Cass. pen., sez. V, 5/12/2025 (ud. 5/12/2025, dep. 2/04/2026), n. 12558 (Pres. Catena, Rel. Occhipinti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sospensione dei termini processuali relativa al periodo feriale sia applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile un’istanza di riesame cui si chiedeva l’annullamento di un provvedimento di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, in ottemperanza ad un decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norma processuale, stabilita a pena di nullità, per avere il Tribunale deciso sull’istanza di riesame, oltre il termine di cui all’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sospensione dei termini processuali relativa al periodo feriale – disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dall’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen.- è applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994).
I risvolti applicativi
La sospensione dei termini processuali feriali, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dell’art. 240-bis disp. att. c.p.p., si estende anche ai procedimenti incidentali di impugnazione relativi alle misure cautelari reali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 12558 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 05/12/2025
Data Deposito: 02/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. M. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di Ragusa
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Letta la memoria del difensore, avv. M. S., che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con provvedimento del 5 settembre 2025, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da B. M. S. con cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, in ottemperanza al decreto di perquisizione del Pubblico Ministero del 12 agosto 2025.
Il Tribunale respingeva il rilievo difensivo in ordine alla presunta violazione del termine di 10 giorni previsto, per la decisione sulla richiesta di riesame, dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo applicabile a tale termine il regime di sospensione feriale dei termini processuali; dichiarava inammissibile l’istanza in quanto avente oggetto un mero verbale di sequestro redatto di iniziativa della p.g., mancando un decreto di convalida dello stesso atto o un decreto di sequestro autonomo.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett.c) cod. proc. pen., violazione di norma processuale, stabilita a pena di nullità, per avere il Tribunale deciso sull’istanza di riesame, oltre il termine di cui all’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che i carabinieri avevano redatto un verbale di sequestro in data 14 agosto 2025 e che, stante la mancata convalida dello stesso, avrebbe dovuto procedere alla restituzione del bene.
3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha insistito, con memoria, nell’accoglimento dello stesso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Il primo motivo, con cui si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato perché emesso in violazione dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
Occorre ricordare che la sospensione dei termini processuali relativa al periodo feriale – disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dall’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen.- è applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Rv. 197702). Fanno eccezione i procedimenti di riesame o di appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata- fra cui non rientra il procedimento in esame nel quale si procede per un’ipotesi di furto- per i quali la sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Rv. 247993; Sez. 3, n. 45550 del 18/05/2017, Rv. 271644 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5793 del 03/02/2010, Rv. 246577).
Consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
1.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Dagli atti risulta che il Pubblico Ministero ha emesso, in data 12 agosto 2025, un decreto di “perquisizione personale, locale ed informatica” nei confronti della ricorrente, per il fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione in uso alla medesima potesse rinvenirsi un telefono cellulare, marca … ( cod. n. IMEI …e n. …) costituente corpo del reato, o cosa pertinente allo stesso, disponendo al contempo un “invito” alla medesima a “consegnare” il telefono cellulare suddetto.
In data 14 agosto 2025, i carabinieri di Marina di Ragusa redigevano un verbale di perquisizione, e verbale di sequestro, nel quale davano atto delle operazioni compiute e della consegna spontanea, da parte dell’indagata, del telefono cellulare che veniva “sottoposto a sequestro”.
2. Ciò premesso le doglianze difensive, che prendono avvio da una sequenza operativa diffusa nella prassi, sono manifestamente infondate.
Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero emette decreto di perquisizione, invitando l’indagato alla consegna spontanea dei beni costituenti corpo di reato (o cose pertinenti al reato) e la polizia giudiziaria procede al sequestro dei beni, senza che tale sequestro sia seguito da una convalida da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. l’unico rimedio opponibile dall’interessato è costituito dall’opposizione al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 263 comma 5 cod. proc.pen.
È preclusa la possibilità di proporre istanza di riesame mancando un vero provvedimento di sequestro del pubblico ministero, che costituisce presupposto indefettibile del riesame, ai sensi dell’art. 324 comma 1 cod. proc. pen. (secondo cui la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di «esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro»), non essendo impugnabile il mero verbale della p.g.
Con il decreto, che ha dato origine alla sequenza procedimentale in esame, il pubblico ministero non ha disposto alcun vincolo di sequestro sul bene ma soltanto una perquisizione, pur avendo formulato un invito alla consegna del telefono cui l’indagata ha dato spontanea esecuzione; a tale decreto non ha fatto seguito alcuna convalida dell’operato della p.g.; a fronte di tale situazione l’indagata avrebbe potuto richiedere la restistuzione del bene al pubblico ministero, e, solo a seguito della mancata restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell’ipotesi di diniego ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (così Sez. 2, Sentenza n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208; n. 4263 del 2006, Rv. 233625, n. 40657 del 2012, Rv. 253679; n. 39040 del 2013 Rv. 256327), per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278881-01).
Il sequestro della p.g., in assenza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria procedente nei termini fissati dall’art. 355 cod.proc.pen. è divenuto inefficace; d’altra parte, l’omissione della convalida non può costituire oggetto del giudizio di riesame, spettando in prima battuta allo stesso pubblico ministero l’obbligo di rilevare la sopravvenuta inefficacia e, nel caso di inerzia di quest’ultimo, rimanendo l’interessato tutelato proprio dall’attivazione della procedura di cui all’art. 263 cod. proc. pen.
Consegue la manifesta infondatezza della doglianza concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che risulta avere compiutamente individuato i termini della cornice normativa di riferimento.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/12/2025






