La mancata comparizione dell’imputato senza valido impedimento legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione al suo esame?

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Cass. pen., sez. II, 30/10/2025 (ud. 30/10/2025, dep. 27/11/2025), n. 38502 (Pres. Pellegrino, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancata comparizione dell’imputato senza valido impedimento legittimi la revoca dell’ordinanza di ammissione al suo esame.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Velletri con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di ricettazione ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., 210 e 503 cod. proc. pen., per omesso esame dell’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel caso in cui l’imputato voglia essere esaminato, la mancata comparizione dello stesso, all’udienza fissata per l’incombente, senza addurre alcun legittimo impedimento, rende legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006).

I risvolti applicativi

Se l’imputato non compare all’udienza senza giustificato motivo, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione al suo esame.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38502 Anno 2025

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 30/10/2025

Data Deposito: 27/11/2025

 SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. O., nato in … il …;

avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica depositata il 24/10/2025 dal difensore, avv. P. C. C., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, a cui si riportava integralmente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 25/03/2025, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri del 31/10/2023, appellata da O. A., con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di ricettazione ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. P. C. C., articolando vari motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., 210 e 503 cod. proc. pen., per omesso esame dell’imputato.

In particolare, il ricorrente rileva che, benchè l’esame dell’imputato fosse stato richiesto, all’udienza del 31 ottobre 2023 il giudice, esaurita l’escussione dei testi indotti dal Pubblico Ministero, dichiarava chiusa l’istruttoria ed invitava le parti a discutere, nonostante il difensore si opponesse e chiedesse rinvio per svolgere l’esame dell’imputato, non calendarizzato per quella data.

Al riguardo, censura la motivazione dei giudici di merito poiché arbitraria e poiché fa discendere dall’esercizio di un diritto (quello dell’imputato a non essere presente ad una udienza) il diniego del diritto a rendere l’esame.

Trattandosi di nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita, e di violazione del principio del giusto processo, cristallizzato all’art. 111 Cost., il ricorrente insta pertanto per l’annullamento della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo deduce “vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e): illogicità e assenza della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato con riferimento alla commissione dei fatti”.

In proposito, il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento all’oggetto materiale del reato, deducendo non essere provato che i due personal computer rinvenuti nella vettura guidata dall’imputato fossero i due oggetto di imputazione; lamenta vieppiù il mancato confronto della sentenza con le deduzioni ed i rilievi di carattere decisivo portati in appello.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ancora deduce “vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: illogicità e assenza della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato con riferimento alla commissione dei fatti”.

In particolare, il ricorrente censura come illogica la motivazione della sentenza laddove porta a concludere che la presenza di beni provento di furto in una parte interna e non immediatamente visibile del veicolo sia addebitale a un soggetto che non è proprietario di quel veicolo “e rispetto al quale non è dato conoscere da quanto tempo avesse la disponibilità del mezzo” e come mancante laddove, pur essendo stati tali rilievi proposti col gravame, la Corte di appello ha omesso un confronto con gli stessi.

Lamenta, poi, come i giudici di appello abbiano dato rilievo al comportamento dell’imputato – che aveva spontaneamente condotto gli agenti al veicolo – per trarne la conferma della disponibilità del veicolo stesso in capo al soggetto, anziché trarne dirimente rilievo a sostegno della estraneità dell’imputato ai fatti contestati.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: illogicità e assenza della motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto”, evidenziando l’assenza di motivazione con riferimento al motivo di appello, rubricato sub lett. C), con cui si chiedeva la riqualificazione in furto.

2.5. Con il quinto motivo si deduce “violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 624 c.p.”, evidenziando la vicinanza temporale tra la commissione del furto dei personal computer ed il rinvenimento nella autovettura condotta dall’imputato, in uno con la impossibilità di fornire alcuna giustificazione al riguardo, non essendo stato consentito l’esame dell’A. in sede dibattimentale.

2.6. Con il sesto e il settimo motivo vengono dedotti rispettivamente “vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.” e “violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi attenuata”.

Al riguardo, il ricorrente deduce difetto della motivazione sul punto, essendo il diniego fondato in modo apodittico sulla natura del bene oggetto della condotta, asseritamente contenente dati personali pur in difetto di elementi in tal senso rinvenibili dalla istruttoria; inoltre, lamenta non essere stato dato rilievo, oltre al dato del valore del bene, anche agli ulteriori parametri di cui all’art. 133 cod. pen., al fine di ritenere l’operatività dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., di contro non ostandovi la capacità a delinquere del soggetto, gravato da un solo e risalente precedente penale.

2.7. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, rilevando come la Corte di appello, cui veniva devoluto, con specifica censura, il punto relativo alla dedotta assenza del calcolo della pena, rispondeva alla doglianza non colmando la lacuna, bensì offrendo una motivazione assertiva e contrastante con quella addotta dal giudice di primo grado (vds. pag. 15 ricorso).

3. Il difensore in data 24 ottobre 2025 ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, riportandosi al ricorso ed insistendo nel suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso deve essere rigettato.
  2. 2. L’eccezione di ordine processuale, di cui al primo motivo di ricorso, non può essere accolta siccome infondata.
  3. Al fine di dare risposta al motivo con cui si assume essersi verificata violazione di legge processuale sanzionata da nullità, occorre rilevare come, nella previsione di cui all’art 178, lett. c, cod. proc. pen., sia stabilito essere «sempre prescritta a pena di nullità, l’osservanza delle disposizioni concernenti: […] lett. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato».
  4. Sebbene si registrino pronunce secondo cui l’omesso esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, comunque assicurato dalla facoltà dell’imputato di rendere le sue spontanee dichiarazioni in ogni momento (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, omissis, Rv. 233179 – 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, omissis, Rv. 253459 – 01), in senso contrario si osserva come la nozione di intervento, utilizzata nella norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non si esaurisca nella partecipazione personale dell’imputato (e indagato) al procedimento, ma sia vocata a ricomprendere, al fine di dare concreta attuazione al diritto al giusto processo, tutte le situazioni in cui concretamente si sostanzia l’esercizio del diritto di autodifesa, tra cui vanno ricompresi anche l’esercizio e la gestione del consenso, espressione di valore costituzionale cristallizzato nell’art. 111, comma 5, Cost.
  5. In tal senso non può che rilevarsi, dunque, come l’esame dell’imputato si ponga su un terreno naturalmente deputato all’esercizio del consenso, siccome istituto caratterizzato da amplissimo potere dispositivo della parte – all’esame si procede infatti se l’imputato si presenta e consente di sottoporvisi – e come l’omesso esame dell’imputato possa pertanto comportare una limitazione alla facoltà di intervento dell’imputato (facoltà che può non essere in concreto neppure surrogata dalla possibilità di rendere successive dichiarazioni spontanee).
  6. D’altro canto, essendo l’esame rimesso esclusivamente al consenso dell’imputato, la mancata comparizione dello stesso, all’udienza fissata per l’incombente, senza addurre alcun legittimo impedimento, rende legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282009 – 01; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, omissis, Rv. 244193 – 01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, omissis, Rv. 235110 – 01).
  7. Ciò premesso, nella specie la censura posta – che fa discendere la violazione della norma processuale dal mancato rinvio della udienza per consentire l’espletamento dell’esame dell’imputato, non calendarizzato per quella data – è fuori fuoco, atteso che non risulta inosservanza di alcuna disposizione concernente l’intervento dell’imputato.

8.Invero, risulta dagli atti – atti a cui questa Corte ha accesso, essendo giudice anche del fatto ai fini dell’accertamento del dedotto vizio – che alla udienza del 13 settembre 2023 veniva disposto rinvio alla data del 31 ottobre 2023, senza apertura del dibattimento, disponendosi rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’avv. C. e “mandando al PM per la citazione dei propri testi” in numero di cinque. All’udienza del 31 ottobre 2023, quindi, veniva dichiarata l’assenza dell’imputato e solo a detta udienza le parti formulavano le proprie richieste di prova ed il difensore altresì chiedeva l’esame dell’imputato; alla medesima udienza il giudice ammetteva le prove e, esaurita l’istruttoria, invitava le parti a concludere, rigettando la richiesta del difensore di rinvio per consentire l’esame dell’imputato.

Non vi è stata dunque alcuna calendarizzazione parziale, né l’esclusione dell’esame dell’imputato per la data del 31 ottobre 2023. La disposizione contenuta a verbale del 13 settembre 2023, e data in relazione alla sola citazione dei testi del Pubblico Ministero, senza cioè fare anche riferimento all’esame dell’imputato, risponde d’altro canto ad espresse previsioni di legge in tema di organizzazione della udienza che non includono alcuna intimazione dell’imputato a comparire per rendere esame. Invero, dalla lettura combinata delle norme di cui agli artt. 468, 477 e 145, disp. att., cod. proc. pen., anche in esito alle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere disposta la sola citazione di testi, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen., non anche dell’imputato.

Come già rilevato dai giudici di appello, poi, l’imputato era assente all’udienza del 31 ottobre 2023, senza addurre alcun legittimo impedimento, né risultavano calendarizzate udienze successive, di talché legittimamente non veniva accordato un rinvio per l’incombente, veniva dichiarata chiusa l’istruttoria con corretto invito alle parti ad esporre le proprie conclusioni.

D’altro canto, la tensione esistente tra il diritto a rimanere assente ed il diritto a rendere esame si verifica ogniqualvolta sia fatta richiesta di sottoporre ad esame l’imputato e la soluzione è comunque rimessa alla scelta dello stesso, scelta che nella specie non poteva neppure ritenersi erroneamente formata sulla base di una calendarizzazione dell’attività di udienza, di contro ben potendo l’attività istruttoria legittimamente esaurirsi, come avvenuto, in un’unica udienza.

Con la scelta di non presentarsi all’udienza, l’imputato ha così volontariamente “accettato il rischio” di non poter rendere l’esame richiesto nell’ipotesi (come verificatosi) che il giudice avesse ritenuto conclusa l’istruttoria dibattimentale ed il processo pronto per essere deciso. Diversamente opinando, si finirebbe per provocare il diverso – ed inaccettabile – rischio dello stallo processuale che l’imputato potrebbe provocare decidendo di non comparire (per rendere l’esame) ovvero di procrastinare a suo piacimento la propria comparizione in udienza per lo svolgimento di detto incombente.

Non risulta dunque verificatasi la dedotta violazione di norme prescritte a pena di nullità.

3. Il secondo motivo è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte territoriale e si limita a riproporre le medesime deduzioni proposte con l’atto di appello e disattese, con motivazione compiuta, logica e congrua. Peraltro, lo stesso ricorrente lamenta genericamente e cumulativamente vizi di motivazione, neppure invocando il vizio tipizzato, ma deducendo una mera illogicità della motivazione.

Ad ogni buon conto, si rileva come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato. Invero, in presenza di una “doppia conforme”, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, di talché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, omissis, Rv. 277593 – 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, omissis, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, omissis, Rv. 281811 – 01, non mass. sul punto).

Inoltre, in caso di “doppia conforme” affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, risultando giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati ed uniformità di valutazioni, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr., Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, omissis, Rv. 197250 – 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, omissis, Rv. 197497 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, omissis, Rv. 198487 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, omissis, Rv. 209145 – 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, omissis, Rv. 224079 – 01).

Nella specie, la Corte di appello, mostrando di avere preso in considerazione le discrasie evidenziate nell’atto di impugnazione con riferimento ai beni oggetto della condotta, le ha ritenute irrilevanti; inoltre, sulla medesima questione devoluta al giudice di appello, si era pronunciato anche il primo giudice, evidenziando, con motivazione specifica, puntuale e logica, che i due computer sequestrati, provento di furto, rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, erano stati poi effettivamente restituiti ai legittimi proprietari, di talché nessuna incertezza poteva residuare sulla individuazione dei beni e sulla provenienza delittuosa degli stessi dai furti commessi ai danni di G. R. e D. C. (vds. pag. 3 sentenza di primo grado). Inoltre, risultano anche spiegate le apparenti difformi indicazioni di marca (l’una, HP, riferita al computer, e l’altra, S., riferita all’hard disk): circostanze con cui neppure il ricorrente si confronta, limitandosi a riproporre, in questa sede, una diversa lettura del materiale probatorio, che tuttavia esula dai poteri del giudice di legittimità, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato, verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

4. Il terzo motivo risulta aspecifico e manifestamente infondato.

Invero, è stata ritenuta, con motivazione compiuta e logica, la piena disponibilità, in capo all’imputato, del mezzo all’interno del quale venivano rinvenuti i beni di provenienza furtiva, e ciò sulla base di elementi di ordine fattuale e logico (vds. pag. 3 sentenza di primo grado). Tale motivazione, certamente non mancante né apparente, viene censurata in ricorso come meramente illogica; dunque, con motivo diverso da quelli tipizzati (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), che non può aspirare a fondare un giudizio di ammissibilità del ricorso.

Peraltro, neppure può ritenersi censurabile la sentenza per non avere preso in considerazione la deduzione della ricostruzione alternativa offerta per la prima volta in appello, atteso che questa risulta comunque disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, omissis, Rv. 276741 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, omissis, Rv. 270519 – 01 che ha vieppiù precisato che «Il principio dell’ ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto […]»; cfr., anche Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, omissis, Rv. 261600 – 01).

5. I motivi quarto e quinto, che attengono a vizi di motivazione e di legge, formulati con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, possono essere esaminati congiuntamente.

Sul punto, si rileva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. Invero, l’evidenza della detenzione, per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dall’esistenza di ulteriori elementi indicativi della “immediata” – nel senso letterale di “non mediata” – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, omissis, Rv. 270120 – 01, nonché Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, omissis, Rv. 267969 – 01, non massimate sul punto).

Dalla sentenza di primo grado risulta che i beni, oggetto di furti denunciati il 2 e 3 luglio 2021, vennero trovati nella disponibilità dell’A. vari giorni dopo, il 6 luglio 2021, e rispetto ad essi nessuna giustificazione o versione alternativa l’imputato ha inteso rendere.

La generica deduzione svolta dal difensore solo con l’atto di appello (vds. punto c) dell’atto di appello) correttamente non è stata dunque ritenuta idonea per riconoscere la richiesta riqualificazione, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, omissis, Rv. 285313 – 01).

6. Aspecifico e manifestamente infondato risultano, rispettivamente, il motivo inerente al vizio di motivazione e quello inerente alla violazione di legge, dedotti con riguardo all’art. 648, quarto comma, cod. pen.

Invero, quanto al vizio di motivazione, neppure specificamente selezionato tra quelli indicati all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si rileva che sul punto la motivazione risulta congrua, compiuta e logica ed ancorata al valore economico dei beni ed alla perdita di dati contenuti nei dispositivi. Si tratta dunque di questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

Neppure sussiste il dedotto vizio di legge, avendo i giudici di merito motivato al riguardo, dandone correttamente conto in aderenza alla interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) ed a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, omissis, Rv. 283340 – 01).

Sul punto, il ricorrente neppure appunta censure critiche sul giudizio di valore operato dalla Corte di appello, opponendo meramente una diversa valutazione dello stesso e sollecitando quindi un inammissibile nuovo sindacato nel merito.

7. Risulta infine generico e aspecifico il dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Invero, la pena detentiva è stata determinata già nel minimo edittale, quindi ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute ed applicate nella massima estensione, mentre la pena pecuniaria è stata individuata in misura leggermente superiore al minimo (quindi, parimenti ridotta per effetto delle attenuanti) e di tale discostamento si trova congrua e logica giustificazione nella sentenza del primo giudice (vds. pag. 4 sentenza di primo grado).

8. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 30/10/2025

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