Cass. pen., sez. II, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 28/05/2026), n. 19634 (Pres. Pellegrino, Rel. Pardo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, determini l’illegalità della pena la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l’allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Trani applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine ai delitti di associazione a delinquere ed usura in danno di diverse persone offese allo stesso contestati, fermo restando che, con la stessa pronuncia, veniva sostituita la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare per la stessa durata di anni quattro, stabilendo la prescrizione della possibilità per l’imputato di lasciare il domicilio per due ore al giorno dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e segnatamente dell’articolo 56 nella legge 689 del 1981 e successive modifiche, per avere il giudice della sentenza di patteggiamento imposto all’imputato la possibilità di lasciare il proprio domicilio per un numero di ore inferiore al minimo previsto dal primo comma della suddetta norma, secondo la quale il condannato, in ogni caso, avrebbe potuto lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l’allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024).
I risvolti applicativi
In tema di pene sostitutive, la fissazione di un numero di ore di allontanamento diurno inferiore al minimo non integra illegalità della pena, potendo essere rimossa, non con ricorso per Cassazione, ma unicamente mediante richiesta al magistrato di sorveglianza ex art. 678, comma 1, c.p.p..






