Quando il giudice dell’esecuzione è competente per riconoscere la continuazione?

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Cass. pen., sez. I, 26/03/2024 (ud. 26/03/2024, dep. 27/06/2024), n. 25495 (Pres. Boni, Rel. Santalucia)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si determina la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del Procuratore della Repubblica in sede di revoca, ex art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di merito, asserendo come la competenza spettasse alla Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.

Ciò posto, la Corte territoriale salentina, dal canto suo, ricevuti gli atti, solleva conflitto negativo di competenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva sussistente il conflitto di competenza sollevato dai giudici di seconde cure fondato alla luce del seguente principio di diritto: “la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis“(Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019).

I risvolti applicativi

La competenza del giudice dell’esecuzione per l’istanza di riconoscimento della continuazione si stabilisce al momento della domanda e non cambia con il passaggio in giudicato di un’altra sentenza.

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