Cass. pen., sez. II, 22/05/2026 (ud. 22/05/2026, dep. 4/06/2026), n. 20657 (Pres. Pellegrino, Rel. Pardo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’obbligo della Corte di Cassazione di rilevare la prescrizione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata, quando il ricorso non è inammissibile, valga anche se il ricorso del pubblico ministero riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Cagliari riteneva l’imputato colpevole del delitto di ricettazione e, concessa al predetto l’attenuante di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, richiamava a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’obbligo di rilievo, in capo alla Corte di Cassazione, dell’intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal pubblico ministero esclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023).
I risvolti applicativi
L’obbligo della Corte di Cassazione di rilevare d’ufficio la prescrizione maturata, con annullamento senza rinvio della sentenza in assenza di inammissibilità del ricorso, sussiste anche nel caso di ricorso del pubblico ministero, limitato ai soli motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.





