Cass. pen., sez. IV, 19/06/2026 (ud. 19/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34307 (Pres. Dovere, Rel. Lorenzetti)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta l’accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Ancona dichiarava l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), condannandola alla pena di legge, con la sospensione condizionale.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, siccome previsto, obbligatoriamente, dall’art. 189, comma 6, cod. strada.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato e, in virtù di tale esito decisorio, disponeva il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di Appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025).
I risvolti applicativi
L’accoglimento del ricorso per Cassazione del Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, determina l’annullamento della pronuncia con rinvio al medesimo Tribunale che ha emesso la decisione impugnata, escludendo invece la competenza del giudice di appello.






