Revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale per misura cautelare successiva a fatti pregressi: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. I, 13/02/2024 (ud. 13/02/2024, dep. 20/06/2024), n. 24524 (Pres. Boni, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro revocava un affidamento in prova a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nel 2023, in seguito alla pronuncia di condanna con sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa nel 2022.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’affidato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione degli art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002).

I risvolti applicativi

L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato se una nuova misura cautelare, basata su fatti precedenti alla concessione del beneficio penitenziario, rivela elementi che modificano la valutazione iniziale favorevole alla concessione di questo stesso beneficio penitenziario.

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