Cass. pen., sez. I, 19/02/2026 (ud. 19/02/2026, dep. 9/04/2026), n. 13120 (Pres. Casa, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la declaratoria di fungibilità della pena a norma dell’art. 657 cod. proc. pen.[1] sia contestuale all’ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza del condannato di rettifica di un ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale sempre di Roma; in particolare, il condannato chiedeva che fosse indicato come presofferto il periodo di detenzione sofferto in un dato arco temporale e rideterminava, per l’effetto, la pena da espiare in concreto.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente orientamento nomofilattico: “la declaratoria di fungibilità della pena a norma dell’art. 657 cod. proc. pen. non è ne’ automatica, ne’ necessariamente contestuale all’ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell’interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenuta successivamente all’ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di legittimità ed efficacia di questo” (Sez. 1, n. 4503 del 20/06/2000; conforme Sez. 1, n. 19945 del 20/11/2013).
I risvolti applicativi
La declaratoria di fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p. non è automatica né contestuale all’ordine di esecuzione, ma richiede un autonomo decreto fondato su specifica valutazione della custodia cautelare e delle pene già espiate anche per fatti diversi, in guisa tale che essa, se successiva, non incide sulla legittimità ed efficacia dell’ordine di esecuzione.
[1]Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente. 2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato. 4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore”.





