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La decisione di un giudice dell’esecuzione, anche se non ancora registrata nel casellario giudiziale, determina comunque la sua competenza?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17479 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione la pubblica accusa ricorreva per Cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 665, comma 4, del codice di rito poiché l’ordinanza è stata pronunciata da un giudice, a suo avviso, non competente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 dell’1/4/2021).

I risvolti applicativi

La competenza del giudice dell’esecuzione si basa sull’ultimo provvedimento diventato irrevocabile al momento della domanda, anche se non ancora registrato nel casellario giudiziale, e non cambia con l’arrivo di ulteriori titoli esecutivi successivi.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17479 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: POSCIA GIORGIO

Data Udienza: 29/03/2024

Data Deposito: 30/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 02/03/2021;

nell’ambito del procedimento relativo a:

Z. G. nato a … il …;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con invio degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere funzionalmente competente.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di G. Z. con riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 13 dicembre 2018 e con quella n.152/2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale (entrambe irrevocabili e riportate nel certificato del casellario giudiziale, rispettivamente, sotto i numeri 9 e 10).

Il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva, inflitta all’istante con le due sentenze sopra indicate, in anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 3.900 di multa.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, con atto del 3 marzo 2021, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b,cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 665, comma 4, del codice di rito poiché l’ordinanza è stata pronunciata da un giudice non competente dato che – al momento della presentazione della domanda – l’ultima sentenza passata in giudicato nei confronti di G. Z. era quella pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 27 maggio 2020 (divenuta irrevocabile il giorno 13 luglio 2020), di talché il giudice dell’esecuzione competente doveva essere individuato in quest’ultimo Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Come è noto la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 dell’1/4/2021, Rv. 281065 – 01).

Nel caso in esame, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte del condannato (9 novembre 2020) l’ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei suoi confronti era la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 maggio 2020 (divenuta irrevocabile il 13 luglio 2020 e riportata sotto il n.11 del certificato), di talché il giudice dell’esecuzione competente è il sopra indicato Tribunale e non già il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.

3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

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