Le somme rivenienti dal recesso anticipato da una polizza assicurativa sono confiscabili per equivalente e sequestrabili?

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Cass. pen., sez. II, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 30/04/2026), n. 15877 (Pres. Alma, Rel. Sgadari)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le somme derivanti dall’estinzione anticipata di una polizza assicurativa siano soggette a confisca per equivalente e a sequestro.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Avellino, in sede cautelare, rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva, a sua volta, respinto una richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una polizza assicurativa o di limitazione della misura cautelare.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale sono assoggettabili a confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, in quanto alle stesse non si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

I risvolti applicativi

Le somme derivanti dall’estinzione anticipata di una polizza assicurativa per recesso dell’assicurato, non reinvestite a fini previdenziali, sono assoggettabili a confisca per equivalente e sequestro nei limiti del profitto, non operando i limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c.[1] per la perdita della funzione previdenziale del contratto.

[1]Ai sensi del quale: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15877 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 25/03/2026

Data Deposito: 30/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V. A. G., nata a … il …

avverso l’ordinanza del 08/01/2026 del TRIBUNALE di AVELLINO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le note di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositate nell’interesse della ricorrente, con le quali si insiste nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva, a sua volta, respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una polizza assicurativa o di limitazione della misura cautelare secondo i parametri di cui all’art. 545, comma 7, cod. proc. civ.

La ricorrente è stata rinviata a giudizio per il reato di riciclaggio, non avendo concorso in quelli di cui all’art. 316-ter cod.pen. ed autoriciclaggio commessi dal di lei fratello ed aventi ad oggetto erogazioni pubbliche per euro 200 mila, somma che era confluita sul conto corrente dell’imputata e poi, in parte, stornata ad una società per azioni.

Il Tribunale, prendendo spunto da una sentenza di legittimità ampiamente richiamata nel provvedimento, ha ritenuto che la polizza assicurativa fosse sequestrabile per intero e senza le limitazioni previste dall’art. 545 cod. proc. civ., in quanto il contratto assicurativo stipulato dalla ricorrente era ancora in corso, sicché la somma portata dalla polizza non poteva essere connotata, al momento del sequestro, da alcuna finalità volta a configurarla come indennità assimilabile ad una pensione e per questo almeno in parte impignorabile.

2. Ricorre per cassazione A. G. V., deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto che la polizza assicurativa intestata alla ricorrente, avente pacifica natura previdenziale (come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata), fosse per questo impignorabile o, comunque, che la sua pignorabilità fosse soggetta ai limiti fissati dall’art.545, comma 7, cod. proc. civ.

L’applicazione dei limiti previsti da quest’ultima norma si estenderebbe anche ai contratti in corso, come quello in esame, in base ad una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, avuto riguardo al fatto che il sequestro avrebbe ad oggetto ciò che non potrebbe mai essere oggetto di confisca futura per equivalente, rivelandosi per questo privo della sua funzione e concretamente lesivo, nell’attualità, dei diritti del titolare del contratto assicurativo o dei suoi beneficiari, i quali sarebbero costretti ad esperire “complesse iniziative giudiziarie per ottenere quanto a loro già spettante”, con il che evidenziandosi l’interesse della ricorrente al dissequestro immediato della polizza.

D’altra parte, la funzione sanzionatoria e punitiva della misura sarebbe salvaguardata dalla possibilità di disporre il sequestro in caso di riscatto anticipato della polizza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. La ricorrente assume che il contratto di assicurazione, che sta alla base della polizza oggetto di sequestro, avrebbe natura previdenziale in quanto si tratterebbe di un contratto di assicurazione sulla vita di tipo tradizionale.

I giudici di merito non hanno adeguatamente approfondito il tema della interpretazione dello specifico contratto di che trattasi, adagiandosi su quanto sostenuto dalla ricorrente.

La questione non è irrilevante e, trattandosi di accertamento di merito, potrà formare oggetto di valutazione nella opportuna sede, dal momento che – seguendo la giurisprudenza richiamata, ad opposti fini, sia dalla ricorrente che dal Tribunale e qui condivisa (Sez. 6. N. 34306 del 16/09/2025, omissis, Rv. 288719-01) – la parziale impignorabilità del bene, a motivo della sua natura previdenziale, può riconnettersi solo ai contratti di assicurazione sulla vita di tipo tradizionale e non a quelli che presentano caratteristiche tali da rivelare anche una attitudine a fungere da strumento finanziario di tipo speculativo.

Nella motivazione della richiamata decisione, si legge, al paragrafo 8: “La giurisprudenza civile distingue, poi, nell’ambito del contratto di assicurazione, le polizze sulla vita, cd. tradizionali, dalle polizze-vita a contenuto finanziario. Le prime assolvono ad una funzione demografico-previdenziale poiché con la stipulazione dell’assicurazione l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale, in tali strumenti, è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. La funzione demografica dell’assicurazione sulla vita consiste, pertanto, nel coprire il rischio legato alla durata della vita umana, ovvero la premorienza (morte prima del previsto) o la longevità (vita oltre le aspettative), per fornire un capitale o una rendita ai beneficiari o all’assicurato stesso. Le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario, variabile a seconda della tipologia distinguendosi tra polizze cd. “linked” “pure”, “unit linked” e “index link” – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (e il cui rendimento è parametrato all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In questa tipologia di polizze la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. “tradizionali” ex art. 1882 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29583, Rv. 662705-02; Cass. Sez. 1, 09/04/2024,

n. 9418, Rv. 670878-02). La giurisprudenza civile è, peraltro, univoca nell’affermare che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito al prodotto, il giudice del merito è tenuto a compiere una operazione di ermeneutica contrattuale per accertare se un dato contratto integri una vera e propria polizza assicurativa sulla vita o un investimento in uno strumento finanziario (Cass. Sez. 1, 09/04/2024, n. 9418, Rv. 670878 -01)”.

Occorre, peraltro, ricordare che l’interpretazione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., può basarsi, oltre che su dati oggettivi, anche sulla intenzione dei contraenti e sul loro comportamento successivo alla conclusione del negozio, sicché non potrà non valorizzarsi la circostanza che la ricorrente, nel caso in esame, dopo meno di un anno dalla conclusione del contratto di assicurazione di cui si discute – di durata, invero, assai limitata ab origine, specie se rapportata all’età della contraente – aveva chiesto all’istituto bancario il riscatto anticipato della polizza assicurativa (cfr. fg. 6 dell’ordinanza impugnata).

2. Tuttavia, a prescindere da queste considerazioni, a voler seguire la tesi sostenuta in ricorso in ordine alla natura del contratto assicurativo sulla vita come di tipo “tradizionale” (e, quindi, a contenuto esclusivamente previdenziale), la ricorrente si dimostra priva di interesse concreto ed attuale a chiedere la caducazione della misura ablativa o una sua limitazione.

Il contratto è tuttora in corso ed i suoi effetti non sono in alcun modo pregiudicati dalla misura reale; non sono previsti adempimenti in corso d’opera o liquidazioni di cedole e, alla scadenza naturale o al verificarsi dell’evento previsto dai contraenti, laddove il negozio dovesse essere qualificato come di tipo esclusivamente previdenziale, si dovrà procedere da parte del giudice di merito ad una ablazione parziale, che terrà conto, secondo i principi di diritto tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, omissis, Rv. 283245-01), dei limiti alla impignorabilità dei beni fissati dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.

In caso contrario, l’ablazione non incontrerà limiti di sorta.

Nelle more, i diritti della ricorrente non sono pregiudicati da alcunché che dipenda dal sequestro e, proprio in forza della specifica finalità del contratto assicurativo come propugnata dall’imputata, la soddisfazione del suo interesse o di quello dei suoi beneficiari avverrà nel futuro e non nell’attualità, tanto quanto l’esperimento di eventuali richieste di revoca parziale della misura e di restituzione.

D’altra parte, senza l’azionamento, da parte della ricorrente, della facoltà di riscatto anticipato, l’interesse al dissequestro sarebbe parimenti privo di concretezza e di attualità, poiché il contratto continuerebbe il suo corso allo stesso modo che in costanza di sequestro; mentre, il riscatto anticipato della polizza non meriterebbe alcuna tutela giuridica nel senso voluto dall’imputata, sulla base di quanto correttamente osservato dalla sentenza della Corte di cassazione che si è richiamata.

In tale statuizione, infatti, è stato formulato il principio di diritto secondo cui, sono assoggettabili a confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, in quanto alle stesse non si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

Diversamente opinando, si avallerebbero comportamenti non ammissibili da parte di soggetti indagati per riciclaggio: basterebbe a costoro impiegare le somme profitto del reato in un contratto assicurativo sulla vita per impedire qualunque misura cautelare.

Tanto supera ed assorbe ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note depositate.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/03/2026

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