Quando il Tribunale del riesame non può integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato?

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Cass. pen., sez. V, 24/07/2025 (ud. 24/07/2025, dep. 5/09/2025), n. 30345 (Pres. Guardiano, Rel. Occhipinti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non opera il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce confermava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 273 comma 1, 292, comma 2, lettera c) e c bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione in relazione gli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019; Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015) ovvero quando manchi un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015).

I risvolti applicativi

Il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali non opera nei casi di motivazione mancante o apparente, quali quelli in cui il giudice di primo grado si limiti a una mera enunciazione delle fonti probatorie senza esplicitare gli elementi indiziari specifici, ovvero non dimostri un’autonoma e consapevole valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e delle argomentazioni difensive.

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