Cass. pen., sez. I, 13/02/2024 (ud. 13/02/2024, dep. 20/06/2024), n. 24519 (Pres. Boni, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen.[1] da parte del giudice del dibattimento richiede un’espressa motivazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari parzialmente riformava una sentenza con la quale il Tribunale della medesima città aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, in esso assorbito il reato di cui all’art. 610 cod. pen., nonché quello di cui all’art. 337 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo le seguenti doglianze: 1) vizio di motivazione in punto di eccepita nullità della sentenza del Tribunale, per violazione del diritto di difesa, stante il mancato ascolto dei testimoni a discarico, inseriti nella lista ritualmente depositata; 2) vizio di motivazione relativamente all’avvenuto rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale dei predetti testimoni che – secondo la tesi del ricorrente – avrebbero riscontrato la versione alternativa prospettata dall’imputato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria (ex multis, Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019)
I risvolti applicativi
Il giudice del dibattimento non deve espressamente motivare il mancato esercizio del potere ex art. 507 c.p.p. se dalla valutazione delle prove risulta implicitamente che un’ulteriore istruttoria sarebbe superflua.
[1]Ai sensi del quale: “1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3”, c.p.p..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24519 Anno 2024
Presidente: BONI MONICA
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 13/02/2024
Data Deposito: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in preambolo, la Corte di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 23 aprile 2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato G. M. colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo a), di quello di cui al capo c), in esso assorbito il reato di cui all’art. 610 cod. pen. sub b), infine di quello di cui all’art. 337 cod. pen. (capo d).
Ha, invero, assolto M. dal reato sub c) e, con le già riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione.
2. L’imputato, per il tramite del proprio difensore avv. A. D.,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con il quale deduce, in primo luogo, vizio di motivazione in punto di eccepita nullità della sentenza del Tribunale, per violazione del diritto di difesa, stante il mancato ascolto dei testimoni a discarico P., S. e C., inseriti nella lista ritualmente depositata.
Lamenta, inoltre, il vizio di motivazione relativamente all’avvenuto rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale dei predetti testimoni che – secondo la tesi del ricorrente – avrebbero riscontrato la versione alternativa prospettata dall’imputato.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate.
2. È inammissibile, perché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la prima parte dell’unico motivo di ricorso, inerente all’omessa motivazione della Corte di appello sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per il mancato ascolto dei testi a discarico, indicati nella lista tempestivamente depositata.
Dalle sentenze di merito (p. 3 di quella impugnata e p. 1 di quella del Tribunale, in Svolgimento del processo) e dal verbale di udienza in data 6 luglio 2017 – il cui accesso è consentito al Collegio in considerazione della natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv.
220092) – risulta che l’imputato aveva rinunciato all’ascolto del teste S. e prestato il consenso all’utilizzabilità dei verbali di udienza degli altri testimoni, già escussi dinanzi ad altro Giudice.
La rinuncia, ove non opposta dalla controparte, è immediatamente operante, sicché l’unica possibilità per assumere detto mezzo istruttorio è data dall’esercizio dei poteri officiosi d’integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, omissis, RV.
271848, Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, omissis, Rv. 214365).
E, d’altro canto, in tema di ammissione di prove nuove – ivi comprese quelle alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (ex multis, Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, omissis, Rv. 276577) – il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria.
Sicché, una volta che l’imputato – come nel caso che ci occupa – abbia rinunciato all’ascolto dei propri testimoni, non può lamentare alcuna violazione del diritto di difesa.
3. Sotto altro, concorrente profilo, inerente alla doglianza di cui alla seconda parte del ricorso, è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d’appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, omissis, Rv. 186998; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, omissis, Rv. 281391; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, omissis, Rv. 255515; con specifico riferimento alla integrazione probatoria, cfr. Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, omissis, Rv. 221322).
L’applicazione di tale principio già costituisce ragione per la declaratoria d’inammissibilità della sintetizzata censura.
A ciò va aggiunta la dirimente considerazione che i testi di cui la difesa lamenta il mancato ascolto da parte del Giudice di primo grado e l’immotivato diniego della rinnovazione istruttoria, riguardano il reato per il quale la Corte di appello ha assolto il ricorrente, con evidente carenza di qualsivoglia interesse rispetto a tale motivo di doglianza.
3. Il ricorso dev’essere, per le esposte ragioni, dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata. in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.







