Quando si configura la truffa vessatoria?

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Cass. pen., sez. II, 2/10/2026 (ud. 2/10/2026, dep. 15/10/2026), n. 36372 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Cardamone)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre la truffa c.d. vessatoria.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari con la quale l’imputato era stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 4000 di multa per il delitto di estorsione aggravata per essere stato il fatto commesso in più persone riunite, all’interno di un luogo destinato a privata dimora e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, e di avere approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la privata difesa (artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, n. 3-bis e n. 3-quinquies cod. pen.).

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 629 e 640, comma 2, n. 2, cod. pen., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa aggravata e non come estorsione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale ricorre la truffa c.d. vessatoria quando la determinazione della vittima derivi da un inganno causativo dell’erroneo timore di subire un male non proveniente dall’agente o dell’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità, prospettato come non promanante dal predetto (Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026; conformi: Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014).

I risvolti applicativi

La truffa vessatoria si configura quando la determinazione della vittima derivi da un inganno causativo dell’erroneo timore di un male, ovvero dell’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità, a condizione che la minaccia o l’ordine siano prospettati come non provenienti dall’agente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 36372

Anno 2026

Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 02/10/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. A., nato a … il …

avverso la sentenza del 03/03/2026 della Corte di appello di Roma

letta la memoria difensiva, depositata il 10/09/2026, a firma dell’avv. F. F.;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;

udito il difensore, avv. Furio Faranda, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2026, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 7 novembre 2025 con la quale A. P. è stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 4000 di multa per il delitto di estorsione aggravata per essere stato il fatto commesso in più persone riunite, all’interno di un luogo destinato a privata dimora e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, e di avere approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la privata difesa (artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, n. 3-bis e n. 3-quinquies cod. pen.).

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di ricorso qui di seguito enunciati:

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 629 e 640, comma 2, n. 2, cod. pen., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa aggravata e non come estorsione. Si assume che il male prospettato, consistente nell’arresto della figlia della persona offesa a seguito di un inesistente sinistro stradale, non fosse attribuibile agli agenti e che l’imputato avesse svolto il solo ruolo di incaricato del ritiro del denaro, sicché la condotta avrebbe integrato una mera induzione in errore mediante artifici e raggiri. Si censura altresì la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente e tautologica, per avere valorizzato esclusivamente lo stato soggettivo della vittima senza confrontarsi con il criterio dell’attribuibilità del male prospettato all’agente.

2.2. Con il secondo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., osservandosi che la Corte territoriale avrebbe equiparato la credibilità della falsa rappresentazione alla coartazione della volontà, senza spiegare perché la condotta travalicasse l’induzione in errore tipica della truffa. Si assume inoltre la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il male minacciato fosse direttamente attuabile dagli imputati pur riconoscendo l’inesistenza del sinistro e la falsa qualità di appartenenti alle forze dell’ordine, nonché l’illogicità del criterio distintivo adottato, fondato sulla “certezza” del male prospettato anziché sulla sua riferibilità alla sfera di controllo dell’agente.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria. Si sostiene che la richiesta di esame della persona offesa e di acquisizione di documentazione sulle modalità operative del gruppo criminoso fosse specifica e funzionale all’accertamento della qualificazione giuridica del fatto, dovendosi verificare se la vittima fosse stata coartata o semplicemente indotta in errore. Si deduce inoltre l’erroneità dell’assunto secondo cui il rito abbreviato precluderebbe la rinnovazione istruttoria in appello, lamentandosi l’omesso esercizio del potere-dovere previsto dall’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la valorizzazione di un precedente procedimento per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., definito con archiviazione per particolare tenuità del fatto, nonché il riferimento alla presunta appartenenza dell’imputato a un collaudato meccanismo criminoso, ritenuto frutto di mera congettura. Si lamenta inoltre l’omessa valutazione della giovane età dell’imputato e della scelta del rito abbreviato quale indice favorevole ai fini del giudizio di meritevolezza.

2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Si sostiene che la Corte di appello abbia impropriamente valorizzato l’omesso aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non applicata dal giudice di primo grado, utilizzando tale circostanza per confermare il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena, in tal modo realizzando una sostanziale elusione del divieto di reformatio in peius e incorrendo in intrinseca contraddittorietà argomentativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati.

2. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla dedotta erroneità della qualificazione giuridica del fatto quale estorsione piuttosto che quale truffa, e sono manifestamente infondati.

2.1. Quanto alla prospettata sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie della truffa c.d. vessatoria, il criterio distintivo tra tale truffa e il delitto di estorsione mediante minaccia va individuato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato alla vittima e nella sua incidenza sulla sfera volitiva della stessa.

In particolare, ricorre la truffa c.d. vessatoria quando il male prospettato sia meramente possibile, eventuale e, soprattutto, non riconducibile causalmente all’agente, con la conseguenza che la vittima non subisce una coartazione della propria volontà, ma si determina all’atto dispositivo in forza di un errore indotto mediante artifici o raggiri; si configura, invece, l’estorsione quando il male venga rappresentato come certo o comunque realizzabile ad opera dell’agente (o di soggetti a lui riconducibili), sicché la vittima si trova posta in una alternativa ineluttabile tra il subire il danno minacciato o l’adempiere alla pretesa patrimoniale (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, omissis, Rv. 279492-01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, omissis, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, omissis, Rv. 262574-01).

2.2. Ulteriore precisazione concerne l’irrilevanza della natura reale o immaginaria del male prospettato. La distinzione tra estorsione e truffa non dipende dalla realtà del male prospettato, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’estorsione, che esso sia percepito come seriamente realizzabile e riconducibile alla sfera di dominio dell’agente, anche se meramente immaginario; diversamente, ricorre la truffa c.d. vessatoria quando la determinazione della vittima derivi da un inganno causativo dell’erroneo timore di subire un male non proveniente dall’agente o dell’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità, prospettato come non promanante dal predetto (Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026, omissis, Rv. 289658-01; conformi: Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, omissis, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, omissis, Rv. 261479-01).

Inoltre, si configura il delitto di truffa, e non il più grave delitto di estorsione, se il male è ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione a un pericolo inesistente (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, omissis, Rv. 267124-01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, omissis, Rv. 265362-01).

2.3. Entrambi i reati presuppongono, quindi, una forma di cooperazione della vittima ma si distinguono per il meccanismo causale della decisione patrimoniale: nell’estorsione, anche quando il male sia fittizio, la determinazione della vittima è effetto della minaccia, inserita in una rappresentazione coercitiva riferibile all’agente; nella truffa vessatoria, invece, essa discende da un inganno che genera un errore circa l’esistenza di un pericolo non imputabile all’agente. Ne consegue che il criterio distintivo non risiede nella realtà del pericolo, bensì nella sua riferibilità soggettiva alla sfera di dominio dell’agente e nella conseguente modalità di incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima.

2.4. Nel caso di specie, la condotta oggetto di contestazione è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., atteso che il male ingiusto prospettato, consistente nella paventata verificazione di conseguenze sulla libertà personale della figlia della persona offesa in ipotesi di mancato pagamento delle somme richieste, si connota per la sua immediata e concreta riferibilità all’agente e per la sua intrinseca idoneità a incidere, in termini coercitivi, sulla libertà di autodeterminazione della vittima.

Quanto alla riconducibilità del male minacciato, anche se meramente immaginario, alla sfera di dominio dell’agente, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’imputato e i suoi complici rappresentarono alla persona offesa la prospettiva dell’arresto della figlia, mentre uno dei complici si era qualificato quale maresciallo dell’Arma dei carabinieri; il male è stato quindi rappresentato come certo o comunque realizzabile ad opera dell’agente (o di soggetti a lui riconducibili), sicché la vittima è stata posta dinanzi a una alternativa ineluttabile tra il subire il danno minacciato o l’adempiere alla pretesa patrimoniale.

Inoltre, trattandosi di minaccia involgente beni di primaria rilevanza, quali la libertà personale della figlia, la stessa risultava suscettibile di determinare una situazione di costrizione psicologica tale da porre il soggetto passivo dinanzi all’alternativa ineluttabile tra il subire il danno prospettato ovvero aderire alla pretesa patrimoniale. Né emergono elementi suscettibili di infirmare la concreta attitudine intimidatoria della condotta, la quale si è, anzi, tradotta in un’effettiva compressione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, determinatasi all’esborso proprio in ragione della pressione minatoria esercitata.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché non consentito e, comunque, manifestamente infondato.

3.1. In primo luogo, la censura relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria non è consentita, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l’originario difetto di specificità della richiesta istruttoria formulata con l’atto di appello. Questa era diretta, da un lato, alla nuova escussione della persona offesa, le cui dichiarazioni erano già state acquisite al compendio probatorio utilizzabile in ragione della scelta del rito abbreviato, e, dall’altro, all’acquisizione di documentazione non specificamente individuata, concernente non meglio precisate modalità operative del gruppo criminoso, senza che fossero indicati gli specifici elementi conoscitivi che si intendevano acquisire né la loro concreta incidenza sui temi devoluti al giudice dell’impugnazione.

3.2. Il motivo è, peraltro, anche manifestamente infondato.

3.2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado, costituisce istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso soltanto quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266820-01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, omissis, Rv. 203974-01).

Il sindacato del giudice di legittimità sul diniego di rinnovazione è, conseguentemente, circoscritto alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione resa dal giudice di appello e non può tradursi in una rivalutazione della concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza di cui sia stata richiesta l’assunzione (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, omissis, Rv. 283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, omissis, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, omissis, Rv. 237689-01).

3.2.2. Tali principi assumono ancora maggiore pregnanza nel giudizio di appello avverso una sentenza pronunciata all’esito del rito abbreviato, nel quale l’imputato ha accettato che la decisione fosse assunta sulla base degli atti utilizzabili, salve le specifiche ipotesi di integrazione probatoria previste dalla legge. In tale giudizio, la rinnovazione istruttoria è ammessa soltanto quando il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi già acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287482-02).

3.2.3. In tale quadro, la Corte di appello ha correttamente escluso la necessità di procedere sia alla nuova escussione della persona offesa, le cui dichiarazioni facevano già parte del compendio probatorio utilizzabile, sia all’acquisizione di una documentazione indicata soltanto genericamente, senza che fossero individuati specifici elementi nuovi suscettibili di determinare un effettivo ampliamento della base cognitiva del giudizio.

La richiesta, pertanto, non soltanto era carente del necessario requisito di specificità, ma neppure prospettava l’assoluta necessità dell’integrazione probatoria richiesta, sicché il suo rigetto risulta conforme ai principi che regolano la rinnovazione istruttoria nell’appello avverso sentenza resa in giudizio abbreviato.

4. Il quarto e quinto motivo, trattabili congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.

4.1. Quanto alla doglianza riferita alla complessiva determinazione della pena, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che deve rendere noti gli elementi posti a fondamento della determinazione della pena (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio; è consentito far ricorso esclusivo a espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, omissis, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, omissis, Rv. 258356-01).

Nel caso in esame, la pena è stata determinata nel minimo edittale. Ne consegue che l’obbligo motivazionale deve ritenersi assolto mediante il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, non essendo necessaria un’analitica disamina di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente rilevato che, in difetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, non residuavano margini per un’ulteriore riduzione della pena.

4.2. Neppure è configurabile la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. Il riferimento al mancato aumento per l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. da parte del giudice di primo grado non ha comportato né un aggravamento del trattamento sanzionatorio, rimasto invariato, né l’attribuzione di effetti sulla determinazione della pena a una circostanza non computata. Esso è stato utilizzato dalla Corte territoriale quale argomento volto a confermare la complessiva congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. In assenza di un concreto peggioramento della posizione dell’imputato, deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

4.3. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod. pen., la loro sussistenza integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal fine valorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi – anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero alle modalità e all’entità del fatto – ovvero la mera assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, omissis, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, omissis, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, omissis, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv. 283489‑01).

4.4. Nel caso di specie, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da un apparato argomentativo congruo, coerente e immune da vizi logico- giuridici. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato, per un verso, l’assenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio e, per altro verso, la particolare gravità della condotta, posta in essere ai danni di una persona vulnerabile e connotata da un’apprezzabile programmazione criminosa. Quest’ultima si è manifestata, anzitutto, nella mirata individuazione di una vittima anziana, con figli, ritenuta maggiormente esposta alla pressione intimidatoria insita nel collaudato meccanismo delittuoso, nonché, per tale ragione, più agevolmente assoggettabile alla pretesa estorsiva.

5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/10/2026

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