Cass. pen., sez. I, 19/03/2026 (ud. 19/03/2026, dep. 2/04/2026), n. 12532 (Pres. Centonze, Rel. Russo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa debba intendersi per “pena inflitta” ai fini del calcolo di cui all’art. 172, comma 1, cod. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’opposizione presentata dal condannato contro un’ordinanza del medesimo Tribunale con cui era stata respinta una richiesta ex art. 172 cod. pen. di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con una sentenza adottata sempre dal Tribunale di Milano.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., deve intendersi per “pena inflitta” quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006; conformi Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020; Sez. 5, n. 45169 del 06/11/2019).
I risvolti applicativi
Ai fini del computo del termine di estinzione della pena ex art. 172 c.p., per “pena inflitta” deve intendersi quella determinata dal giudice della cognizione, comprensiva anche della quota eventualmente condonata.
[1]Ai sensi del quale: “La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12532 Anno 2026
Presidente: CENTONZE ALESSANDRO
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 19/03/2026
Data Deposito: 02/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. V. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del TRIBUNALE di Milano
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Giovanni Bertolini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 4 novembre 2025 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata dal condannato V. B. contro l’ordinanza del medesimo Tribunale dell’8 luglio 2025 con cui era stata respinta la richiesta ex art. 172 cod. pen. di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 30 gennaio 2003, irrevocabile il 10 luglio 2014.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena inflitta con la sentenza era pari a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, e che agli effetti di cui all’art. 172 cod. pen. rileva la pena inflitta dal giudice della cognizione, a prescindere da eventuali riduzioni sopravvenute in fase esecutiva; il termine di estinzione della pena decorreva dal 10 luglio 2014, attesa la restituzione nel termine che aveva ottenuto l’imputato per impugnare la sentenza di primo grado, e che aveva portato ad un secondo giudizio di appello, che aveva confermato la pena inflitta dal primo giudice, giudizio che si era concluso con sentenza del 26 ottobre 2012, irrevocabile il 10 luglio 2014; ne consegue che il termine di estinzione della pena non era ancora maturato.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto la pena da considerare al fine del calcolo della estinzione per decorso del tempo avrebbe dovuto essere quella netta depurata dall’indulto che era stato concesso al condannato per tre anni di reclusione, e non quella lorda inflitta in cognizione, perché nel caso in esame il secondo giudizio di appello era intervenuto quando era già stato riconosciuto il beneficio dell’indulto; doveva conseguente ritenersi che il giudice di appello avesse inflitto, pertanto, in concreto la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, e non quella apparente di 6 anni e 6 mesi, perché tre anni di reclusione erano già stati condonati.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Il termine di prescrizione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., doveva farsi decorrere effettivamente, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, dal 10 luglio 2014, che è la data in cui è divenuta irrevocabile la seconda sentenza di appello, conseguenza della rimessione nel termine chiesta dallo stesso imputato.
Infatti, come affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, omissis, Rv. 196889 – 01: «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».
Il principio di diritto della sentenza C. è stato ulteriormente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le cause impeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisione irrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265454 – 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, omissis, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in senso conforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506 – 01).
Per quanto riguarda, invece, la entità della pena da considerare ai fini del calcolo di cui all’art. 172, comma 1, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell’affermare che “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., deve intendersi per “pena inflitta” quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, omissis, Rv. 234638 – 01; conformi Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, omissis, Rv. 274486 – 01, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999, omissis, Rv. 214389 – 01; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, omissis, n.m.; Sez. 5, n. 45169 del 06/11/2019, omissis, n.m.).
Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è conforme, d’altronde, alla lettera della legge, che parla del “decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni”, in quanto con la previsione dell’art. 172 cod. pen. il legislatore ha voluto correlare la rinuncia dello Stato all’esercizio della pretesa punitiva al decorrere di un lasso di tempo predeterminato in proporzione alla gravità del reato commesso ed all’allarme da esso suscitato; nel sistema dell’art. 172 cod. pen. quanto più grave è il fatto criminoso, tanto maggiore e duraturo è l’interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato all’esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravità del reato e il suo disvalore sociale. Su di esso, pertanto, non sono destinate ad incidere le sopravvenienze avvenute in fase esecutiva, che sono fondate su presupposti di volta in volta variabili, e comunque diversi dalla gravità concreta del reato quale valutata dal giudice che si è pronunciato sul giudizio di responsabilità.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 19/03/2026






