Cass. pen., sez. V, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34283 (Pres. Catena, Rel. Nerucci)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la notifica a mezzo posta non eseguita per la mancata consegna dell’atto ovvero per la sua consegna a persona diversa da quella cui è destinato possa considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della seconda lettera raccomandata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Imperia, dichiarava non doversi procedere contro talune persone imputate di avere commesso il reato di diffamazione, in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere c) ed e) cod. proc. pen. per la mancata applicazione di norme previste a pena di nullità a tutela del diritto di difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la notifica a mezzo posta non eseguita per la mancata consegna dell’atto ovvero per la sua consegna a persona diversa da quella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della seconda lettera raccomandata, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (Sez. 4, n. 446 del 30/4/2025; 4, n. 4359 del 9/1/2024; 5, n. 21492 del 08/03/2022; 3, n. 36330 del 30/06/2021, n. 24807 del 04/04/2019).
I risvolti applicativi
Il procedimento di notificazione a mezzo posta non eseguito per irreperibilità o per consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario non si perfeziona con la mera spedizione della seconda lettera raccomandata informativa, richiedendosi necessariamente la prova certa dell’effettiva ricezione di quest’ultima da parte del notificando.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 34283
Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: NERUCCI RICCARDO
Data Udienza: 09/09/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z. M. nato a … il …
avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte d’appello di Genova;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla questione del difetto di notifica della citazione in appello;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, ha dichiarato non doversi procedere contro M. Z. e R. Z. per il reato di diffamazione, in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.
2. M. Z., tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lettere d) ed e) cod. proc. pen. con riguardo all’omessa acquisizione del video relativo alle operazioni di soccorso del 5 aprile 1992.
Osserva il ricorrente che, nonostante il video costituisca il perno della tesi accusatoria, in quanto relativo ad un intervento dei Vigili del Fuoco cui aveva preso parte il padre della parte civile e sul quale si sono poi innestate le frasi oggetto di contestazione, esso non è mai stato acquisito. Tanto il Tribunale che la Corte di appello si sono infatti riferiti ad esso rifacendosi esclusivamente alle prove orali e alla documentazione cartacea depositata dalle parti, senza quindi visionarlo e omettendo dunque di valutare direttamente se esso contenesse frasi diffamatorie riconducibili al ricorrente. In particolare, l’acquisizione e la visione del filmato sarebbero state idonee a chiarire l’identità della persona soccorsa e le circostanze dell’intervento poi oggetto dei commenti di cui si contesta la carica diffamatoria. Tale attività istruttoria, inoltre, avrebbe potuto far luce sull’effettiva fondatezza dei motivi sui quali si fonda l’onorificenza concessa al padre della parte civili, visto che l’operato di questi è stato espressamente messo in discussione dal ricorrente.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere c) ed e) cod. proc. pen. per la mancata applicazione di norme previste a pena di nullità a tutela del diritto di difesa.
In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado gli ha negato il diritto di rendere dichiarazioni spontanee e ha ingiustamente respinto la richiesta di sentire quale teste l’avvocato B. D. G. in ordine al contesto della vicenda oltre che alla disponibilità del video prima citato. Il ricorrente ribadisce inoltre il vizio consistente nella mancata acquisizione del video, sottolineandone l’attinenza con una violazione del diritto di difesa e lamentando anche il rigetto della richiesta di perizia per verificare la capacità di stare in giudizio. Si contestano infine l’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (sentenza n. 695/1994 di questa Corte, atti di morte, decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1992, documentazione notarile, atti successori, informativa di reato del 5 aprile 1992) e la nullità della sentenza derivante dall’omessa citazione del ricorrente per il processo di appello.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente al difetto di notifica della citazione in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, relativamente all’eccezione di nullità della sentenza per omessa citazione del ricorrente nel giudizio di appello.
L’esame degli atti rivela che la procedura di notifica del decreto di citazione è iniziata con l’invio, in data 19 marzo 2025, di una prima raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a D. Z., presso la quale il ricorrente aveva eletto domicilio; tuttavia, in occasione dell’accesso del 20 marzo 2025 l’atto non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e il giorno stesso, pertanto, si è proceduto al suo deposito presso l’ufficio postale e all’avviso al ricorrente dei suddetti adempimenti mediante invio, presso lo stesso indirizzo, di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento; il successivo 31 marzo, non avendo il destinatario curato il ritiro entro il termine di dieci giorni, l’atto è stato restituito al mittente. Lo Z. non risulta aver mai provveduto al ritiro.
La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 170 cod. proc. pen. e 8 legge 20 novembre 1982. Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che, in caso di omessa consegna del piego raccomandato per rifiuto, assenza o inidoneità delle persone abilitate a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, la busta deve essere depositata presso l’ufficio postale più vicino (comma 1); contestualmente, del tentativo di notifica del piego e del suo avvenuto deposito deve essere dato avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’invito a ritirare l’atto entro sei mesi e l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata (comma 4).
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica a mezzo posta, la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della mera spedizione della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto, mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali ha notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583; 3, n. 36598 del 02/02/2017, Rv. 270729; 5, n. 3514 del 19/09/2018, Rv. 275341; 5, n. 40481 del 18/05/2018, Rv. 273886; 3, n. 11938 del 10/11/2016, Rv. 270306; 3, n. 32119 del 11/06/2013, Rv. 257052).
Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è progressivamente affermato un opposto orientamento per cui la notifica a mezzo posta non eseguita per la mancata consegna dell’atto ovvero per la sua consegna a persona diversa da quella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della seconda lettera raccomandata, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (Sez. 4, n. 446 del 30/4/2025, Rv. 288267; 4, n. 4359 del 9/1/2024, Rv. 285702 – 01; 5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429; 3, n. 36330 del 30/06/2021, Rv. 2819472, n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968). Il principio è stato recepito anche dalle Sezioni Unite civili (n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953), che hanno affermato come, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza o inidoneità di altre persone, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata stessa.
Tale orientamento deve essere condiviso, in quanto la mera spedizione dell’avviso di deposito sarebbe del tutto inutile se non avesse rilevanza l’accertamento dell’effettiva ricezione da parte dell’interessato. Tali conclusioni appaiono poi in linea con la sentenza della Corte cost. n. del 20 settembre 1998 n. 346, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di mancata consegna dell’atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’indicazione di tale sentenza, poi recepita dal legislatore ordinario, non era infatti diretta ad introdurre un adempimento ultroneo e puramente formale, ma a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario quale condizione di conformità ai principi costituzionali della procedura di notificazione a mezzo posta. Non a caso, infatti, la Corte nell’occasione aveva precisato che l’informazione del destinatario dovesse avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento, quest’ultimo, la cui finalità di dare prova dell’effettiva ricezione della raccomandata risulterebbe svuotata nel caso in cui si ritenesse sufficiente, ai fini della validità della notifica, il dato della mera spedizione.
Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, non si può ritenere perfezionata la notifica in quanto non risulta che sia mai entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente la raccomandata contenente l’avviso di deposito previsto dall’art. 8, 4° comma legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’accoglimento di tale eccezione, che ha valore assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso, comporta l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così è deciso, 09/09/2026





