Cass. pen., sez. IV, 21/04/2026 (ud. 21/04/2026, dep. 4/06/2026), n. 20667 (Pres. Serrao, Rel. Branda)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Brescia, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, confermava una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti dell’imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali del grado.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in appello il difensore dell’accusato e la Corte territoriale bresciana, dal canto suo, confermava integralmente la pronuncia impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle maggiori spese processuali, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza — ritualmente formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte — di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689.
Su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte annullava la decisione limitatamente all’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, ritenendo fondato il motivo con il quale era stata dedotta la mancanza di motivazione sul punto, fermo restando che, in sede di giudizio di rinvio, la difesa reiterava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56 quater l. n. 689/1981, ma i giudici di seconde cure respingevano l’istanza, ritenendo la pena sostitutiva inidonea a realizzare una rieducazione efficace e a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Ebbene, a fronte di ciò, il difensore ricorreva nuovamente in Cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge in riferimento agli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981, quanto al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi specifici e concreti in ordine alla prognosi negativa sulla finalità rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025).
I risvolti applicativi
Il diniego della pena sostitutiva può fondarsi esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato, purché essi evidenzino concreti elementi ostativi in ordine alla prognosi favorevole di rieducazione, prevenzione della recidiva e osservanza delle prescrizioni.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 20667
Anno 2026
Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI
Data Udienza: 21/04/2026
Data Deposito: 04/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. M. nato ad … il …
avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d’appello di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 9 febbraio 2022 nei confronti di F. M., condannandolo al pagamento delle spese processuali del grado.
La vicenda può essere così sinteticamente ricostruita. Con sentenza del 9 febbraio 2022 il Tribunale monocratico di Brescia dichiarava F. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ascrittogli per avere, nella qualità di amministratore di fatto della “L. L. S.r.l.” di Brescia e in concorso con M. C., legale rappresentante della società (coimputata in primo grado, non appellante), occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi — fatto accertato in Brescia il 9 ottobre 2018.
Il Tribunale, previa concessione di attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un anno di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di un anno e dell’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria.
Avverso la sentenza di primo grado F. proponeva appello.
Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia confermava integralmente la pronuncia impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle maggiori spese processuali, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza — ritualmente formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte — di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689.
Su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte annullava la decisione limitatamente all’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, ritenendo fondato il motivo con il quale era stata dedotta la mancanza di motivazione sul punto.
In sede di giudizio di rinvio, all’udienza camerale del 23 giugno 2025, la difesa reiterava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56 quater l. n. 689/1981, producendo documentazione a sostegno della concreta capacità dell’imputato di adempiere alla sanzione richiesta — tra cui la disponibilità all’assunzione lavorativa offerta dalla società P. T. G.S.r.l. di Nave (BS), una dichiarazione di aiuto economico della moglie, la Certificazione Unica 2025 e l’estratto conto previdenziale.
La Corte di appello ha respinto l’istanza, ritenendo la pena sostitutiva inidonea a realizzare una rieducazione efficace e a prevenire la commissione di ulteriori reati. A fondamento del diniego ha valorizzato il curriculum criminale del F., gravato da numerosi e gravi precedenti — furto in concorso, calunnia, falsità ideologica, associazione per delinquere, truffa continuata, sostituzione di persona, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta — commessi in un arco temporale ampio, dal 1991 al 2016, osservando che, nonostante i severi moniti derivanti da plurime condanne a pena detentiva, l’imputato aveva commesso un ulteriore reato a breve distanza temporale da tali pronunce. Su queste basi ha concluso che alcuna pena sostitutiva potesse essere applicata, reputandola inidonea sia alla rieducazione del condannato sia alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
2. F. M. affida il suo ricorso al seguente motivo.
Deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge in riferimento agli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981, quanto al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.
In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali, instaurando un automatismo in contrasto con la ratio della Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e con il combinato disposto degli artt. 58 e 59 della citata legge; che sia mancato un effettivo confronto con i tre parametri dell’art. 58 e con le caratteristiche della pena richiesta, nonché con la documentazione prodotta a sostegno della capacità di adempiere; che, infine, non sia stata considerata la collocazione temporale dei fatti oggetto di imputazione.
Sotto un primo profilo, il ricorrente rappresenta che l’art. 58 — norma di riferimento dell’istituto — articola lo scrutinio giudiziale intorno a tre distinti parametri valutativi: la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva, la sua attitudine a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. L’art. 59 individua, invece, le sole condizioni ostative, le quali afferiscono unicamente alle circostanze relative al reato oggetto di giudizio, senza alcun riferimento ai precedenti penali del soggetto istante.
Il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, ha fondato il diniego esclusivamente sulla sussistenza di pregresse condanne, instaurando un automatismo tra l’essere pregiudicato e il vedersi negato l’accesso alle sanzioni sostitutive, in aperta violazione dell’assetto normativo risultante dal combinato disposto degli artt. 58 e 59. Un simile meccanismo — come autorevolmente affermato nella giurisprudenza di legittimità più recente — tradirebbe la lettera e lo spirito della riforma, che ha mostrato un cambio di passo e un’accentuata spinta verso l’applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali.
Sotto un secondo profilo, lamenta che la motivazione sia rimasta del tutto priva di confronto con i tre parametri enucleati dall’art. 58 L. n. 689/1981 e con le specifiche caratteristiche della pena pecuniaria sostitutiva richiesta. La Corte di appello avrebbe completamente ignorato la documentazione difensiva prodotta in sede di conclusioni scritte — disponibilità lavorativa, dichiarazione di supporto economico familiare, Certificazione Unica 2025, estratto conto previdenziale — univocamente orientata a dimostrare la concreta capacità economica del F. di adempiere alla sanzione pecuniaria, profilo espressamente messo in discussione dal Procuratore generale e rispetto al quale la difesa aveva fornito riscontri documentali puntuali.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ancorato il diniego della pena pecuniaria sostitutiva ai precedenti penali, senza un adeguato confronto con i criteri dettati dagli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 e con le specifiche allegazioni difensive.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L’art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice “può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
La disposizione, dunque, attribuisce al giudice della cognizione un potere discrezionale guidato da un giudizio prognostico complesso, nel quale devono essere simultaneamente apprezzate la finalità rieducativa della sanzione, la sua attitudine special-preventiva e la concreta praticabilità del regime prescrittivo correlato alla specifica pena sostitutiva richiesta.
2.2. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, poiché il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della medesima legge, che individua specifiche condizioni ostative e non annovera, fra esse, i precedenti penali in quanto tali (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031-01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-02).
È stato altresì precisato che i precedenti penali restano elementi rilevanti nel giudizio prognostico affidato al giudice della cognizione, purché non siano elevati a causa automatica di esclusione.
Si è così affermato che il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi specifici e concreti in ordine alla prognosi negativa sulla finalità rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01).
Di particolare rilievo è il principio recentemente affermato secondo cui, in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all’individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705).
In particolare, la suddetta pronuncia richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025, che ha ribadito come la riforma del 2022 abbia inteso configurare le pene sostitutive come “autentiche pene” destinate ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione e funzionali tanto alla rieducazione del condannato quanto agli obiettivi di prevenzione generale e speciale.
3. Da questi principi si ricava che i precedenti penali non costituiscono una preclusione automatica alla sostituzione, ma possono assumere rilievo decisivo quando, per numero, natura, gravità, omogeneità criminologica e collocazione temporale, risultino concretamente dimostrativi dell’inidoneità della specifica pena sostitutiva richiesta a soddisfare, nel caso concreto, le finalità rieducative e special preventive assegnate dalla legge.
Ne deriva, sul piano del controllo di legittimità, che il sindacato di questa Corte non investe il merito della prognosi in sé, ma soltanto la verifica che essa sia stata formulata mediante motivazione congrua, non manifestamente illogica, non contraddittoria e realmente calibrata sulla specifica sanzione invocata, nell’ottica delle finalità rieducativa e preventiva.
4. Nel caso in esame la difesa ha circoscritto espressamente la propria istanza alla pena pecuniaria sostitutiva.
4.1. La domanda difensiva delimita il thema decidendum e costituisce la premessa per apprezzare la correttezza della motivazione adottata dal giudice del rinvio, giacché il giudizio prognostico deve essere condotto con riferimento alla singola sanzione invocata e non già in termini astratti rispetto all’intero catalogo delle pene sostitutive.
La motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure dedotte.
La Corte di appello ha fondato il diniego sulla considerazione di un quadro di precedenti particolarmente ampio e significativo, richiamando condanne per furto in concorso, calunnia, falsità ideologica, associazione per delinquere, truffa continuata, sostituzione di persona, ricettazione continuata e bancarotta fraudolenta, collocate in un arco temporale esteso dal 1991 al 2016, ed evidenziando come, nonostante quelle condanne e le pene detentive già sofferte, l’imputato abbia commesso l’ulteriore illecito per cui si procede in epoca ravvicinata rispetto alle pregresse pronunce.
Sulla base di tali premesse, ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosse idonea alla rieducazione e alla prevenzione.
Non si tratta, pertanto, del mero richiamo a un generico stato di pregiudicato, bensì della valorizzazione di un curriculum penale articolato, persistente e qualitativamente eloquente, tale da disvelare la limitata attitudine della sanzione pecuniaria a contenere l’inclinazione a delinquere di chi risulta aver reiterato condotte criminose anche mosse da finalità di profitto patrimoniale.
La motivazione impugnata non incorre, dunque, nel vizio di automatismo denunciato dal ricorrente.
Il giudice del rinvio ha posto in relazione i precedenti non con l’astratta possibilità di accedere alle pene sostitutive, ma con l’inidoneità, nel caso concreto, della pena pecuniaria sostitutiva a soddisfare i parametri di cui al citato art. 58.
La considerazione secondo cui i “severi moniti” derivanti da plurime condanne detentive non hanno impedito la commissione di ulteriori reati vale, nella logica della decisione, a escludere che un trattamento sanzionatorio meramente patrimoniale possa realisticamente offrire, nei confronti del F., anche un rendimento rieducativo, oltre che special-preventivo, adeguato.
Invero, non è illogico ritenere che, rispetto a una personalità come quella descritta nella sentenza impugnata, la conversione della pena detentiva in un obbligo di pagamento si traduca in una risposta sanzionatoria strutturalmente inidonea.
Nel caso concreto, il giudice di merito, richiamando specificamente la quantità e tipologia di reati, ha ragionevolmente ritenuto che la pena pecuniaria sostitutiva non sia adeguata rispetto a un soggetto il cui percorso delinquenziale denota persistenza e ricorrente strumentalità a interessi patrimoniali o utilitaristici.
Il giudizio prognostico negativo si è concentrato non già sui precedenti in quanto tali, ma sulla loro specifica incidenza in rapporto alla pena pecuniaria richiesta. La sua applicazione si tradurrebbe nella facoltà, per il soggetto provvisto di sufficiente disponibilità economica, di monetizzare la sanzione penale all’esito di un percorso delinquenziale protratto e connotato da plurimi reati orientati al profitto, vanificando tanto l’esigenza special-preventiva quanto quella rieducativa.
La motivazione della sentenza impugnata, pur espressa in forma sintetica, rinviene puntuale aggancio nelle risultanze processuali e si correla, con sufficiente determinatezza, alla natura della specifica sanzione invocata.
4.2. È altresì infondata anche la doglianza relativa alla documentazione difensiva prodotta per attestare la capacità economica dell’imputato di far fronte alla pena pecuniaria sostitutiva.
L’accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato ex art. 56 quater, l. n. 689/1981 — al pari delle indagini istruttorie attivabili ex art. 545 bis cod. proc. pen. — costituisce, sul piano funzionale, un adempimento strumentale alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva.
Una volta che il giudice abbia escluso, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, l’idoneità rieducativa e specialpreventiva della sanzione invocata, l’ulteriore approfondimento sulla disponibilità dei mezzi per adempiervi perde decisività e diviene superfluo, perché privo di funzione nell’economia della decisione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
6. Va rettificato il tenore letterale del provvedimento impugnato, laddove afferma che “alcuna pena sostitutiva possa essere applicata essendo inidonea alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”. L’espressione, letta nel suo contesto, va riferita alla sola pena sostitutiva concretamente sottoposta allo scrutinio del giudice — vale a dire la pena pecuniaria sostitutiva — sulla quale soltanto la Corte di appello era stata investita dall’istanza difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/04/2026





