudiziale in atti.
Su tale richiesta il Giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso qualsiasi valutazione, sicché l’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame sul punto.
2. È del pari fondato il secondo motivo di ricorso.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell’art. 187 disp.att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, omissis, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259030).
Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, P., Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280216). In particolare, Sez. U. P., la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268735 – 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
2.2. Nel caso in esame, dall’ordinanza impugnata emerge che il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi.
In primo luogo, ha considerato reato più grave «quello di cui alla sentenza sub 3)» (ovverosia quella in data 10.4.2024 dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 28.1.2025) e ha considerato come pena base quella di venti anni di reclusione, ossia la pena da quel Giudice complessivamente irrogata per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e numerose ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – una volta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale di ventidue anni e otto mesi di reclusione per la ritenuta continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 29.6.2020, irrevocabile il 21.5.2021, di condanna per i reati previsti dagli artt.74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, avendo omesso, con riferimento agli aumenti interni ex art. 81 cod. pen., anche qualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazione del giudice di cognizione.
L’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame anche su tale punto.
3. A diversa conclusione deve pervenirsi per l’ultimo motivo di ricorso.
3.1. Non è superfluo ricordare che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074-01).
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, omissis, Rv. 187740).
3.2. Osserva il Collegio che, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bologna in data 28.9.2016, definitiva il 11.7.2011, di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 628 co. 3 n. 1, 2 e 3-bis cod. pen. e 110, 605 cod. pen., l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, la natura del tutto eterogenea dei reati, estranei all’oggetto del sodalizio.
Ricordato, inoltre, che lo stato di tossicodipendenza, come previsto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve essere valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano
collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, omissis, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, omissis, Rv. 241005), nel caso di specie l’ordinanza impugnata non ha per nulla dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, della dedotta condizione tossicomanica, ma al riguardo ha motivatamente ritenuto non provata l’anzidetta condizione al momento della commissione dei fatti, siccome documentata per un’epoca di gran lunga precedente alla commissione dei fatti giudicati.
4. I rilievi sin qui svolti impongono di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente ai punti suindicati, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa considerazione, ai fini della continuazione, del reato giudicato con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Lecce in data 30.11.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e al trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 14/05/2026






