Cass. pen., sez. IV, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 28/05/2026), n. 19632 (Pres. Dovere, Rel. Ranaldi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti possa essere oggetto di confisca nel caso di c.d. patteggiamento.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. all’imputato la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026, disponendosi, al contempo, la confisca del denaro in sequestro.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell’attività di spaccio di droga.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente orientamento nomofilattico: «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta» (Cass. pen., Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990).
I risvolti applicativi
In tema di patteggiamento, la confisca del denaro sequestrato è legittima solo quando sia accertato il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato oggetto della condanna, quale corrispettivo o provento dell’attività criminosa.
Pertanto, ove l’imputato sia stato ritenuto responsabile esclusivamente della detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e non siano state contestate né accertate pregresse condotte di cessione cui ricollegare il denaro sequestrato, la confisca della somma non può essere disposta.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 19632
Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 16/04/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. A. nato a … il …
avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma il 27.1.2026 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a R. A. la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26.1.2026; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell’attività di spaccio di droga.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.
4. Il motivo dedotto è fondato.
È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, omissis, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, omissis, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).
Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga.
Rispetto a tale imputazione, il mero richiamo del Tribunale all’art. 240 cod. pen. delinea una evidente assenza di motivazione rispetto alle ragioni che giustificherebbero, in ipotesi, la confisca del denaro in sequestro, che non sono state in alcun modo specificate nel provvedimento impugnato.
5. Consegue l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente per nuovo esame sul punto
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 16 aprile 2026






