In tema di patteggiamento, la Cassazione può rettificare direttamente l’errore materiale sulla pena commesso dal giudice di merito nel dispositivo?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34242 (Pres. Gentili, Rel. Zunica)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di patteggiamento, sia consentito alla Cassazione provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.U.P. del Tribunale di Mantova applicava, su richiesta delle parti, le pene di anni 5 di reclusione ed euro 28.500 di multa per uno degli imputati e di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 18.858 di multa per l’altro, essendosi proceduto in ordine ai reati di cui agli art. 40 comma 2, 110, 572, comma 2, cod. pen. (capo 1), nonché a vari episodi del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (contestati a entrambi ai capi 6, 11, 13 e 20 e solo alla XXXXXXX ai capi 16 e 17), mentre a solo uno tra costoro erano stati altresì contestati, oltre ad altri episodi del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18 e 19), anche i reati di cui agli art. 23 della legge n. 110 del 1975 (capi 3 e 4) e 648 cod. pen. (capo 5).

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere i ricorsi suesposti ambedue infondati, riteneva però di dovere procedere alla rettifica del dispositivo della sentenza impugnata.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di patteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordo intercorso tra le parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017).

I risvolti applicativi

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è consentito alla Corte di Cassazione provvedere direttamente alla rettifica dell’errore materiale in cui sia incorso il giudice di merito nel dispositivo, qualora la sanzione ivi indicata sia difforme rispetto a quella legittimamente concordata dalle parti, sempre che la correzione non comporti valutazioni discrezionali ed eviti l’inutile regressione del procedimento.

Leggi anche

Contenuti Correlati