In materia di responsabilità degli enti, è ammissibile il riesame del sequestro preventivo richiesto dal difensore nominato dal rappresentante dell’ente?

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Cass. pen., sez. II, 22/05/2026 (ud. 22/05/2026, dep. 4/06/2026), n. 20659 (Pres. Pellegrino, Rel. Pardo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di responsabilità da reato degli enti, sia ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Potenza dichiarava inammissibile un’istanza di riesame presentata nei confronti di un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Potenza, diretto e per equivalente, avente ad oggetto una somma di denaro in relazione ai delitti di indebita compensazione di crediti inesistenti ed autoriciclaggio.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs. medesimo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015).  

I risvolti applicativi

In materia di responsabilità degli enti, è ammissibile il riesame del sequestro preventivo proposto dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente anche in assenza della formale costituzione ex art. 39 d.lgs. n. 231/2001, purché non sia stata previamente o contestualmente comunicata l’informazione di garanzia ex art. 57 del medesimo decreto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 20659

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 22/05/2026

Data Deposito: 04/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. I. V. S. C. IN PERS. LEG. RAPPR. PRO-TEMPORE E PRES. CONSIGLIO AMM.NE L. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 26/03/2026 del TRIBUNALE di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Potenza;

lette le conclusioni scritte della difesa in data 07/05/2026 con le quali si è chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Libertà di Potenza, con ordinanza in data 26/03/2026, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame presentata da L. G. quale legale rappresentante di D. I. V. soc. coop. nei confronti del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Potenza, diretto e per equivalente, avente ad oggetto la somma di 114.806,73 euro in relazione ai delitti di indebita compensazione di crediti inesistenti ed autoriciclaggio. Riteneva il tribunale che L. non poteva proporre istanza di riesame nell’interesse della persona giuridica essendo la stessa ugualmente indagata ed operando, così, il divieto di cui all’art. 39 d.lgs. 231 del 2001.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv.to L., deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e segnatamente degli articoli 39 d.lgs. 231/2001, 324 cod. proc. pen. e 24 Cost. posto che nel caso in esame era stata fatta applicazione della disciplina dettata dal citato art. 39 benché fosse assente il presupposto indefettibile del conflitto di interessi tra società e legale rappresentante, costituito dalla esistenza di un procedimento amministrativo a carico dell’ente cui non risultava contestata mai alcuna responsabilità amministrativa. Tale dato risultava dalla mancata notifica all’ente di qualsiasi informazione di garanzia nonché dalla mancata indicazione della D. I. V. soc. coop. nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare quale soggetto imputato, al contrario, della Tax e L. s. srls, cui era stata elevata una contestazione specifica. Solo Lauria, quindi, era stato chiamato a rispondere dei fatti e, pertanto, non poteva ritenersi sussistere la condizione di incompatibilità rilevata dal giudice del riesame reale non sussistendo il conflitto di interessi.

3. Il Procuratore Generale trasmetteva le proprie conclusioni in cancelleria chiedendo l’accoglimento del ricorso stante che il presupposto applicativo del conflitto di interessi di cui all’art. 39 d.lgs. 231/2001 non era stato in alcun modo dimostrato dal Tribunale procedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

1.1. Ed invero secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs. medesimo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, omissis, Rv. 264309 – 01).

Il principio stabilito dal massimo consesso risulta poi essere stato ribadito anche da pronunce delle sezioni semplici; invero si è affermato come in tema misure cautelari reali, è ammissibile la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo relativo a beni appartenenti ad un ente, presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante dell’ente medesimo, nel caso in cui quest’ultimo, in qualità di persona fisica, risulti indagato per il reato presupposto dell’illecito amministrativo, ma non vi sia conoscenza della pendenza, a carico dell’ente, di un procedimento per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, potendo l’ente legittimamente ritenere di agire in veste di terzo, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati (Sez. 3, n. 9243 del 23/01/2025, omissis, Rv. 287678 – 01).

Lo stesso principio risulta stabilito anche da ulteriori pronunce di legittimità non massimate che hanno approfondito il tema dei presupposti per ritenere operativo il divieto di cui all’art. 39 d.lgs. 231/2001. In particolare, secondo una prima pronuncia (Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024, Colombini s.r.l., non mass.) il giudice di merito che dichiari l’inammissibilità dell’istanza di riesame ex art. 39 cit. “avrebbe dovuto quindi accertare, al fine di verificare l’ammissibilità della richiesta di riesame, cosa sia stato effettivamente comunicato all’ente e se l’ente, in concreto, al momento della proposizione della richiesta di riesame, fosse consapevole di essere indagato e dunque, fosse consapevole della incompatibilità assoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autore dell’reato presupposto”.

Analoghe conclusioni vengono tratte da Sez. 3, n. 9244 del 23/01/2025, omissis, non mass., secondo cui il principio in base al quale il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 “non trova applicazione quando l’ente ed il suo legale rappresentante non abbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l’illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il suo legale rappresentante. Invero, sembra ragionevole ritenere che l’ente al quale nell’ambito di un procedimento penale sia stato sequestrato un bene, se non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001, legittimamente assuma di essere nella posizione del “terzo” di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. Per un verso, infatti, è indiscusso sia che un ente possa essere attinto da un provvedimento di sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale senza essere sottoposto a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, sia che, in tal caso, lo stesso ente sia legittimato ad agire in persona del suo legale rappresentante quale soggetto («persona») avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, quindi quale “terzo”, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, omissis, Rv. 286321 – 01). Sotto altro profilo, poi, non può ritenersi configurabile un onere dell’ente di informarsi di propria iniziativa dell’esistenza di pendenze a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001, prima di attivare rimedi giurisdizionali nell’ambito di un procedimento penale, quando è disposto ed eseguito un sequestro che attinge beni nella sua disponibilità”.

1.2. Invero, non solo è ammissibile, e di certo non irragionevole supporre, che i beni di un ente siano stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in difetto di annotazioni, e di ipotesi investigative, per illecito amministrativo dipendente da reato. Ma, per di più, l’autorità giudiziaria procedente ha l’obbligo di dare comunicazione all’ente della pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro, come si desume, in particolare, dal rinvio effettuato alle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. cit., da leggere in combinato disposto con l’art. 293 cod. proc. pen.), oltre che, più in generale, dalle disposizioni che prevedono, a tutela e in favore dell’ente, la nomina del difensore di ufficio (art. 40 d.lgs. cit.) e l’invio dell’informazione di garanzia (art. 57 d.lgs. cit.).

1.2.1. Ad avviso della sentenza “P.” deve poi essere rilevato “che l’ente, quando agisce quale soggetto avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale senza assumere la posizione di parte, non può dirsi che «partecipa al procedimento penale», condizione questa per l’operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia, oltre che per la configurabilità degli oneri di costituzione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. E appare plausibile concludere che anche l’ente il quale confidi legittimamente di agire quale “terzo” avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale non possa subire l’applicazione del divieto e degli oneri di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001”.

1.2.2. Invero – si chiarisce nella sentenza “Italiano” – se in questa ipotesi si ritenessero applicabili il divieto e gli oneri di cui all’art. 39 d.lgs. cit., l’ente, il quale ha agito a tutela dei propri diritti rispettando le regole formali da esso ragionevolmente ritenute applicabili, vedrebbe vanificate e rese inefficaci tutte le sue iniziative a causa della successiva emersione di una circostanza, la pendenza del procedimento a suo carico per un illecito amministrativo dipendente da reato, che, nel momento in cui reagisce al provvedimento di sequestro, gli è ignota non per propria negligenza, ma per la mancata comunicazione dell’autorità giudiziaria procedente, pur tenuta ad inviargli l’informazione di garanzia. In altri termini, se nell’ipotesi indicata si ritenessero applicabili il divieto e gli oneri di cui all’art. 39 d.lgs. cit., l’ente incorrerebbe nella sanzione della inammissibilità per cause da esso incolpevolmente non previste, con conseguente irragionevole sacrificio del suo diritto di difesa.

2. I suddetti princìpi vanno ribaditi nel caso oggetto di giudizio; invero dagli atti allegati al ricorso (richiesta di rinvio a giudizio e decreto di fissazione dell’udienza preliminare) non risulta che all’ente DGLC Impianti sia stata contestata alcuna responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001 così che difetta il presupposto unico ed imprescindibile per affermare l’applicabilità delle ragioni di incompatibilità previste dall’art. 39 cit. Né il tribunale del riesame nell’affermare la natura di soggetto indagato dell’ente indica con la necessaria specificazione un qualsiasi atto del procedimento da cui ricava tale particolare posizione.

Deve pertanto affermarsi che il tribunale del riesame che dichiari l’inammissibilità dell’istanza avanzata dal legale rappresentante di un ente per sussistenza delle ragioni di incompatibilità dettate dall’art. 39 d.lgs. 231/2001 ha l’onere di indicare nel provvedimento stesso gli atti dai quali risulti l’avvenuta comunicazione all’ente della sua qualità di soggetto personalmente coinvolto nel procedimento penale; atti che possono ricavarsi dall’iscrizione nel registro di reato ex art. 55 d.lgs. 231/2001, dalla comunicazione dell’informazione di garanzia ex art. 57, dalla contestazione dell’illecito amministrativo (art. 59), ovvero dall’applicazione di una misura cautelare ex art. 45 stessa disciplina ma che viceversa non possono desumersi dal generico coinvolgimento della persona giuridica nelle attività illecite per il tramite dei propri rappresentanti legali od amministratori di fatto.

Difatti, in assenza di elementi specifici per affermare che l’ente sia attualmente indagato al momento della proposizione del riesame il tribunale non può ricavare la sussistenza delle ragioni di incompatibilità stabilite dal primo comma dell’art. 39 cit. dalla sola circostanza del compimento di operazioni illecite dal rappresentante legale della persona giuridica, trattandosi di circostanza che pur essendo contestata ritualmente, non è sufficiente a dimostrare il diretto coinvolgimento dell’ente nel procedimento penale quale soggetto indagato.

3. Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen. per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Roma, 22 maggio 2026

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