Cass. pen., sez. I, 7/06/2025 (ud. 7/06/2025, dep. 12/06/2025), n. 22104 (Pres. Mogini, Rel. Zoncu)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Brindisi condannava l’imputato alla pena di 1000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3 L. 110/75, per avere portato in luogo pubblico senza giustificato motivo due coltelli da cucina e un coltellino di tipo svizzero.
Ciò posto, avverso detta decisione proponeva appello l’accusato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando il difetto dell’elemento soggettivo, l’eccessività della pena inflitta e la omessa motivazione in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello di Lecce, dal canto suo, rilevava l’inappellabilità della sentenza e, previa riqualificazione del gravame come ricorso, ne disponeva la trasmissione alla Corte di Cassazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato
il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019).
I risvolti applicativi
È inammissibile l’impugnazione se la parte sceglie consapevolmente un mezzo di gravame non previsto dalla legge.