Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26765 (Pres. Pistorelli, Rel. Morosini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in sede cautelare, la parte che propone richiesta di riesame sia tenuta ad articolare appositi motivi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona indagata per i seguenti reati: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al possesso, finalizzato alla successiva cessione, di 2 etti circa di hashish e di 2 chili circa di marijuana (capo A); art. 453 cod. pen. consistito nella contraffazione di banconote da 50 euro (già ultimate per un totale di 30.000,00 euro), prodotte attraverso una stamperia clandestina (capo B).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui al capo B).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in sede cautelare, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024).
I risvolti applicativi
In sede cautelare, la richiesta di riesame deve essere sorretta da specifici motivi, in guisa tale che il ricorso per Cassazione può investire soltanto le questioni già dedotte dinanzi al Tribunale del riesame, essendo inammissibili i motivi nuovi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 26765
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 25/06/2026
Data Deposito: 16/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
F. E. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 31/03/2026 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di E. F., per i seguenti reati: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al possesso, finalizzato alla successiva cessione, di 2 etti circa di hashish e di 2 chili circa di marijuana (capo A); art. 453 cod. pen. consistito nella contraffazione di banconote da 50 euro (già ultimate per un totale di 30.000,00 euro), prodotte attraverso una stamperia clandestina (capo B).
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla riqualificazione del fatto di cui al capo A) ai sensi del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup.
L’esclusione del fatto di lieve entità si fonda, secondo la difesa, su un dato incerto e provvisorio quale il peso “lordo” della sostanza e non tiene conto che, nel corso della perquisizione, non sono stati rinvenuti strumenti indicativi “dell’attività di spaccio al dettaglio”, quali bilancini di precisione o materiale per il confezionamento di dosi singole.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui al capo B).
Il Tribunale del riesame, assume il ricorrente, non ha considerato la qualità delle banconote e, in assenza di consulenza tecnica, non si è posto il problema del falso innocuo.
2.3. Il terzo e il quarto motivo contestano il pericolo di reiterazione del reato e la scelta della misura.
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica, con la quale riprende i motivi di ricorso, sostenendone la fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sotto vari concorrenti profili.
2. Anzitutto il ricorso è inammissibile in quanto depositato tramite portale telematico presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, invece che presso il Tribunale del riesame di Napoli.
Il ricorso è stato trasmesso alla Corte di cassazione dalla cancelleria del giudice di primo grado e non è mai pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame.
Il vizio non inerisce alle modalità di trasmissione dell’impugnazione telematica, né al regime del c.d. “doppio binario” ancora operante per le impugnazioni cautelari di cui si sono occupate di recente sia le Sezioni Unite (sentenza n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289326 – 03) sia la Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2026); nella fattispecie in rassegna la causa di inammissibilità deriva, più semplicemente, dalla circostanza che l’impugnazione è stata depositata presso un ufficio giudiziario diverso da quello abilitato a riceverlo, tenuto conto che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato, pena l’inammissibilità dell’atto, «esclusivamente» presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280167 – 01).
Neppure si pongono questioni di trasmissione tempestiva o meno dall’ufficio incompetente a quello competente —e del conseguente rischio, a carico dell’impugnante, della tardività dell’impugnazione — poiché l’ufficio del giudice per le indagini preliminari ha inviato il ricorso per cassazione direttamente a questa Corte, sicché l’atto non è mai transitato presso l’ufficio competente a riceverlo.
3. In ogni caso tutti i motivi proposti sono inammissibili.
3.1. Il primo, attinente alla qualificazione del capo A) ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., si esaurisce in generiche deduzioni prive di reale confronto non solo con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata (che già aveva fornito esauriente risposta sul punto), ma anche con le caratteristiche del fatto concreto, di per sé eloquenti: possesso di 2 etti di hashish e di 2 chili di marijuana.
3.2. Il secondo motivo, che investe il capo B), è inammissibile.
La condotta è stata ammessa dall’imputato in sede di interrogatorio e la questione della “qualità” delle banconote non è stata devoluta al Tribunale del riesame.
Si tratta, dunque, di censura inedita, non dedotta nel precedente giudizio di impugnazione, come tale inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, omissis, Rv. 282460 – 02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, omissis, Rv. 261243 – 01;). Invero, anche in sede cautelare, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, omissis, Rv. 286752 – 01).
3.3. Il terzo e il quarto motivo, imperniati sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, sono generici e manifestamente infondati.
Le censure riproducono doglianze sottoposte al Tribunale del riesame e già disattese con congrua motivazione che, sotto il profilo delle esigenze cautelari, valorizza non il titolo del reato, ma le caratteristiche del fatto storico ritenute espressive di una organizzazione professionale sia del commercio di stupefacenti sia della contraffazione di banconote; e che, in punto di scelta della misura, fa leva sullo svolgimento da parte dell’indagato di attività criminose all’interno della propria abitazione, con conseguente inidoneità della misura degli arresti domiciliari, pur con il presidio del braccialetto elettronico.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/06/2026






