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In tema di confisca, quale rimedio è esperibile avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.?

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Cass. pen., sez. II, 14/02/2024 (ud. 14/02/2024, dep. 29/02/2024), n. 8806 (Pres. Petruzzellis, Rel. Minutillo Turtur)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui la Cassazione era chiamata a decidere nel caso di specie, riguardava quale rimedio è esperibile avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. in tema di confisca.

Ma, prima di esaminare come la Cassazione ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibili le opposizioni avanzate avverso un’ordinanza collegiale con la quale era stata rigettato l’incidente di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione di un immobile.

In particolare, il Tribunale capitolino, richiamata la procedura applicabile al caso in esame, con particolare riferimento all’art. 666 cod. proc. pen., evidenziava come avverso l’ordinanza impugnata le parti potessero proporre ricorso per Cassazione e non opposizione.

Ciò posto, avverso questa decisione le opponenti, per il tramite dei loro difensori, ricorrevano per Cassazione, deducendo violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 666, 667, cod. proc. pen., nonché art. 117, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, in considerazione della ritenuta applicazione nel caso di specie dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, a sua volta richiamato dall’art. 23 del decreto predetto.

Invero, secondo i ricorrenti, il giudice di merito aveva considerato un modulo procedimentale per il terzo interessato che richiede la revoca di una misura di prevenzione con incidente di esecuzione, ma tale individuazione si era basata su un’interpretazione restrittiva e letterale dell’articolo 666 del codice di procedura penale, limitando la possibilità di proporre ricorso per Cassazione dopo un’udienza camerale, sottolineandosi come questa interpretazione danneggi irrimediabilmente i diritti del terzo interessato, contravvenendo anche ai principi convenzionali dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e alle indicazioni della Corte costituzionale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato, ritenendo come il Tribunale di Roma non avesse applicato il principio di diritto (Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003 n. 8124; Sez. 1, n. 3196 del 6/11/2006; Sez. 1, n. 36321 del 20/09/2007; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008; Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010) secondo il quale il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, cod. proc. pen. e 667, comma 4, cod. proc. pen., quest’ultimo richiamato espressamente dal primo, prevede che l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate avvenga senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed all’esito del procedimento de plano e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Orbene, a fronte di ciò, gli Ermellini rilevavano altresì come anche la Corte di Appello – pur avendo rilevato che lo strumento attivabile dalle ricorrenti era l’incidente di esecuzione – non si fosse attenuta a tali indicazioni in punto di rito e avesse instaurato il contraddittorio tra le parti, fissando a tal fine un’apposita camera di consiglio per la trattazione dell’istanza, fermo restando come tale irrituale trattazione dell’istanza, sempre per la Corte di legittimità, non può tradursi in uno svantaggio per l’interessato, non potendosi sacrificare la sua esigenza di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre le sue censure in un contesto di riesame del provvedimento contestato e ottenere la delibazione da parte di un giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso da quello di legittimità atteso che, diversamente ragionando, si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/03/2022; Sez. 5, n. 37134 del 26/5/2009; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010).

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, enunciavano, o meglio, ribadivano il principio di diritto secondo il quale, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 2, n. 16711 del 2023; Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/03/2022).

L’ordinanza impugnata era quindi annullata senza rinvio al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

I risvolti applicativi

In materia di confisca, se il giudice dell’esecuzione agisce in modo irregolare durante un’udienza camerale secondo l’articolo 666 del codice di procedura penale, l’unico rimedio esperibile è quello di proporre opposizione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8806 Anno 2024

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA

Data Udienza: 14/02/2024

Data Deposito: 29/02/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

T. C. nato a … il …

O. G. nato a … il …

O. V. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;

lette le conclusioni dei difensori delle ricorrenti, Avv. D. S. per T. C. e Avv. S. C. per O. G. e O. V., che hanno insistito nei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 03/11/2023, ha dichiarato inammissibili le opposizioni avanzate nell’interesse di T. C., G. O. e V. O. avverso l’ordinanza collegiale del 05/10/2023, con la quale era stata rigettato l’incidente di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione dell’immobile sito in Roma tra via … e via di …. Il Tribunale di Roma, richiamata la procedura applicabile al caso in esame, con particolare riferimento all’art. 666 cod. proc. pen., ha evidenziato come avverso l’ordinanza impugnata le parti possano proporre ricorso per cassazione e non opposizione.

2. G. O., V. O. e C. T. hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso G. e V. O..

Violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 666, 667, cod. proc. pen., nonché art. 117, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, in considerazione della ritenuta applicazione nel caso di specie dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, a sua volta richiamato dall’art. 23 del decreto predetto. Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non si dovevano ritenere applicabili le disposizioni di cui d.lgs. 159 del 2011, atteso che la proposta di applicazione della misura di prevenzione era precedente all’entrata in vigore del d.lgs. appena richiamato, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 117, sicché l’art. 666 cod. proc. pen. potrebbe eventualmente trovare applicazione esclusivamente per i procedimenti relativi a proposte di misure di prevenzione applicate in periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

4. Ricorso C. T..

Premesse le articolate vicende che portavano alla applicazione della confisca di prevenzione del fabbricato in Roma … – via di …, la difesa ha dedotto la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 591, 666 cod. proc. pen., nonché art. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. cui rinviano gli art. 7 e 23 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il modulo procedimentale da riferire al terzo interessato (che chieda la revoca della misura di prevenzione con incidente di esecuzione) è stato individuato dal Tribunale di Roma sulla base di una interpretazione restrittiva, meramente letterale e non sistematizzata, con il richiamo al solo art. 666 cod. proc. pen., con possibilità di proporre a seguito della udienza camerale esclusivamente il ricorso per cassazione. La soluzione prescelta si caratterizza per una evidente violazione di legge e per una erronea applicazione di norme processuali, ledendo la ratio di maggior garanzia, richiamata anche dalla giurisprudenza, che garantisce un ampio contraddittorio nel merito della pretesa avanzata, mediante la possibilità di proporre opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. La difesa ha richiamato, in tal senso, giurisprudenza a sostegno della doglianza proposta, evidenziando come la tesi restrittiva seguita pregiudica irrimediabilmente i diritti del terzo interessato, con evidente contrasto anche rispetto ai canoni convenzionali ai sensi dell’art. 6 Con. EDU e ai principi guida forniti sul tema dalla Corte Costituzionale (sent. N. 14/2019, che ha evidenziato il principio di tassatività processuale al fine di ottenere certezza del quomodo dell’accertamento di prevenzione).

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti ad altra sezione del Tribunale di Roma, affinché ritenuta l’ammissibilità delle opposizioni ne valuti le doglianze ivi esposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, attesa la prospettazione di doglianze sostanzialmente sovrapponibili, anche se articolate da prospettive parzialmente diverse, tutte concentrate sulla ricorrenza di violazione ed erronea applicazione di legge e di norme processuali da parte del Tribunale di Roma nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto dalle ricorrenti nella loro veste di terze ricorrenti estranee alla procedura di prevenzione.

Come evidenziato dalle ricorrenti, nel caso in esame, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 23/10/2023 ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di prevenzione di un immobile di proprietà delle stesse, come riscontrato dall’esito di controversie civili

specificamente richiamate nell’ambito dei motivi. L’ordinanza di rigetto è stata emessa, come emerge dal provvedimento impugnato, a seguito di fissazione di udienza camerale ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Le ricorrenti hanno tempestivamente proposto opposizione. Opposizione che è stata ritenuta inammissibile dall’ordinanza impugnata atteso che, secondo il Tribunale, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7 e 23 d. Igs. n. 159 del 2011, nel rinviare all’art. 666 cod. proc. pen., l’unico rimedio di impugnazione dovrebbe essere identificato nel ricorso per cassazione ai sensi

dell’art. 666 comma 6, cod. proc. pen.

4. Il Tribunale di Roma non ha applicato il principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003 n. 8124, omissis, Rv. 223464-01; Sez. 1, n. 3196 del 6/11/2006, omissis; Sez. 1, n. 36321 del 20/09/2007, omissis, Rv. 237897-01; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, omissis, Rv. 239142-01; Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008, omissis, Rv. 242195-01; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, omissis, Rv. 247072-01), che qui si intende ribadire, secondo il quale il combinato disposto degli artt.

676, comma 1, cod. proc. pen. e 667, comma 4, cod.proc.pen., quest’ultimo richiamato espressamente dal primo, prevede che l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate avvenga senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed all’esito del procedimento de plano e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

5. La Corte di appello – pur avendo rilevato che lo strumento attivabile dalle ricorrenti era l’incidente di esecuzione – non si è attenuta a tali indicazioni in punto di rito e ha instaurato il contraddittorio tra le parti, fissando a tal fine un’apposita camera di consiglio per la trattazione dell’istanza. Va, tuttavia, chiarito come tale irrituale trattazione dell’istanza non può tradursi in uno svantaggio per l’interessato, non potendosi sacrificare la sua esigenza di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre le

sue censure in un contesto di riesame del provvedimento contestato e ottenere la delibazione da parte di un giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso da quello di legittimità. Diversamente – è stato puntualmente osservato – si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, omissis, Rv. 284403- 01; Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/03/2022, omissis, Rv. 283061-01; Sez. 5, n. 37134 del 26/5/2009, omissis, Rv. 245130-01; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, omissis, Rv. 248634-01).

6. In conclusione, si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 2, n. 16711 del 2023, omissis, non massimata allo stato; Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/03/2022, omissis, Rv. 283061 – 01).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

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