Cass. pen., sez. I, 19/02/2026 (ud. 19/02/2026, dep. 20/05/2026), n. 18193 (Pres. Casa, Rel. Genovese)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Ancona rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, reiettiva di una richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per un caso di tentato omicidio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato, il quale eccepiva violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. riguardo ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, il ricorrente si doleva che, con motivazione reputata illogica, il Tribunale avesse ritenuto inidonea a fronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, benché l’indagato in passato avesse sempre rispettato le prescrizioni del regime cautelare cui era stato sottoposto, omettendo di valutare il tempo decorso dall’inizio della carcerazione e il comportamento tenuto durante la restrizione carceraria.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013; conforme, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015).
I risvolti applicativi
In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può fondarsi sul solo decorso del tempo o sull’osservanza delle prescrizioni, ma richiede la sopravvenienza di elementi ulteriori, dotati di una concreta valenza, sintomatica di un mutamento della situazione originaria.






