L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello integra una nullità generale a regime intermedio?

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Cass. pen., sez. II, 12/02/2026 (ud. 12/02/2026, dep. 5/03/2026), n. 8754 (Pres. Verga, Rel. Recchione)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello dia luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Genova confermava la condanna di ambedue gli imputati per il reato di concorso in riciclaggio.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione entrambi gli accusati.

In particolare, uno di essi deduceva violazione di legge (artt. 178, 548 cod. proc. pen.), in quanto non sarebbe stato notificato l’avviso di deposito della sentenza, né all’imputato, né al suo difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata dall’esercizio in concreto del diritto di impugnazione (Sez. 6, n. 36357 del 30/09/2025; Sez. 3, n. 497 del 11/11/2025).

I risvolti applicativi

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello integra una nullità generale a regime intermedio, sanata dall’effettivo esercizio del diritto di impugnazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8754 Anno 2026

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 12/02/202

Data Deposito: 05/03/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

C. R., nato a … il …

L. D., nato a … il …

avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Genova

Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; l’Avv. M. S. in difesa di D. L. ha insistito per l’accoglimento del ricorso; l’Avv. L. L. in difesa di R. C. ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna di R. C. e D. L. per il reato di concorso in riciclaggio. Si contestava loro di avere compiuto le operazioni di contraffazione di due autovetture di provenienza furtiva e di averle successivamente vendute, cedendole a D. M. e D. M., così contribuendo a dissimulare la loro provenienza delittuosa.

2. Ricorreva per cassazione il difensore di D. L. che deduceva:

2.1.violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio: si deduceva che il semplice possesso di una cosa proveniente da delitto alterata in modo da ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa non sarebbe da sola sufficiente ad attribuire al possessore la responsabilità per il reato di riciclaggio; nel caso in esame gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a dimostrare il concorso del ricorrente dato che il fatto che L. fosse coinvolto nelle operazioni di “commercializzazione” delle auto non proverebbe la consapevolezza della loro provenienza illecita; anche gli altri elementi raccolti sarebbero inidonei ad indicare la responsabilità; nel dettaglio si deduceva (a) che le operazioni di alterazione risalirebbero ad almeno un anno prima rispetto  all’avvio delle trattative commerciali per la cessione delle autovetture, (b) che non rileverebbe il fatto che il L. fosse presente quando C. e M. stavano trattando il passaggio di proprietà dell’automobile, (c) che non sarebbero valorizzabili lamentele di L. in ordine alla mancata consegna di parte dei guadagni concordati con M.;

2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere qualificata come ricettazione;

2.3. violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbero state concesse le attenuanti generiche nonostante ne sussistessero i requisiti, tenuto conto del fatto che l’attività delittuosa non avrebbe prodotto alcun profitto; inoltre l’aumento per la continuazione sarebbe eccessivo;

2.4. violazione di legge: non sarebbe stata fornita alcuna motivazione alla richiesta del pubblico ministero che, con conclusioni scritte, aveva ritenuto che fosse decorso il termine interfasico di prescrizione tra la data di emissione della sentenza di primo grado e quella di emissione del decreto di citazione a giudizio in appello.

3. Ricorreva per Cassazione il difensore di R. C. che deduceva:

3.1. violazione di legge (artt. 178, 548 cod. proc. pen.): non sarebbe stato notificato l’avviso di deposito della sentenza né all’imputato, né al suo difensore (all’epoca il C. era difeso da C. P.), nonostante la stessa fosse stata depositata “fuori termine”;

3.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine qualificazione giuridica del reato che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 648 cod. pen., dato che non sarebbe stata provata la riconducibilità al ricorrente della condotta di alterazione delle autovetture; il fatto che egli avesse manifestato interesse alla vendita delle stesse non proverebbe che lo stesso avesse concorso ad alterarne gli elementi identificativi;

3.3.violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denegate attraverso una rinnovata la valutazione degli stessi elementi che erano stati posti a fondamento della definizione della pena base.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto nell’interesse di D. L. è inammissibile.

1.1.Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D. L. è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.

Il ricorrente insta per una integrale di valutazione della capacità dimostrativa delle prove e per l’accoglimento in sede di legittimità di una ricostruzione alternativa rispetto a quella accertata dai Giudici di entrambi i gradi di merito con decisioni conformi.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Va in primo luogo rilevato che il capo di imputazione si riferisce ad un’attività di riciclaggio che viene integrata attraverso la cessione a terzi delle automobili contraffatte e non attraverso la alterazione dei loro elementi identificativi.

La Corte di merito, confermando analoga valutazione del primo giudice, riteneva che gli imputati avessero consapevolmente ceduto le auto contraffatte fornendo un decisivo contributo alla dissimulazione della loro provenienza delittuosa.

Secondo la Corte di appello, il coinvolgimento di C. e L. nelle operazioni di commercializzazione emergeva in modo incontestato dalle intercettazioni che venivano interpretate in modo logico e persuasivo (pagg. 8- 10 della sentenza impugnata). Mentre, con riferimento all’elemento soggettivo la Corte ha rilevato, con motivazione ineccepibile, che il ricorrente non aveva mai chiarito come avesse ottenuto le autovetture e quale prezzo avessero versato per comprarle, dimostrando di non essere in grado di contrastare l’evidenza della disponibilità dei beni provento di reato (pag. 10 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Invero la ricostruzione della condotta che individua l’attività dissimulatoria nel momento della commercializzazione delle autovetture osta alla invocata riqualificazione come puntualmente chiarito dalla Corte d’appello, che ha rilevato che il ricorrente, per conseguire un profitto, aveva compiuto operazioni dirette e rendere difficile l’accertamento della provenienza delle auto cedendole al M. ed al M..

Tale condotta ostava alla riqualificazione nel meno grave reato di ricettazione non essendo la stessa esaurita nella ricezione del bene, ma essendosi espressa in ulteriori attività finalizzate ad ostacolarne la provenienza delittuosa (pag. 11 della sentenza impugnata)

1.3. Il motivo con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la definizione del trattamento sanzionatorio è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Si ribadisce che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, omissis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, omissis, Rv. 270986).

Nel caso di specie la Corte d’appello, con motivazione persuasiva, ha rilevato che non erano emersi elementi positivi in grado di contrastare la valutazione di gravità della condotta contestata; lo sviluppo del processo aveva infatti consentito di accertare la sussistenza di un’organizzazione sofisticata ed allarmante, mentre la circostanza che gli imputati non avessero conseguito guadagni sperati non era dipesa dalla loro volontà (pag. 12 della sentenza impugnata).

Il Collegio rileva infine che la pena veniva definita eliminando l’aumento per la continuazione con i reati di falso ribadendone la congruità con motivazione che esaurisce gli oneri motivazionali richiesti al giudice di merito.

1.4. L’omessa considerazione della richiesta effettuata dal pubblico ministero di dichiarare estinto il reato per decorso del termine di prescrizione “intermedio” tra la sentenza di primo ed il decreto di citazione a giudizio in appello si giustifica sulla base della evidente infondatezza della stessa: il termine in questione, di dodici anni, non risultava invero decorso.

2. Anche il ricorso proposto nell’interesse di R. C. non supera la soglia di ammissibilità.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza che la cui motivazione era stata redatta oltre il termine stabilito.

Sul punto il Collegio ritiene:

– che quando l’omessa notifica riguarda la sentenza di appello, ricorribile dall’imputato solo con l’ausilio del difensore, il superamento del principio dell’unicità dell’impugnazione derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 317 del 2009 implica che la omessa notifica all’imputato incida non sulla sua possibilità di ricorrere “direttamente” per cassazione, ma sulla sua ontologica “legittimazione a proporre l’impugnazione” (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272010 – 01); legittimazione che, quando il processo ha superato la fase dell’appello può esprimersi nel diritto di nominare un (eventualmente “secondo”) difensore cui affidare l’esercizio in concreto del diritto di impugnazione;

– che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata dall’esercizio in concreto del diritto di impugnazione (Sez. 6, n. 36357 del 30/09/2025, omissis, Rv. 288909 – 01; Sez. 3, n. 497 del 11/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289185 – 01);

– che la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione, ma lo svolgimento, da parte del predetto, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura (Sez. 2, n. 28046 del 30/05/2024, omissis, Rv. 286722 – 01; Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 – 01; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, omissis, Rv. 257485; Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, omissis, Rv. 229920)

Nel caso in esame, in data 4 settembre 2025 il ricorrente nominava – con revoca di ogni precedente difensore e, dunque, anche dell’Avv. P. – l’Avv. L. L. che, il 29 settembre 2025 ha proposto ricorso.

Poiché l’Avv. P. è stato espressamente “revocato”, deve ritenersi che la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello nei suoi confronti è priva di ogni effetto.

Del pari, la nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza al C. risulta sanata dalla nomina dell’Avv. L. e dal contestuale conferimento allo stesso della procura per proporre ricorso, evento che manifesta la piena consapevolezza in capo al C. della progressione processuale ed esprime l’esercizio dell’unico diritto correlato alla notifica dell’avviso, ovvero la facoltà di nominare i difensori per proporre ricorso per cassazione.

2.1.Il secondo motivo di ricorso con il quale si invoca la riqualificazione della condotta nella più lieve fattispecie della ricettazione è manifestamente infondato per le ragioni descritte al § 1.2.

2.2.Il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

Richiamata la giurisprudenza indicata nel § 1.3. il Collegio rileva che la Corte di merito a pag. 11 della sentenza impugnata ha offerto, sul punto, una motivazione esaustiva e persuasiva che non si presta ad alcuna rivalutazione e non mostra alcun vizio logico manifesto e decisivo idoneo a determinare il richiesto annullamento.

3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.

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