Cass. pen., sez. V, 24/06/2026 (ud. 24/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 31061 (Pres. Catena, Rel. Borrelli)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il mero conferimento di un bene in trust non sia una circostanza idonea ad impedire il sequestro penale di tale bene.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Bologna respingeva un appello presentato dal difensore e procuratore speciale di una società, quale terza intestataria di quote di altre società, le quali quote, a loro volta, erano state sottoposte a sequestro per equivalente perché ritenute nella disponibilità dell’indagato e identificate come il profitto del reato a lui provvisoriamente addebitato di cui all’art. 2635 cod. civ., profitto confiscabile ─ e quindi sequestrabile ─ ex art. 2641 cod. civ..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore della società terza intestataria.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mero conferimento di un bene in trust non è circostanza idonea ad impedire il sequestro penale di tale bene là dove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori (Sez. 1. n. 35669 dell’11/5/23; Sez. 3, n. 20725 del 25/1/2022; Sez. 3, n. 38088 del 13/7/2021; Sez. 1. n. 7442 del 10/12/2019; Sez. 3, n. 41089 del 14/5/2016; Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015; Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014; Sez. 6, n. 21621 del 27/02/2014; Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011).
I risvolti applicativi
Il mero conferimento di un bene in trust non preclude il sequestro penale ove sussistano elementi presuntivi idonei a evidenziarne la natura meramente simulata.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 31061
Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BORRELLI PAOLA
Data Udienza: 24/06/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I. P. Ltd
avverso l’ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale del riesame di Bologna
Udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito l’Avv. F. C., per la società ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 3 febbraio 2026 dal Tribunale del riesame di Bologna, che ha respinto l’appello presentato dal difensore e procuratore speciale della società I. P.LTD, quale terza intestataria di quote delle società N. s.r.l. e M. H.s s.r.l. Tali quote erano state sottoposte a sequestro per equivalente perché ritenute nella disponibilità all’indagato R. M. e identificate come il profitto del reato a lui provvisoriamente addebitato di cui all’art. 2635 cod. civ., profitto confiscabile ─ e quindi sequestrabile ─ ex art. 2641 cod. civ.
La titolarità formale delle quote sequestrate apparteneva, invece, come anticipato, alla I. P.LTD, con sede a …, a sua volta controllata dalla D. e. s.a., appartenente al cosiddetto B. t., il cui beneficiario discrezionale era, appunto, M..
Il provvedimento impugnato ha ricostruito l’assetto societario e quello del trust, evidenziando una serie di dati di fatto reputati dimostrativi della disponibilità effettiva, al di là dell’apparenza formale, delle due società N. e M H. in capo a M. e non già alla I. P.LTD o al trustee. Questa conclusione ─ che ha condotto il Tribunale a rigettare il relativo motivo di appello ─ è stata ritenuta assorbente, mentre il Collegio della cautela ha reputato non sorretta dal necessario interesse ad impugnare l’ulteriore doglianza della società appellante circa la quantificazione del profitto e la sua ripartizione tra corruttore e corrotti.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della società I. P.LTD, sviluppando tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2641 cod. civ., 240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e contesta la correttezza della conclusione cui il Tribunale del riesame è giunto quanto alla disponibilità delle quote sequestrate delle società N. s.r.l. e M. H.s s.r.l. in capo a M. piuttosto che alla I. P.LTD. Detta società ─ si legge nel ricorso ─ fa parte del Beethoven trust, il cui trustee è la I.-Q. J. L., società che rientra nel gruppo imprenditoriale IQ-EQ, leader nel settore dei servizi agli investitori, specializzata in amministrazione di fondi, servizi societari e soluzioni per patrimoni privati e che amministra patrimoni per 750 miliardi di dollari. E’ difficile ipotizzare ─ sostiene la ricorrente ─ che una società di queste dimensioni si presti ad essere l’amministratore fittizio di un trust, tollerando ingerenze da parte di un singolo. D’altra parte ─ prosegue il ricorso ─ il trust Beethoven è un trust discrezionale non exhaustive, ossia un trust in cui il beneficiario, in questo caso M., non ha la proprietà, né il controllo, né alcuna partecipazione o interesse nei beni del trust, tanto che il trustee ha poteri discrezionali sia nella gestione dei beni che nella loro distribuzione. Piuttosto ─ così, ancora, il ricorso ─ l’interessamento del M. all’andamento delle società italiane e alla conclusione di singole operazioni si spiega con le aspettative che egli nutriva rispetto alla distribuzione futura, il che è coerente anche con gli obblighi di legge gravanti sul trustee e con le prerogative del beneficiario, come previste rispettivamente, dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e dalla legge del Jersey sul Trust del 1984. L’interesse di M., inoltre, sarebbe riferibile anche all’1% di partecipazione societaria nella M H. s.r.l. e alla circostanza che alcuni beni sono locati proprio al predetto o alla moglie (come da contratti dettagliatamente indicati nel ricorso), tanto che il suo interessamento è rivolto solo a questi e non all’intero patrimonio aziendale. Dopo aver rievocato la delineazione giurisprudenziale del concetto di “disponibilità”, la società ricorrente contesta che vi si possa far rientrare anche il rapporto tra beni conferiti in trust e conferente/beneficiario, beni che appartengono solo al trustee. A sostegno di questa conclusione, il ricorso ricorda che in Italia i beneficiari di un trust non sono considerati soggetti passivi di imposta, né vi è sovrapponibilità con il negozio fiduciario, nel quale il bene resta nel patrimonio del fiduciante, se pure la proprietà formale va in capo al fiduciario. Il trust, al contrario, ha una capacità segregante, sia rispetto al patrimonio del conferente che rispetto al patrimonio del trustee. Ne consegue ─ sostiene, ancora, la ricorrente ─ che quello di M. non sarebbe stato un possesso riconducibile alla nozione di cui all’art. 1140 cod. civ.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 322 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale del riesame ha escluso la legittimazione ad impugnare di I. P.LTD per carenza di interesse a contestare il quantum sequestrabile indicato nel provvedimento genetico. L’ordinanza impugnata sarebbe viziata perché il Tribunale non si sarebbe avveduto che l’appello cautelare non concerneva i presupposti del sequestro quali fumus e periculum in mora ─ rispetto ai quali è pacifico che non sussista l’interesse del terzo ─ ma investiva «l’applicabilità della misura in astratto che incide e pregiudica la sfera giuridica del soggetto terzo in quanto unico titolare e proprietario dei beni sottoposti a vincolo». Nel caso di specie erano state sequestrate le quote della società ricorrente e, data la natura del trust, con la conseguente segregazione patrimoniale che lo contraddistingue, non può che essere la stessa società a contestare la misura, rivendicando l’esclusiva titolarità dei beni. Il ricorso ribadisce, quindi, che le caratteristiche del trust in generale e quelle specifiche del Beethoven trust avrebbero richiesto la dimostrazione non già di una generica interessenza, ma di un reale ed effettivo aggiramento delle regole dell’istituto.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli art. 2641 cod. civ., 240, secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. perché il profitto sarebbe solo presunto, in quanto esso è stato identificato con la somma pervenuta al corruttore, mentre il profitto generato dalla corruzione in capo a M. non sarebbe stato quantificato. D’altra parte, se si volesse ritenere la somma per cui è stato disposto il sequestro come prezzo del reato, esso non sarebbe confiscabile ex art. 2641 secondo comma, cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Prima di passare al vaglio concreto dell’impugnativa, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, omissis, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, omissis, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, omissis, Rv. 248129).
E’ poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità.
E’, quindi, solo all’interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell’approccio adottato dalla società ricorrente.
2. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2641 cod. civ., 240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e contesta la correttezza della conclusione cui il Tribunale del riesame è giunto quanto alla disponibilità delle quote sequestrate delle società N. s.r.l. e M. H.s s.r.l. in capo a M. piuttosto che alla I. P.LTD.
Convergono, nel senso dell’inammissibilità della ragione di censura, plurimi aspetti.
Il primo è strettamente collegato ai limiti dello scrutinio della Corte di cassazione in materia di cautela reale come sopra precisati: una motivazione vi è ed essa non è apparente, il che sgombera il campo da ogni contestazione circa il suo contenuto, che sconfinerebbe nella denunzia di vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non deducibili in questa sede. Il Collegio della cautela, infatti, ha enumerato e collegato logicamente molteplici aspetti che depongono per la riferibilità effettiva della N. s.r.l. e della M. H.s s.r.l., al di là dell’apparenza formale, a M. piuttosto che alla società ricorrente e al trust. Anzi, vi è da rimarcare che il ricorso sconfina parzialmente nel merito, sviluppando a sua volta una serie di argomentazioni che finiscono per tendere non già ad una denunzia di inesistenza o apparenza motivazionale, ma a sollecitare uno scrutinio di fatto estraneo all’ambito valutativo di questa Corte.
Il ricorso è altresì aspecifico quando contesta la conclusione del Collegio della cautela circa la concreta capacità segregante del Beethoven trust, giacché trascura l’esistenza del predetto, nutrito complesso indiziario che il Tribunale del riesame ─ dopo aver correttamente definito il concetto di “disponibilità” rilevante a fini penalistici ─ ha valorizzato per dare conto della divaricazione tra assetto formale e situazione reale e della diretta riferibilità delle due società le cui quote sono state sequestrate a M..
Ciò posto, al Collegio non resta che interrogarsi sull’eventuale esistenza di un errore di diritto nella conclusione del Tribunale circa l’inefficacia segregante del trust rispetto alle ragioni statuali del sequestro. Ebbene, si tratta di un tema ripetutamente affrontato da questa Corte, che ha sempre concluso nel senso che il mero conferimento di un bene in trust non è circostanza idonea ad impedire il sequestro penale di tale bene là dove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori (Sez. 1. n. 35669 dell’11/5/23; Sez. 3, n. 20725 del 25/1/2022; Sez. 3, n. 38088 del 13/7/2021; Sez. 1. n. 7442 del 10/12/2019; Sez. 3, n. 41089 del 14/5/2016, tutte non massimate; Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266450 – 01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, omissis, Rv. 263391 – 01; Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014, omissis, Rv. 261676 – 01; Sez. 6, n. 21621 del 27/02/2014, omissis, Rv. 259748 – 01; Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, omissis, Rv. 249838 – 01).
Nella sentenza C. ─ che pure atteneva ad un sequestro per equivalente ─ si è osservato che caratteristica fondamentale del trust è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente (settlor) sia al soggetto trasferitario. Questo meccanismo comporta che i creditori del settlor, prima dello scioglimento del trust, non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio. La dimostrazione della natura simulata del trust spetta al Pubblico ministero, tenendo conto della giurisprudenza civile di questa Corte, che si è interrogata sui possibili fini elusivi del trust ed ha chiarito che il programma di segregazione corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla disciplina di riferimento, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento d’interessi attuato, che rappresenta la causa concreta del negozio. Onde valutarne la liceità, è necessario vagliare le circostanze del caso di specie, tanto più che si tratta di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti, con finalità frequentemente frodatorie, all’elusione di norme imperative (Sez 1 civile, 9 maggio 2014, n. 10105, in motivazione).
Se, dunque, la giurisprudenza appena evocata esclude la natura inespugnabile del trust rispetto alle pretese statuali, non può che escludersi il paventato error iuris in seno al provvedimento impugnato, che ha legittimamente tratto dal compendio indiziario offerto dal Pubblico ministero gli elementi per ritenere che quantomeno la N. s.r.l. e la M. H.s s.r.l. appartenessero solo formalmente al trust e che, nella realtà, fossero nella disponibilità dell’indagato M..
3. Il secondo motivo di ricorso mutua le ragioni della sua inammissibilità dal primo, benché esso riguardi un punto apparentemente diverso del provvedimento impugnato, ossia quello concernente la ritenuta carenza di interesse della società a contestare il quantum sequestrabile; la censura, infatti, finisce per insistere sul medesimo aspetto di cui al primo motivo, ossia l’esclusiva titolarità dei beni in capo al trust piuttosto che a M., tema su cui già ci si è soffermati nel rispondere al primo motivo di ricorso e che si scontra con l’esistenza effettiva di una motivazione che ha smentito l’effettività della segregazione patrimoniale propria del trust, sui cui contenuti il Collegio di legittimità del riesame reale non può pronunziarsi.
4. Il terzo motivo di ricorso contesta la confiscabilità e, quindi, la sequestrabilità della somma individuata come il profitto che il corruttore M. avrebbe ricavato dalla corruzione. La ricorrente sostiene che il profitto percepito dal corruttore non sarebbe stato individuato, non potendosi esso identificare con la somma consegnata ai corrotti che è, piuttosto, il prezzo del reato; prezzo che, tuttavia, secondo il dato testuale della norma di riferimento di cui all’art. 2641 cod. civ., non è confiscabile per equivalente.
Ebbene, il motivo di ricorso ─ che sviluppa, indubbiamente, un argomento critico di rilievo ─ è tuttavia inammissibile per aspecificità in quanto va oltre, in definitiva trascurandola, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non è giunto ad occuparsi dell’individuazione del profitto, ma si è arrestato prima, ritenendo la mancanza di interesse della società terza intestataria a contestare un presupposto fondante del sequestro per equivalente del profitto e sostenendo che i poteri di contestazione del terzo siano confinati a dubitare solo della fittizietà dell’intestazione e della riferibilità del bene sequestrato all’autore del fatto.
Con questo tema ─ sul quale pure si registrano, a volersi limitare al sequestro per equivalente, diversi arresti che hanno negato la sussistenza dell’interesse del terzo ad andare oltre la censura circa l’effettiva titolarità del bene e il proprio coinvolgimento nel reato (Sez. 3, n. 6285 del 17/12/2025, dep. 2026, H1 ed altri, n.m.; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, omissis, Rv. 287442-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, omissis, Rv. 276700-01) ─ il ricorso finisce per non confrontarsi e per non sviluppare specifici argomenti critici che mettano in crisi l’assunto del Tribunale del riesame, il che pure destina il ricorso, in parte qua, all’inammissibilità.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24/06/2026






