Cass. pen., sez. II, 9/10/2025 (ud. 9/10/2025, dep. 6/11/2025), n. 36266 (Pres. Pellegrino, Rel. Florit)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale condanna al pagamento si riporta nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile un’impugnazione proposta avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all’indagato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non alla corresponsione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, e ciò alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie, la revoca medio tempore del provvedimento impugnato), quest’ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali ma non anche al versamento della sanzione in favore della Cassa per le ammende, presupponendo quest’ultimo una colpa non ravvisabile in concreto (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018).
I risvolti applicativi
Se il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, questi può essere condannato solo alle spese processuali, ma non alla sanzione a favore della Cassa per le ammende, che richiede una colpa non presente in tali casi.






