Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 30/07/2026), n. 29074 (Pres. Pistorelli, Rel. Frau)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso in cui sia intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall’imputato imponga l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma rilevava come fosse decorso il termine della prescrizione, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo e appellata dall’imputato, dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso in cui sia intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022).
I risvolti applicativi
In caso di declaratoria di prescrizione priva di motivazione sulla responsabilità dell’imputato ai fini civili, l’accoglimento del ricorso dell’imputato comporta l’annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p.[1] al giudice civile competente in grado d’appello, non residuando, una volta estinto il reato, alcun potere decisorio del giudice penale sulle statuizioni civili.
[1]Ai sensi del quale: “1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 29074
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udienza: 25/06/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: C. E. nato a Viterbo il 16/02/1965
avverso la sentenza del 07/04/2026 della Corte d’appello di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato ascritto a C. E. estinto per prescrizione; ai fini civili chiede l’annullamento con rinvio innanzi al giudice civile competente.
L’avvocato O. P., difensore di fiducia di C. E., si associa alle conclusioni del Procuratore generale ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7 aprile 2026 la quale, rilevato che era decorso il termine della prescrizione, «in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5.5.2026 appellata da C. T.», ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo e «confermato nel resto la sentenza di primo grado».
La prima sentenza, peraltro, aveva riguardato non solo il C., ma anche l’attuale ricorrente E. C., il quale, essendo stato condannato, aveva anch’egli proposto appello. Le posizioni sostanziali e processuali dei due imputati erano strettamente connesse e in certa misura sovrapponibili, atteso che entrambi rispondevano del medesimo delitto di diffamazione, il C. quale giornalista, il C. quale direttore responsabile, accusato di avere omesso i necessari controlli.
La sentenza d’appello, pronunciandosi sulla sola posizione del C. e confermando «nel resto» quella di primo grado, oltre a fare proprie le statuizioni civili (vi era parte civile costituita), ha altresì implicitamente confermato la condanna del C..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E. C. per mezzo del difensore di fiducia, attraverso motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nella sostanza il ricorrente fa valere, sotto diversi profili di diritto, violazioni di legge connesse alla medesima circostanza, ovvero ch’egli avesse puntualmente proposto appello insieme al C. e che la Corte, per errore, si sia pronunciata solo sulla posizione dell’altro appellante. Omettendo di pronunciarsi sui suoi motivi di appello, la Corte avrebbe violato più disposizioni di legge.
In primo luogo, risulta violato il principio dell’obbligo di motivazione di cui l’art.125, comma 3, cod. proc. pen.
Risulta altresì violato il principio devolutivo di cui all’art. 597 cod. proc. pen.
È, infine, violata la norma di cui all’ art.598-bis cod. proc. pen. atteso che non si sono neppure prese in considerazione le conclusioni scritte presentate dalla parte nell’ambito di un rito cartolare.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l’art.157 cod. pen., omettendo di dichiarare una prescrizione che era maturata nel corso del giudizio.
3. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. In relazione ai motivi dedotti, va premesso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; qualora siano dedotti errores in procedendo, la Corte ha, dunque, il potere e il dovere di operare un controllo degli atti presenti al fascicolo del procedimento, per la verifica della fondatezza dei motivi.
Dalla verifica operata sugli atti, emerge che sia C. che C. avevano proposto appello, sollecitando una nuova e diversa valutazione nel merito della condanna che, in primo grado, era intervenuta a loro carico, rispettivamente, per il delitto di diffamazione e di omesso controllo ex art. 57 cod. pen.. La sentenza emessa in grado d’appello, correttamente, nell’intestazione riporta entrambi i nominativi, tanto che entrambi risultano citati e hanno rassegnato conclusioni scritte attraverso i rispettivi difensori; nella parte dedicata allo svolgimento del processo, peraltro, è stato dato atto della sola impugnazione presentata dal C. e solo sulla sua posizione viene articolata la motivazione. Pur condividendo il giudizio di responsabilità del giudice del primo grado, la Corte territoriale ha rilevato che, nelle more procedimentali, era maturato il termine della prescrizione. Nel dispositivo, dunque, ancora una volta il giudice dell’appello si è pronunciato sulla sola posizione del C., dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti.
È di tutta evidenza come l’omessa pronuncia sulla posizione del ricorrente, sia stata il frutto di un errore da parte del giudice dell’appello, il quale ha integralmente pretermesso la motivazione relativa al secondo appellante.
Il vizio della motivazione per omissione ricorre quando la medesima sia carente e non idonea a ricostruire esaustivamente il percorso logico seguito dal giudice.
Qualora la motivazione manchi del tutto, il difetto si traduce in una violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente del provvedimento, in quanto risulta violato il principio dell’obbligo di motivazione che incombe sul giudice in forza dell’art.125, comma 3, cod proc.pen.
Nel caso che ci occupa, il vizio in cui incorre la Corte d’appello va oltre il vizio della motivazione, atteso che, più macroscopicamente, si è integralmente pretermessa la posizione processuale dell’attuale ricorrente il quale, pur presente nell’intestazione della sentenza, non viene neppure menzionato in tutte le partizioni successive dell’atto, dallo svolgimento del processo, alla motivazione e, financo, al dispositivo.
L’attuale ricorso, esclusivamente finalizzato al riconoscimento della causa estintiva, deve pertanto essere accolto sotto tale profilo di diritto, con assorbimento degli ulteriori aspetti sollevati.
Preso atto che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione e che questi, d’altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.
3. Permane, ex art.578, comma 1, cod. proc. pen., la necessità di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili.
La Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell’imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale. Le ragioni di tale ermeneusi risiedono nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, omissis, Rv. 256087, secondo cui, nel caso in cui sia intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale. (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, omissis, Rv. 283817 – 01).
Alla luce di tali valutazioni la sentenza, annullata agli effetti penali, deve essere rinviata al Giudice civile competente a decidere sulle relative statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché’ il reato è prescritto e rinvia agli effetti civili al Giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così è deciso, 25/06/2026






