Qual è la differenza tra querela a fini di memoria e quella per contestazioni?

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Cass. pen., sez. V, 18/02/2026 (ud. 18/02/2026, dep. 20/05/2026), n. 18223 (Pres. Pistorelli, Rel. Mele)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale sia la differenza tra querela utilizzata in aiuto alla memoria e quella impiegata per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice di pace di Pavia riteneva l’imputato responsabile del reato di minaccia, condannandolo alla pena di euro 300,00 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 500 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la differenza tra querela utilizzata in aiuto alla memoria, ai sensi dell’art. 499, comma 1, cod. proc. pen. e per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., stabilendo che essa è da ravvisarsi nelle modalità dell’aiuto, nel senso che nel primo caso l’aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la “contestazione” avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto (Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, che ha affermato il principio in fattispecie in tema di consultazione da parte del teste della querela da lui redatta).

I risvolti applicativi

La differenza tra querela utilizzata quale ausilio alla memoria ex art. 499, co. 1, c.p.p., rectius, art. 499, comma 5, cod. proc. pen.[1]  e quella impiegata per contestazioni ex art. 500 c.p.p.[2], risiede nelle modalità di utilizzazione, nel senso che, nel primo caso, al teste viene mostrato un documento da lui redatto per sollecitarne il ricordo, mentre, nel secondo, gli vengono contestate precedenti dichiarazioni sulle quali abbia già reso deposizione.

[1]Ai sensi del quale: “Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”.

[2]Secondo cui: “1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. 2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. 3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante. 4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. 5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. 6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5. 7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 18223

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 18/02/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. I. nato a … il …

avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIUDICE DI PACE di PAVIA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 6 ottobre 2025, il Giudice di pace di Pavia ha ritenuto I. B. responsabile del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) ai danni di G. M., condannandolo alla pena di euro 300,00 di multa.

2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine agli elementi probatori nonché alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento del giudizio di responsabilità, in violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 500 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che nel corso dell’esame dibattimentale della persona offesa, a fronte della incapacità della stessa di ricordare i fatti, la difesa aveva chiesto di utilizzare ai fini delle contestazioni il verbale di querela sporta oralmente avanti alla Questura in data 19.7.2022. Il Pubblico ministero si era opposto, ma il Giudice di pace non aveva assunto alcun provvedimento, autorizzando tuttavia la persona offesa a prendere tra i suoi documenti la copia della querela. In tal modo, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 500 cod. proc. pen. per non avere deciso sulla richiesta della difesa di procedere alle contestazioni in ordine al contenuto della deposizione della stessa.

3. Con successiva memoria, il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma tuttavia adeguata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, ritenendo giustificata la “confusione” in cui la stessa era incorsa tra i vari episodi verificatisi, in ragione del carattere ripetuto delle condotte intimidatorie poste in essere dall’imputato ai danni della stessa. Il contenuto minatorio delle frasi pronunciate è stato poi logicamente desunto dalle reazioni della vittima, e in particolare dallo stato di timore e insicurezza in cui l’avevano gettata e tale, perciò, da fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato per il reato a lui contestato.

3. Il secondo motivo è infondato.

Ciò che il ricorrente lamenta è, non già la circostanza che il Giudice di pace abbia utilizzato la querela ai fini della decisione, né l’averne consentito la lettura da parte della persona offesa, bensì la mancata decisione sulla richiesta avanzata dalla difesa di utilizzare detta querela per le contestazioni, ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen.

3.1. La disposizione invocata dal ricorrente prevede al comma 1 che, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione del teste, le parti possono servirsi delle dichiarazioni rese dal medesimo in precedenza e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

La giurisprudenza ha chiarito la differenza tra querela utilizzata in aiuto alla memoria, ai sensi dell’art. 499, comma 1, cod. proc. pen. e per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., stabilendo che essa è da ravvisarsi nelle modalità dell’aiuto, nel senso che nel primo caso l’aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la “contestazione” avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto (Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, omissis, Rv. 244401 – 01, che ha affermato il principio in fattispecie in tema di consultazione da parte del teste della querela da lui redatta). Inoltre, con riguardo alla funzione dei due istituti, mentre dalla “contestazione” il giudice può solo trarre elementi per valutare l’attendibilità del teste, dalle dichiarazioni rese attraverso un aiuto della memoria può trarre elementi per la prova del fatto (Sez. 6, n. 10938 del 01/03/2006, omissis, Rv. 233735).

3.2. Nella specie, la querela era stata proposta dalla persona offesa oralmente e ricevuta in apposito verbale, redatto dalla polizia giudiziaria, sicché non vi era alcun ostacolo all’utilizzo dell’atto stesso ai fini delle contestazioni. Inoltre, da quanto emerge dal verbale di udienza redatto in forma riassuntiva (cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della censura), nonché dalle deduzioni dello stesso ricorrente, risulta che la persona offesa era stata autorizzata a consultare la querela per aiuto alla memoria, mentre non emerge che il giudice di pace abbia in alcun modo precluso di utilizzare il medesimo atto ai fini delle contestazioni, tanto più che tale utilizzo non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte del giudice, né il ricorrente ha in alcun modo dedotto quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subito.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P Q M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/02/2026

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