In che modo si può riconoscere la qualità di partecipe a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?

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Cass. pen., sez. V, 24/07/2025 (ud. 24/07/2025, dep. 5/09/2025), n. 30341 (Pres. Guardiano, Rel. Occhipinti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come può essere riconosciuta la veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce confermava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di una persona accusata di avere fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione per l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, in modo tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015), non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo, e alla realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012).

I risvolti applicativi

La partecipazione a un’associazione per il traffico di stupefacenti ricorre quando il soggetto si rende disponibile a fornire o acquistare sostanze, instaurando un rapporto durevole con il sodalizio, indipendentemente da differenze di scopi personali, utili o interessi economici tra i partecipanti.

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