Quale nullità comporta l’omesso interrogatorio preventivo?

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Cass. pen., sez. V, 24/07/2025 (ud. 24/07/2025, dep. 5/09/2025), n. 30342 (Pres. Guardiano, Rel. Sessa)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava che tipo di nullità integra l’omesso interrogatorio preventivo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo è una nullità a regime intermedio, posto che trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025; Sez. n. 27080 del 27/06/2025).

I risvolti applicativi

La nullità per mancato interrogatorio preventivo è una nullità a regime intermedio, poiché riguarda un vizio procedurale che limita il diritto di difesa, secondo l’art. 178, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale il quale, come è noto, prevede quanto segue: “E’ sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti: (…) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.

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