Cass. pen., sez. V, 27/02/2026 (ud. 27/02/2026, dep. 19/03/2026), n. 10622 (Pres. Romano, Rel. Morosini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa valutazione, in sede cautelare, di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame, possa comportare delle nullità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Napoli, investito dei ricorsi ex art. 309 cod. proc. pen., confermava un’ordinanza cautelare con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di alcuni indagati in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (tutti e tre) e a quello di cui all’art. 74 T.U stup. (gli ultimi due).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore di costoro il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione di un memoriale depositato nell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’omessa valutazione, in sede cautelare, di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 31698 del 05/09/2025).
I risvolti applicativi
L’omessa valutazione di una memoria difensiva, in sede cautelare, non integra alcuna nullità, potendo tuttavia incidere sulla legittimità logico-giuridica della motivazione del provvedimento conclusivo del riesame.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10622 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 27/02/2026
Data Deposito: 19/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. C. G. nato a … il …
2. C. C. nato a … il …
3. C. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, investito dei ricorsi ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza cautelare con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato la custodia in carcere nei confronti di A. C., G. C. e C. C. in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (tutti e tre) e a quello di cui all’art. 74 T.U stup. (gli ultimi due).
E segnatamente:
– A. C. è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza quale capo, promotore e organizzatore della organizzazione camorristica denominata “clan C.” operante nel territorio di Caivano; ruolo mantenuto anche durante la detenzione in carcere;
– G. C. è accusato di aver assunto un ruolo apicale nel clan dopo l’arresto di N. S. e M. G., avvenuto nel marzo 2020, dettando la strategia operativa nel settore delle estorsioni, nel controllo degli appalti, nella custodia delle armi da fuoco, nonché di aver gestito, in posizione di vertice, l’organizzazione di narcotraffico attiva nel c.d. “…”;
– a C. C. si addebita la partecipazione al clan mafioso e a quello di narcotraffico, quale “braccio destro e stretto collaboratore” dello zio G. C..
2. Avverso il provvedimento ricorrono gli indagati, con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione del memoriale depositato da A. C. all’udienza del 10 ottobre 2025 dinanzi al Tribunale del riesame.
Nel memoriale l’indagato spiegava il contenuto della videochiamata con il fratello D. e il nipote C., precisava che tutte le videochiamate intercettate nel procedimento parallelo (n. 25024/2024 RGNR) erano state regolarmente autorizzate e non presentavano natura illecita, si dichiara estraneo ad ogni addebito essendo detenuto dal 2014.
Il Tribunale non ha tenuto conto del memoriale, incorrendo in una violazione del diritto di difesa e in un vizio di omessa motivazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo circa la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato a carico dei ricorrenti.
Secondo la difesa l’iscrizione del nominativo dei C. nel registro degli indagati dovrebbe essere retrodatata al procedimento n. …, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti oltre il termine di un anno.
2.3. Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, senza versare agli atti di questo procedimento “i risultati intercettativi e i relativi provvedimenti autorizzativi dell’autorità giudiziaria”.
2.4. Il quarto motivo contesta la partecipazione di G. C. e C. C. alla associazione mafiosa e a quella di narcotraffico, in quanto i collaboratori di giustizia avrebbero riferito solo in merito all’attività di commercio degli stupefacenti gestita dai due all’interno del parco verde di C..
Nell’ambito di questa censura, il difensore evidenzia poi che le condotte di A. C. riferite dai collaboratori di giustizia si collocano in un periodo precedente al suo arresto avvenuto nel 2014.
3. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo, concernente la sola posizione di A. C., è inammissibile.
In forza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l’omessa valutazione, in sede cautelare, di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 31698 del 05/09/2025, omissis, Rv. 288603 – 01).
Tale principio opera, per l’evidente analogia delle situazioni, anche rispetto a un memoriale redatto personalmente dall’indagato, dato che nessuna sanzione di nullità è prevista per la mancanza di espressa confutazione delle dichiarazioni ivi contenute.
Nella specie la doglianza è manifestamente infondata nella parte in cui deduce una nullità palesemente insussistente, ed è generica nella parte in cui lamenta un vizio motivazionale senza spiegare in che termini l’omessa valutazione del memoriale difensivo sia in grado di incrinare la tenuta del costrutto argomentativo esposto nell’ordinanza impugnata.
3. Il secondo e il terzo motivi sono inammissibili per genericità.
Circa il secondo motivo va osservato, anzitutto, che i ricorrenti invocano il disposto di una norma non suscettibile di applicazione ratione temporis. Invero, come ha già osservato il Tribunale del Riesame, «l’accertamento della tempestività dell’iscrizione della notizia di reato ai sensi dell’art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l’iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, ma, come nella specie, nell’ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale» (Sez. 6, n. 39681 del 10/09/2024, omissis, Rv. 287042 – 01).
Assume, in ogni caso, portata decisiva la considerazione per cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, omissis, Rv. 243416 – 01).
Tale onere, nella specie, è rimasto inadempiuto, dato che i ricorsi non indicano in maniera precisa gli atti di indagine asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari e le specifiche intercettazioni eseguite in altro procedimento, né chiariscono la portata decisiva di tali atti rispetto all’apparato probatorio posto a base dell’ordinanza cautelare.
4. Il quarto motivo esula dal novero dei vizi consentiti.
4.1. Va premesso che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (cfr. per tutte Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, omissis Rv. 241883 – 01).
L’ordinanza impugnata si fa carico di spiegare come, nel caso concreto, le due strutture associative convivessero (pagg. 49) e fornisce motivazione circa l’inserimento, riferito da concordanti chiamate dei collaboratori di giustizia, di G. C. e C. C. nell’organigramma non solo dell’associazione
di narcotraffico ma anche del clan camorristico di cui la prima costituiva emanazione (cfr. pagg. 35-40 per G. C. e pagg. 40-45 per C. C.).
A fronte di tanto le deduzioni difensive si risolvono in generici assunti tendenti a una rivisitazione del materiale indiziario, del tutto privi di effettivo confronto con le ragioni della decisione.
4.2. Il vizio di aspecificità involge anche la censura diretta a rimarcare l’estraneità al sodalizio di A. C. a partire dall’inizio della sua carcerazione avvenuta nel 2014.
Il ricorso oppone mere affermazioni, inidonee a contrastare l’analitico scrutinio svolto dal Tribunale del riesame (pagg. 17-34), da cui emerge che A. C., fondatore e capo storico dell’omonimo clan, continua a svolgere il proprio ruolo nonostante lo stato detentivo, intessendo rapporti con altri soggetti, dettando indicazioni e linee guida ai propri sodali che a tutt’oggi lo riconoscono come essenziale punto di riferimento.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/02/2026






