Cass. pen., sez. IV, 26/05/2026 (ud. 26/05/2026, dep. 28/05/2026), n. 19625 (Pres. Montagni, Rel. Cappello)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se costituisca onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava un appello proposto avverso una decisione con la quale il GIP distrettuale aveva a sua volta rigettato un’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare più afflittiva applicata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in riferimento all’applicazione della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all’interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell’informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).
I risvolti applicativi
In materia di contestazioni a catena, grava sulla parte che richiede la retrodatazione dei termini di custodia cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi, provando sia l’integrale scadenza del termine riferibile al precedente titolo cautelare al momento dell’emissione del secondo provvedimento, sia la già avvenuta acquisizione, desumibile dall’ordinanza originaria, di tutti gli elementi idonei a fondare la successiva misura cautelare.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 19625
Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 26/05/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: V. M. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro
svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, la quale, nel riportarsi alla memoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito altresì l’avvocato A. S. del foro di R. in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell’avvocato S. I. del foro di C. per M. V., il quale ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso la decisione con la quale il GIP distrettuale aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare più afflittiva applicata con ordinanza del novembre 2024 a M. V. per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenute le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato le eccezioni difensive inerenti all’allegata violazione del divieto di bis in idem e di contestazione a catena, con riferimento a un precedente procedimento penale, nel quale il V. era stato condannato per partecipazione a un gruppo criminale dedito al narcotraffico dal 2016 con condotta permanente. In quella diversa sede, si era contestato al V. di essere partecipe del sodalizio a partire dal 2016 con condotta permanente, sebbene nella sentenza di condanna del 2022, confermata in appello, il GUP avesse ritenuto che i fatti associativi riguardanti la posizione del V. si fossero arrestati al 2017. Il Tribunale, nel ritenere l’infondatezza della doglianza, ha osservato che il fatto per il quale era stata riportata condanna non era identico, sia per la dimensione temporale, che per la composizione soggettiva del sodalizio, diverso essendo stato anche il ruolo del V., in quel caso mero partecipe, nel presente, promotore e organizzatore, facendo salva ogni valutazione quanto alla configurabilità del vincolo della continuazione tra le due condotte.
Allo stesso modo, ha disatteso l’eccezione formulata ai sensi dell’art. 297 comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che la difesa non avesse allegato alcunché a dimostrazione della preesistenza degli elementi indizianti prima dell’emissione del primo titolo, nella specie osservando che l’invocata retrodatazione era, comunque, preclusa dal fatto che la condotta associativa contestata nella presente sede è successiva a quella oggetto del primo procedimento. In ogni caso, la difesa aveva omesso di segnalare elementi dai quali potesse ricavarsi che fossero stati già acquisiti elementi probatori del reato contestato con l’ultimo titolo.
Infine, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo recessivo il tempo c.d. silente, avuto riguardo al ruolo apicale del V., alla sua capacità di dirigere la consorteria nonostante lo stato detentivo, disponendo anche in ordine al proprio mantenimento e a quello dei sodali attraverso colloqui carcerari e inoltro di messaggi destinati agli associati. L’allarmante profilo criminale del V., poi, quale soggetto già condannato in via definitiva per delitti di criminalità organizzata (quale associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, armi) e di narcotraffico, oltre che (sia pur in via non definitiva) per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, è stato ritenuto tale da fondare il perdurante pericolo di ricadute criminose e fare escludere che la carcerazione avesse determinato il definitivo abbandono degli ambienti criminali.
2. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in riferimento all’art. 649 cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione, quanto alla nozione di “medesimo fatto”: il Tribunale ha sostenuto la diversità del fatto associativo valorizzando il mutamento di ruolo del V. all’interno del sodalizio, laddove la condotta di partecipazione a un reato associativo è unitaria e permanente e l’evoluzione del ruolo non può costituire un “fatto nuovo”. È lo stesso Tribunale, del resto, ad affermare che il V., nelle more della carcerazione per il procedimento c.d. “O.” aveva mutato il suo ruolo da mero partecipe a esponente di vertice, elemento che, lungi dal dimostrare la nascita di un nuovo sodalizio, costituirebbe la prova più chiara della continuità e unitarietà del vincolo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla applicazione della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare: il Tribunale avrebbe operato una interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all’art. 297 comma 3, cod. proc. pen., non tenendo conto della sua ratio, quella cioè di sanzionare l’elusione dei termini massimi attraverso la artificiosa frammentazione delle contestazioni e affermando addirittura l’inammissibilità del gravame per non avere la difesa fornito allegazioni inerenti alla pregressa acquisizione degli elementi di prova, in violazione del diritto di difesa, altresì osservando che con l’atto di appello si era operato un rinvio alla descrizione del ruolo del V. nella prima ordinanza cautelare, quale cassiere dell’organizzazione e soggetto che godeva di “un cero peso” all’interno del sodalizio.
2.3. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari: la motivazione sarebbe tautologica, laddove si è affermato che la misura sarebbe necessaria alla luce della stessa condotta contestata, senza un’analisi degli elementi che possano incidere sul periculum libertatis, avendo il Tribunale liquidato la rilevanza del tempo silente, omettendo di bilanciarlo con la specifica situazione del ricorrente e la possibilità che una prolungata detenzione possa avere inciso sulla sua effettiva capacità operativa.
3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni di legge e alla stessa si è riportata all’udienza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le questioni devolute riguardano quelle preliminari della violazione del divieto del bis in idem e della retrodatazione dei termini, in relazione all’ordinanza emessa nei confronti del V. nel diverso procedimento c.d. “O.” e la valutazione dell’attualità e concretezza del quadro cautelare.
3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al tema dell’identità del fatto, la difesa ha omesso un effettivo confronto con il ragionamento complessivo che sostiene la decisione censurata, limitandosi a contestare la valorizzazione del ruolo, diverso nelle due associazioni, ascritto al V.. Tuttavia, il Tribunale ha dato atto che la diversità delle condotte, poste tra di loro in rapporto di successione temporale, tale da poter configurare al limite un vincolo di unicità del disegno criminoso, derivava dalla non corrispondenza temporale dei due fenomeni e dalla diversità della compagine soggettiva.
Si tratta di un argomentare congruo e non viziato, oltre che coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In tema di reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n., 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento a un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell’associato e la perdurante operatività dell’organizzazione).
Peraltro, in linea generale, ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 – 01, in fattispecie relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). Il principio, pertanto, risulta violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Rv. 280287 – 02), il precedente giudicato non impedendo la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione a un periodo immediatamente successivo, quand’anche le condotte siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato “prendere parte” al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149 – 03, in ipotesi di associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen.).
La difesa, nel reiterare la doglianza, non ha considerato tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale, cosicché la censura deve considerarsi anche non specifica.
3.2. Quanto, poi, alla c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di “contestazioni a catena”, è certamente vero, come ricorda la difesa, che la finalità dell’invocato istituto è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. In particolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomeno risiede nell’impedimento, a esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fine insufficiente la sola previsione di cui all’art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguati correttivi che impediscano l’effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell’imputato, tramite il “cumulo materiale” dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013).
Il tenore delle doglianze difensive impone, tuttavia, di operare una premessa generale che tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenza richiamata, che dal giudice di legittimità.
I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell’art. 309, cod. proc. pen., alla stregua del parametro di cui all’art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (c.d. desumibilità).
Come ricordato dal giudice delle leggi, l’interpretazione della norma è il precipitato di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra un indirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica delle condizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549 – 01; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, n.m.).
Il giudice delle leggi, nell’intervento sopra richiamato, ha precisato che la seconda condizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendo per dipendere l’ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato.
Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della operatività della regula iuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue, per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un co-indagato non possono essere ritenuti rilevanti se, al momento delle dichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269680 – 01).
Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale, nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione dell’ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul piano dell’efficacia della misura cautelare (Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Rv. 271168 – 01, in cui, in motivazione, la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell’esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensi dell’art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 – 01; Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Rv. 262933 – 01).
Quanto, invece, alla nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa non coincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con una condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, cit., Rv. 277351 – 02, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l’informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l’applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda; Sez. 1,n. 27658 del 12/04/2013, Rv. 254005 – 01).
Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l’affermazione secondo cui costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827 – 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511 – 01; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all’interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell’informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).
Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della sovrapponibilità delle due contestazioni, senza un efficace confronto con quanto affermato dal Tribunale anche in ordine alla circostanza che il fatto oggetto del secondo procedimento inerisce a una condotta successiva al procedimento penale “O.”, cosicché difetterebbe, in radice, l’anteriorità del fatto, in ogni caso evidenziandosi la mancata allegazione di cui sopra.
3.3. Infine, deve rilevarsi la genericità delle doglianze inerenti alla valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, da ritenersi peraltro presunte in relazione al titolo di reato contestato, quanto al fattore temporale lo stesso essendo stato considerato dal Tribunale che ha ritenuto i fatti sì allarmanti da neutralizzare l’eventuale distacco cronologico, altresì valorizzando la caratura criminale correlata ai precedenti assai gravi, ma anche la capacità di gestire l’associazione in stato detentivo.
Quanto alla attualità e concretezza, peraltro, la difesa ha omesso di considerare i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674 – 01). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale giudizio non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994 – 01), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242 – 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 26/05/2026







