Quando il giudice penale deve mantenere il sequestro delle cose sequestrate?

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Cass. pen., sez. VI, 24/04/2024 (ud. 24/04/2024, dep. 20/06/2024), n. 24406 (Pres. Di Stefano, Rel. Gallucci)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice penale, al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, deve mantenere il sequestro penale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Torino rigettava una richiesta di riesame proposta avverso un ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero con il quale era stato disposto un sequestro.

Ciò posto, avverso questa decisione la parte, ritenutasi quella avente diritto alla restituzione del bene sequestrato, ricorreva per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse e rimetta gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, deve comunque mantenere il sequestro penale (Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015); 2) la decisione del Giudice penale di disporre o meno in tale senso è inoppugnabile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014).

I risvolti applicativi

Il giudice penale deve mantenere il sequestro delle cose sequestrate se c’è una controversia sulla loro proprietà, anche se rimette gli atti al giudice civile competente.

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