In fase di indagini preliminari, la richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio va rivolta al solo PM procedente?

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Cass. pen., sez. V, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 28/04/2025), n. 16006 (Pres. Scarlini, Rel. Sessa)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta da parte dell’interessato, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro rigettava una richiesta volta alla restituzione di telefoni cellulari oggetto di sequestro probatorio.

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione le indagate le quali, con un identico ricorso, seppur distinto, deducevano l’abnormità del provvedimento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell’interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l’eventuale decreto reiettivo, sicché se l’interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (per tutte, Sez. 2, n. 6976 del 6/10/2022).

Difatti, per la Corte di legittimità, proprio alla luce di tale indirizzo interpretativo, nessuna abnormità poteva essere riscontrata nel citato decreto di rigetto emesso dal pubblico ministero di Catanzaro, né da un punto di vista strutturale (il provvedimento non era di certo avulso dall’ordinamento processuale), né sotto il profilo funzionale, non essendosi venuta a determinare alcuna stasi del processo, né l’impossibilità di proseguirlo.

I risvolti applicativi

In tema di sequestro probatorio, durante le indagini preliminari, la richiesta di restituzione va rivolta solo al PM procedente atteso che, essendo il GIP competente solo in caso di opposizione, va da sé che un suo provvedimento diretto sarebbe nullo per incompetenza funzionale.

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