Quali sono le cause sopravvenute che escludono il nesso causale?

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Cass. pen., sez. IV, 29/04/2026 (ud. 29/04/2026, dep. 28/05/2026), n. 19628 (Pres. Montagni, Rel. Arena)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali siano le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Cagliari, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale locale che, in esito al giudizio abbreviato, condizionato all’esame del consulente della difesa e di quello del pubblico ministero aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, affermava la responsabilità del suddetto e, riconosciutagli la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7, cod, pen., quantificato il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e assegnato a ciascuna delle parti civili una provvisionale in misura pari a 15.000 euro per ciascuna.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in ordine alla incidenza della velocità del motoveicolo sulla causazione dell’evento; alla violazione del divieto di sorpasso; alla imputazione della responsabilità per colpa generica e all’apporto delle consulenze con specifico riferimento alla posizione del motoveicolo nel momento in cui il conducente ha intrapreso il sorpasso oltre che al principio di precauzione e di affidamento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024).

I risvolti applicativi

Le cause sopravvenute idonee ad escludere il nesso causale sono quelle che determinano un processo eziologico autonomo rispetto alla condotta dell’agente ovvero uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico della stessa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19628 Anno 2026

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: ARENA MARIA TERESA

Data Udienza: 29/04/2026

Data Deposito: 28/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di appello di Cagliari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale che, in esito al giudizio abbreviato, condizionato all’esame del consulente della difesa e di quello del pubblico ministero aveva assolto M. T. dal reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.,

accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, ha affermato la responsabilità del suddetto e riconosciutagli la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7, cod, pen., quantificato il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e assegnato a ciascuna delle parti civili una provvisionale in misura pari a 15.000 euro per ciascuna.

Era stato contestato al T. di avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e/o imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – segnatamente dell’art. 140 C.d.S. – cagionato la morte di P. B.. In particolare, mentre T. si trovava alla guida del veicolo … tg. … nell’eseguire una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, procedendo a una velocità di 57 km/h, superiore al limite imposto di 30 km/h, malgrado la presenza della linea continua e del divieto di sorpasso, impattava – con la fiancata destra – il motociclo …, che a sua volta procedeva da tergo a una velocità non inferiore a 125 km/h. A seguito di tale impatto, il motoveicolo deviava la propria traiettoria verso la propria sinistra, fuori dalla carreggiata ed il conducente, disarcionato, rovinava al suolo riportando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato, articolando un unico motivo, avente ad oggetto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in ordine alla incidenza della velocità del motoveicolo sulla causazione dell’evento; alla violazione del divieto di sorpasso; alla imputazione della responsabilità per colpa generica e all’apporto delle consulenze con specifico riferimento alla posizione del motoveicolo nel momento in cui il conducente ha intrapreso il sorpasso oltre che al principio di precauzione e di affidamento.

3. Le parti civili P. B., D. B. e D. S., per il tramite dei rispettivi difensori, hanno depositato atti di revoca delle costituzioni di parte civile, sottoscritti dai soli difensori e non accompagnati dalle necessarie procure speciali ai sensi dell’art. 82 cod. proc. pen. In atti risultano, infatti, soltanto le procure speciali rilasciate per la costituzione di parte civile, ma non quelle attributive del potere di revoca.

4. Il P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Vignola, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. In via preliminare, va ricordato che il vizio di travisamento della prova circoscrive il sindacato di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, al fine di coglierne un’eventuale distorsione percettiva, incontrovertibile e pacifica, del fatto storico, senza possibilità di rilettura o reinterpretazione del significato della prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, omissis, Rv. 283370 – 01).

Nel caso di specie, tale distorsione non ricorre.

La Corte territoriale ha infatti compiuto una valutazione completa degli elementi acquisiti, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e coerente con i principi giurisprudenziali in materia, rispetto alla quale le deduzioni difensive non risultano idonee a incrinare il percorso argomentativo.

Il travisamento, del resto, integra un errore di percezione e non di valutazione, ricorrendo solo quando si affermino come esistenti fatti certamente inesistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il che non è nel caso di specie.

Il ricorso, inoltre, non riesce a isolare con precisione alcuno dei vizi motivazionali dedotti in modo cumulativo e difetta, per altro verso, di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ne deriva anche un profilo di aspecificità.

3. Va altresì ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, comprensiva della valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti, dell’accertamento delle rispettive responsabilità e della determinazione dell’efficienza causale delle singole colpe concorrenti, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321).

Nel caso in esame, le deduzioni difensive si appuntano sul rapporto tra prove e decisione, e dunque sul merito dell’apprezzamento probatorio, anziché sul rapporto tra motivazione e decisione. È invece principio pacifico che il ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve censurare la tenuta argomentativa della motivazione e non le valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 34469 del 29/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.).

4. Anche le censure relative ai profili di colpa e al nesso causale non colgono nel segno. La Corte di appello ha anzitutto richiamato le osservazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo cui il sinistro era imputabile in via primaria all’elevata velocità del motociclista, stimata in 125 km/h, tale da non consentire una frenata idonea a evitare l’impatto. Ha tuttavia evidenziato anche la violazione della segnaletica orizzontale e verticale, precisando che il rispetto delle prescrizioni, e in

particolare da parte del T., avrebbe impedito il verificarsi dell’urto.

La Corte ha poi esaminato le conclusioni del consulente della difesa, che ha stimato la velocità del motociclista in 135 km/h, traendone la conferma che, nel momento in cui l’imputato iniziò la manovra di sorpasso, il motociclo si trovava ancora a notevole distanza ed era appena uscito, o addirittura si trovava ancora, nella curva che precede il rettilineo.

Gli argomenti difensivi proposti relativamente alla velocità di guida, alla possibilità di avvistamento, genericamente dedotte e che attengono al significato degli elementi probatori quanto all’apprezzamento del sapere scientifico introdotto nel processo, afferendo al merito, sono inammissibili in quanto volti a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio attraverso parametri ricostruttivi ritenuti più plausibili o più persuasivi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,

Rv. 273217).

5. Quanto ai profili di colpa residui, la Corte ha valorizzato la violazione del divieto di sorpasso e il superamento della striscia continua, ritenendo causalmente rilevante la condotta di guida del T.. Ha infatti osservato che, se l’imputato non avesse intrapreso la manovra di sorpasso, la vittima sarebbe riuscita a oltrepassarlo e l’incidente non si sarebbe verificato.

Con motivazione congrua e immune dalle criticità denunciate, la Corte territoriale ha quindi disatteso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto provata solo in termini probabilistici la violazione dell’art. 148 cod. strada, reputandola perciò insufficiente ai fini della condanna.

Di diverso avviso, la Corte di appello ha fondato l’affermazione di responsabilità su dati oggettivi, quali la posizione del motociclo e la sua traiettoria rettilinea, anche in frenata, elementi dai quali ha desunto che il mezzo si trovasse già sulla corsia di sorpasso al momento della manovra del T.. Da ciò ha tratto la conclusione che l’imputato avesse iniziato la manovra senza previamente accertarsi del sopraggiungere di altri veicoli oppure, pur avendolo percepito, senza valutarne adeguatamente la presenza e la distanza.

Tale motivazione è tutt’altro che illogica ed è in linea con il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il concorso di colpa del terzo, pur riconosciuto e quantificato, non interrompe il nesso causale se non presenti caratteri di eccezionalità, abnormità o straordinarietà, tali da alterare il normale corso degli eventi e da rendere la condotta altrui causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

Invero, «le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).

La valutazione compiuta dalla Corte territoriale risulta, dunque, logicamente coerente alla luce del compendio probatorio acquisito, costituito dagli accertamenti eseguiti sui luoghi, dagli esiti delle consulenze e dalla conformazione dell’area interessata dal sinistro.

Da ultimo va osservato che la Corte territoriale ha, inoltre, richiamato l’art. 140 Cod. strada, che impone agli utenti di tenere una condotta tale da non creare pericolo o intralcio alla circolazione. In questa prospettiva, il mancato rispetto del principio di precauzione, che impone di tenere conto anche del possibile comportamento imprudente altrui, si pone in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di colpa stradale. In tema di circolazione, infatti, il principio dell’affidamento trova un limite

nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui, purché esso rientri nel limite della prevedibilità. Si tratta di principio già affermato anche in casi analoghi, nei quali è stata ritenuta immune da vizi la decisione che ha ravvisato la responsabilità del conducente di un’autovettura il quale, nell’effettuare una svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo proveniente nella stessa direzione a velocità superiore a quella consentita e intento a una manovra di sorpasso (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284093 – 01; conf. Sez. 4, n. 8870 del 28/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287731 – 01).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali oltre che, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/04/2026.

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