Le frequentazioni ambigue possono precludere il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione?

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Cass. pen., sez. III, 26/05/2026 (ud. 26/05/2026, dep. 25/06/2026), n. 23645 (Pres. Di Stasi, Rel. Gai)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le frequentazioni ambigue possano integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo a titolo di ingiusta riparazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice della riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di una sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione, rigettava una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla privazione della libertà personale subita dall’odierno istante nell’ambito di un procedimento nel quale era stato destinatario di una misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per i quali era stata condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula liberatoria perché il fatto non sussiste.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019).

I risvolti applicativi

Le frequentazioni ambigue possono integrare colpa grave ostativa all’indennizzo per ingiusta detenzione anche se con congiunti, ove vi sia consapevole relazione con soggetti dediti ad attività illecite e in assenza di necessità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23645 Anno 2026

Presidente: DI STASI ANTONELLA

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 26/05/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: N. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 13/03/2026 della Corte d’appello di Caltanissetta

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice della riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di sentenza di annullamento n. 33000/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da N. A., in relazione alla privazione della libertà personale subita nell’ambito di un procedimento nel quale, per quanto qui di rilievo, era stato destinatario di una misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per i quali era stata condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula liberatoria perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso per cassazione il N., a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.

La corte territoriale avrebbe reso una motivazione che contraddice la sentenza di assoluzione e la prima ordinanza che aveva riconosciuto l’ingiusta detezione.

Il giudice della riparazione aveva demandato la valutazione di comportamenti del N. rimproverabili dal punto di vista della colpa, ancorchè privi di valenza sotto il profilo della responsabilità e la loro concausalità rispetto all’adozione della misura cautelare. In particolare, la corte territoriale avrebbe evocato quegli stessi elementi che erano stati ritenuti dalla medesima Corte inidonei all’adozione della

misura in sede di accoglimento della domanda di indennizzo, per escludere la riparazione. Ci riferì si riferisce, in particolare, alla pregressa condanna per l’operazione S. in materia di stupefacenti e alle dichiarazioni di F. C., nel procedimento per usura, elementi questi che non potevano ritenersi predittivi della dimensione diffusa di quell’esercizio potere di intimidazione tale da integrare la condizione normativa descritta dall’articolo 416 bis cod. pen. La corte territoriale li avrebbe ritenuti idonei, invece, per fondare un giudizio di colpa grave a carico del ricorrente con argomentazioni illogiche e contraddittorie. Sotto un primo profilo l’ordinanza gravata avrebbe richiamato il contenuto delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano reso al riguardo dichiarazioni confluite nel processo S. per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commesse dal 1997 al 1999, prive di alcun riferimento specifico a comportamenti posti in essere dal N. dopo la suddetta data di commissione del reato già giudicato nel processo S.. Di poi, l’ordinanza impugnata avrebbe evocato una precedente condanna per usura del fratello M. valorizzando un incontro finalizzato ad affrontare problematiche riguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari, qualificato quale indice di frequentazione ambigue e di connivenza senza considerare il contesto familiare. Avrebbe infine valorizzato la vicenda P. senza spiegare concretamente come detta vicenda si ponga in rapporto di causa effetto con l’adozione della misura.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va pertanto rigettato.

La corte territoriale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione a cui doveva attenersi quale giudice del rinvio, non sussistono i presupposti per il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione ricorrendo una situazione di colpa grave sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare e ostativa all’indennizzo.

La sentenza di annullamento, dopo avere rilevato che l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione si era limitata a riprodurre lo schema argomentativo usato dalla sentenza assolutoria, senza operare un autonomo accertamento dell’eventuale concorso di colpa dell’interessato, valutazione che contraddice i principi della giurisprudenza, nel solco dei quali, il giudice della riparazione, pur dovendo operare sullo stesso materiale probatorio del giudice del merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo nel quale ha libertà di valutazione del materiale probatorio e, nell’ambito della valutazione autonoma, il giudice della riparazione può giungere a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con il limite, tuttavia, di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate, in quanto l’operazione logica propria del giudice del processo penale è distinta da quella cui è chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’altrui errore, alla produzione dell’evento “detenzione”, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, N., pag. 8), aveva demandato al giudice della riparazione di valutare se condotte antecedenti all’emissione della ordinanza di custodia cautelare e poste in essere dal N., evidenziassero, per macroscopica imprudenza e superficialità, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’A.G., concretatasi nell’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

6. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione che, applicando i principi reiteratamente espressi in tema e sopra richiamati, con autonoma valutazione, ha individuato quelle condotte colpose, anteriori al momento dell’adozione della misura che, in via sinergica, hanno avuto incidenza sull’adozione della misura. In particolare, la condanna nel processo S. per traffico di stupefacenti nell’arco temporale 1997-1999, anteriore alla contestazione di cui all’art. 416 bis cod.pen. per la quale era stato attinto da misura cautelare, e poi assolto in via definitiva, aveva comunque rivelato l’esistenza di una rete relazione tra gli imputati, tra cui N. A., nell’ambito del narcotraffico, circostanza oggettiva e causalmente incidente nel giudizio cautelare, avendo avuto efficacia eziologica all’applicazione della misura cautelare. Parimenti incidente, per quanto rileva in questa sede, la vicenda che coinvolge il fratello M., condannato per il reato di usura, e in particolare l’incontro tra costoro e la vittima, incontro finalizzato, come si legge nell’ordinanza impugnata, ad affrontare problematiche riguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari al netto del silenzio serbato nell’occasione dall’odierno ricorrente non può che essere indice quantomeno di frequentazioni ambigue e di connivenza sia pure con un familiare (cfr. pag. 6), conclusione rafforzata dal contenuto dichiarativo reso dalla vittima e riportato nell’ordinanza. Infine, anche la c.d. vicenda P. evidenziava un quadro di elementi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. In particolare, S. P. aveva reso circostanziate dichiarazioni riferendo che, nel 1999, M. N. lo aveva incaricato di prelevare alcune armi da un villino di campagna del fratello A., arrestato pochi giorni prima, e di portarle in una sua masseria e che, in alcune occasioni, aveva visto A. N. far uso di armi.

Per quanto i giudici del merito non abbiano ritenuto provata la dimensione mafiosa di quel sodalizio criminale destinato ad operare nel settore degli omicidi, dell’usura, del narcotraffico, avendo assolto N. A. dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in osservanza di quanto le era demandato dalla sentenza rescindente, la ricorrenza di plurime condotte anteriori all’adozione della misura, come sopra evidenziate, che, sebbene penalmente insufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità per il reato contestato, hanno determinato “una situazione di ambiguità e di apparenza di continuità all’ambiente cui si riferiva la contestazione”, condizione che ha certamente concorso ad ingenerare nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della partecipazione di N. A. al reato contestato in sede cautelare ed ha quindi svolto una efficacia causale rispetto all’adozione dell’ordinanza cautelare ed al suo mantenimento.

7. L’ordinanza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra avendo esplicitato le condotte aventi valenza sinergica rispetto all’applicazione della misura cautelare, essendo state le stesse oggettivamente idonee a indurre in errore l’A.G. in ordine alla sua non estraneità ai reati contestati secondo i principi reiteratamente espressi per cui le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019, Rv. 277475 -01).

Si tratta di una motivazione puntuale e logica e giuridicamente corretta.

8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione dello svolgimento di attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così è deciso, 26/05/2026

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