Cass. pen., sez. V, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 22/04/2026), n. 14708 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell’esecuzione possa quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamento di una precedente ordinanza disposto dalla Corte di Cassazione, parzialmente accoglieva un’istanza avanzata volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con separate sentenze.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena complessiva per i reati in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016).
I risvolti applicativi
In sede di rideterminazione della pena per reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può determinare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli stabiliti nella sentenza irrevocabile di cognizione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 14708
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 13/01/2026
Data Deposito: 22/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. R. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 27/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI BARI
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
letta la memoria depositata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 giugno 2025, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamento della precedente ordinanza disposto dalla Corte di cassazione (sentenza n. 26844 del 16 maggio 2024), ha parzialmente accolto l’istanza avanzata da R. S. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 7 luglio 2000, irrevocabile il 29 novembre 2001, con cui S. era condannato alla pena di anni 15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 75, l. n. 785 del 1975, uniti in continuazione con quelli giudicati con sentenza in data 15 luglio 1997 dalla medesima Corte d’assise d’appello;
2) sentenza della Corte di appello di Bari in data 16 gennaio 2020, irrevocabile il 15 gennaio 2021, con cui S. è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 15.000 di multa per sette fatti di estorsione aggravati dalla finalità mafiosa e dall’utilizzo del metodo mafioso;
3) sentenza della Corte di appello di Bari in data 13 ottobre 2021, irrevocabile il 15 luglio 2022 che ha condannato S. alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 2, 4, 7, l. n. 895 del 1967;
4) sentenza della Corte di appello di Bari in data 7 novembre 2022, irrevocabile il 24 marzo 2023 che ha condannato S. alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2. La Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), mentre lo ha escluso tra i delitti di cui alle sentenze sub 1) e 4).
Ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo nella misura di anni venti e mesi due di reclusione.
3. Avverso tale ordinanza S. ha proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, nel ritenere insussistente il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1) e sub 4), la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente, omettendo di valutare in modo completo il contenuto delle sentenze definitive emesse dai giudici della cognizione e il materiale probatorio dagli stessi valorizzato. In particolare, avrebbe trascurato di valutare la prova fornita dalla difesa circa la perduranza della volontà di S., durante tutto l’arco temporale intercorrente tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1) e sub 4), di continuare a fare parte dell’associazione mafiosa “S. f.”, mantenendo il ruolo di vertice della batteria “S.-F.”. In tal senso deporrebbero le numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confluite nel processo cd. “…”. L’ordinanza impugnata avrebbe operato una valutazione distorta della sentenza emessa nel procedimento cd. “…”, in cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., commesso negli anni 2006-2007, considerata come espressione della frattura nella continuità volitiva di aderire al sodalizio mafioso. Tale riqualificazione sarebbe stata erronea, secondo quanto accertato anche nella sentenza “…”, nonché nei plurimi elementi indicati dalla difesa. Inoltre, avrebbe erroneamente affermato la diversità delle due associazioni mafiose oggetto delle sentenze sub 1) e sub 4) sia quanto alla componente soggettiva che all’oggetto delle stesse.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena complessiva per i reati in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
4. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Occorre premettere che la Prima sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero alla medesima. Ha, altresì, specificato che, in relazione all’istituto della continuazione, non vige alcuna presunzione e l’unicità del disegno criminoso deve essere accertata positivamente come presente sin dalla iniziale adesione all’associazione.
Con riguardo al caso di specie ha poi evidenziato la sussistenza di pronunce di condanna di S. intervenute medio tempore, che avevano accertato la partecipazione del medesimo ad associazioni diverse, non connotate dal carattere mafioso.
2.2. La Corte territoriale, dando puntuale esecuzione al mandato della sentenza rescindente, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 75, l. n. 785 del 1975 giudicati con la sentenza sub 1) della Corte d’assise d’appello di Bari in data 7 luglio 2000 (irrevocabile il 29 novembre 2001) e il reato di cui all’art. 416-bis giudicato con sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 novembre 2022 (irrevocabile il 24 marzo 2023).
A tale conclusione il giudice dell’esecuzione è pervenuto sulla scorta dei fatti accertati dai giudici della cognizione con pronunce definitive, evidenziando l’amplissimo arco temporale, pari a 21 anni, intercorrente tra le associazioni mafiose oggetto delle due pronunce, il quale avrebbe richiesto la dimostrazione particolarmente incisiva della sussistenza di un’unitaria deliberazione criminosa, nella specie non fornita dalla difesa.
A sostegno di tale conclusione l’ordinanza impugnata ha richiamato la sentenza pronunciata nel procedimento cd. “…”, la quale ha riqualificato come associazione a delinquere semplice l’associazione mafiosa originariamente contestata a S. e alla quale egli aveva preso parte tra il 2006 e il 2007, da ciò desumendo «una vera e propria frattura nella continuità volitiva» tra l’adesione alla prima associazione mafiosa, oggetto della sentenza sub 1), e l’adesione alla associazione oggetto della sentenza sub 4), escludendo altresì che «il rimaneggiamento valutativo» operato da pronunce successive, evocate dalla difesa, potesse intaccare quanto accertato in via definitiva in ordine alla partecipazione del ricorrente ad una associazione a delinquere semplice negli anni 2006-2007.
Tale valutazione rende superflua ogni considerazione in ordine alla coincidenza soggettiva ed oggettiva dei due sodalizi criminosi, pure operata dalla Corte d’appello. Essa, peraltro, non risulta in alcun modo scalfita dagli elementi addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, i quali sono costituiti o da atti del pubblico ministero (quali la memoria depositata dalla Procura distrettuale nel giudizio di primo grado del processo “…”, oppure la richiesta di misura cautelare, o le valutazioni contenute nelle schede personali degli imputati prodotte dall’accusa nel suddetto processo), ovvero dalla sentenza di primo grado emessa in altro procedimento (cd. Corona) non ancora conclusosi con pronuncia definitiva. Trattasi, invero, di elementi che non risultano accertati o comunque accolti in pronunce definitive e che pertanto non possono assumere rilevanza nella valutazione che il giudice è chiamato a compiere in sede di esecuzione.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269 – 01). Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Tale impegno motivazionale è tanto più intenso quanto più il giudice si discosti dal minimo edittale, sicché, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, e può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 dell’11/07/2025, omissis, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, omissis, Rv. 284005 – 01).
3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), ha omesso qualunque motivazione, limitandosi a quantificare le pene irrogate in relazione a ciascun reato satellite. Tale carenza motivazionale appare tanto più censurabile con riguardo ai reati oggetto della sentenza sub 2), in quanto l’ordinanza impugnata ha determinato l’aumento di pena nella stessa misura sia con riguardo ai quattro delitti di estorsione consumata sia in relazione alle due estorsioni tentate. Essa inoltre ha quantificato tale pena nella misura comune di anni uno e mesi due di reclusione, operando un aumento superiore a quello comminato dal giudice della cognizione, in tal modo disattendendo il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268735 – 01).
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente agli aumenti di pena disposti per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari.
P Q M
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente agli aumenti di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/01/2026





