Cass. pen., sez. V, 24/07/2025 (ud. 24/07/2025, dep. 9/09/2025), n. 30344 (Pres. Guardiano, Rel. Pilla)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vanno valutate, da un punto di vista indiziario, le dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Lecce confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (ex multis Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020).
I risvolti applicativi
In tema di stupefacenti, le intercettazioni non supportate dal sequestro della droga (c.d. droga parlata) devono essere valutate con particolare rigore ex art. 192, comma 2, c.p.p.[1] laddove, in caso di più ricostruzioni possibili, la condanna è legittima solo se fondata su prove che vanno al di là di oltre ogni ragionevole dubbio, a nulla invece rilevando le ipotesi meramente remote.
[1]Ai sensi del quale: “L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”.